Spese funzionamento uffici giudiziari, dal 1° settembre non più dei Comuni. Approvato il regolamento

Redazione 01/07/15
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Il Consiglio dei Ministri dello scorso venerdì 3 luglio ha approvato in via preliminare, su proposta del Ministro della Giustizia, il regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 530, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), per effetto della quale, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie previste per il funzionamento degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392 sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia.

Si tratta di un primo passo importantissimo per l’attuazione del detto trasferimento nel termine previsto anche se comincia una corsa contro il tempo atteso che il provvedimento passa ora all’esame del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari per l’acquisizione dei previsti pareri, per poi dover tornare all’esame del Consiglio dei Ministri per l’esame definitivo. Tutto nell’arco di meno di due mesi, comprensivi della pausa estiva.

Abbiamo chiesto al Dott. Paolo Canaparo, viceprefetto presso il Ministero dell’Interno, maggiori dettagli sul regolamento in corso di approvazione.


Spese funzionamento uffici giudiziari, i contenuti del regolamento

Il regolamento stabilisce “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della Giustizia” le misure organizzative necessarie a dare attuazione a questa radicale innovazione e a svolgere attività sinora espletate dagli enti locali. In generale può dirsi che gli interventi riguardano i seguenti profili:

  1. individuazione delle misure organizzative necessarie a livello periferico, stabilendo quali strutture locali possano procedere alle attività  necessarie e definizione della composizione e dei compiti;
  2. definizione dei rapporti e dei limiti della competenza delle strutture locali rispetto a quelli propri della direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei sevizi del Ministero;
  3. esplicitazione della possibilità di ricorrere a strumenti convenzionali che possano agevolare lo svolgimento delle funzioni gestionali degli uffici giudiziari nel periodo transitorio del passaggio delle competenze dai comuni al Ministero.

Gli uffici giudiziari interessati

Gli uffici giudiziari interessati dal trasferimento degli oneri di spesa obbligatoria si intendono gli uffici cui si riferisce l’articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941 n. 392, tra i quali non sono compresi la Corte Suprema di Cassazione e gli uffici giudiziari che hanno sede nel Palazzo di Giustizia di Roma; sono altresì esclusi gli uffici giudiziari della città di Napoli, nonché gli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, la cui gestione e manutenzione è regolata dalle disposizioni speciali del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 (l’articolo 1 di tale decreto legge è stato integrato, per gli uffici di Napoli nord, dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14).

L’istituzione della Conferenza permanente

A livello centrale, le competenze connesse al funzionamento degli uffici giudiziari sono attribuite alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie. La vera novità è a livello periferico con l’istituzione della Conferenza permanente quale articolazione amministrativa cui sono attribuiti i compiti finalizzati ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari. Tale soluzione organizzativa si rifà  alla strutturazione territoriale delle Commissioni di manutenzione istituite a norma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 (che operano, ma fino al 1° settembre 2015, nell’ambito della disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari). Il regolamento precisa espressamente che le predette Commissioni di manutenzione sono soppresse a far data dal 1° settembre 2015. A seguito di questa soppressione in ogni circondario è chiamata ad operare la Conferenza permanente, composta dai capi degli uffici e dai dirigenti amministrativi e presieduta e convocata dal presidente della Corte di appello, ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale. In particolare, la Conferenza permanente ha il compito di individuare i fabbisogni necessari per il funzionamento degli uffici, quali ad esempio: manutenzione di immobili, riscaldamento, climatizzazione, utenze, pulizia e disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, giardinaggio, facchinaggio, traslochi, vigilanza, custodia. Ne deriva una articolazione territoriale che tiene conto dell’esigenza di gestione unitaria delle spese di funzionamento dei diversi uffici giudiziari che operano nel medesimo edificio o complesso unitario di edifici. Alla Conferenza è riconosciuta la facoltà di stipulare accordi o convenzioni al fine di prevedere, per il funzionamento degli uffici giudiziari, segnatamente nel periodo immediatamente successivo al 1° settembre 2015, una collaborazione gestionale per assicurare la continuità  dei servizi. Al fine di definire l’uniformità dei criteri gestionali cui si devono attenere gli accordi e le convenzioni conclusi dalla Conferenza, il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero può stipulare accordi o convenzioni quadro.

La sicurezza degli edifici giudiziari

Sulle materie inerenti la sicurezza degli edifici e che rientrano tra i compiti della Conferenza permanente, la convocazione può avvenire anche su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello. Quest’ultimo compone la Conferenza permanente, nella detta materia, quando opera nelle sedi che non sono capoluogo di distretto, al fine di assicurare la presenza del procuratore generale in tutte le composizioni della Conferenza che trattino la materia della sicurezza. Il procuratore generale trasmette le delibere inerenti la sicurezza all’autorità di pubblica sicurezza al fine di assicurare l’opportuno coordinamento tra gli organi competenti in materia e ciò in linea con quanto stabilito dal decreto ministeriale del 28 ottobre 1993, che individua l’autorità  competente ad adottare i provvedimenti per la sicurezza esterna ed interna degli uffici giudiziari.

Il nodo irrisolto delle spese già sostenute dai comuni

Resta insoluta la questione del ristoro delle spese già sostenute dagli enti locali che ancora devono essere ristorate dal Ministero della giustizia, laddove l’ANCI ha sottolineato come non possano rimanere aperte partite finanziarie nel momento in cui i comuni escono dalla gestione degli uffici giudiziari. Secondo stime prudenziali dell’ANCI si tratta di almeno 700 milioni solo per il triennio 2012-2014 ed i primi otto mesi del 2015. Una situazione legata sia all’assoluta e cronica insufficienza del capitolo di bilancio del ministero, solo nel 2012 è stato ridotto di circa 100 milioni; che in ragione del ritardo nell’erogazione dei rimborsi: attualmente gli enti interessati hanno ricevuto il solo acconto delle spese per la gestione 2012 e 2013, mentre mancano i saldi sia per il 2012 che per il 2013.

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