Spending review e gli acquisti centralizzati

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Il decreto legge sulla spending review, approvato in via definitiva dal Parlamento nella seduta del 7 agosto, è legge.

Gli interventi che prevedono misure volte all’eliminazione degli sprechi e delle inefficienze sono diversi.

Il testo di legge punta molto sulle sinergie tra le centrali di committenza regionali e la Consip ciò ai fini di un’armonizzazione dei piani di razionalizzazione e contenimento della spesa.

Uno tra gli interventi più incisivi volto a contribuire alla riduzione della spesa pubblica è la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni, contenuto nell’articolo 1 “riduzione della spesa di beni e servizi e trasparenza delle procedure”, laddove il ricorso al c.d. sistema Consip, così come disciplinato nella L. 23 dicembre 1999 n. 488 art. 26 comma 3 e ss.mm. diviene obbligatorio.

Più nel dettaglio, le nuove disposizioni prevedono che “…omississi contratti stipulati in violazione dell’art. 26 comma 3, sopra citato, e in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”.

Nei casi, quindi, di non adesione alla convenzione Consip o di non applicazione delle condizioni in essa previste si configura il danno erariale nella misura della differenza tra il prezzo indicato negli strumenti di acquisto Consip e quello maggiore indicato nel contratto stipulato.

Proprio al fine di rimarcare maggiormente gli obblighi di cui sopra, nella legge è previsto espressamente che l’unica ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni possono procedere con procedure autonome di acquisto è il caso in cui non c’è la disponibilità delle convenzioni e l’acquisto sia motivato dall’urgenza. In tali casi, tuttavia, i contratti dovranno prevedere la clausola di risoluzione per sopravvenuta disponibilità della convenzione.

Diversa è invece la disciplina prevista per le convezioni/contratti quadro stipulati dalle centrali di acquisto regionali alle quali è solo  richiesto che i parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni Consip facciano da benchmark di riferimento.

Nelle nuove disposizioni si è tenuto conto anche delle possibili incapienze delle convenzioni in corso Consip e delle centrali di acquisto regionali scaturenti dal conseguente obbligo al maggior ricorso tant’è che, al fine di garantire la usabilità delle stesse, è stata prevista la possibilità di incrementare le quantità ovvero gli importi massimi complessivi delle convenzioni …omississ…in misura pari alla quantità ovvero all’importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012…omississ…  Al Fornitore è tuttavia concesso l’esercizio del diritto di recesso a fronte del quale le centrali di committenza, sopra menzionate, potranno stipulare una nuova convenzione con durata limitata al 30 giugno 2013, “interpellando progressivamente gli operatori economici” della graduatoria della procedura originaria fino al terzo miglior offerente …omississ… “a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all’offerta presentata dall’aggiudicatario della relativa procedura”…

In ogni caso, per i contratti in corso, ove i fornitori non si adeguino alle migliori condizioni Consip le amministrazioni possono recedere previa formale comunicazione e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

Interessante anche il coordinamento tra le stazioni appaltanti e le centrali di committenza con la previsione di un elenco delle centrali di committenza e la pubblicazione da parte di Consip di tutti i dati relativi alle convenzioni/contratti quadro stipulati. Ma anche la possibilità di aggiudicare le convenzioni ad uno o più operatori economici nei casi di particolare interesse per la pubblica amministrazione (cfr. comma. 16 bis).

Con una disciplina più particolare sono state invece normate le categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile per le quali le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato  della pubblica amministrazione, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, hanno la possibilità di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento. Per tali categorie si potranno esperire, anche, autonome procedure di gara a condizione che vengano utilizzati  sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali oppure si potrà procedere con procedura autonoma di acquisto a condizione che l’affidamento sia più vantaggioso rispetto alle condizioni economiche indicate nelle convenzioni. I contratti così stipulati, tuttavia, dovranno riportare la clausola di risoluzione per il caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione con condizioni di maggior vantaggio economico.

Da ultimo, e non per importanza, la modifica introdotta, a tutela delle piccole e medie imprese, all’art. 41 comma 2 nel quale è prevista la necessità di una congrua motivazione per la fissazione di limiti di accesso nelle procedure ad evidenza pubblica connessi al fatturato aziendale.

La previsione è chiaramente finalizzata a non  precludere la partecipazione degli operatori di piccole dimensioni. Non va dimenticato, infatti, che i sistemi centralizzati possono determinare fenomeni di distorsione del mercato, avvantaggiando gli operatori di notevoli dimensioni e introducendo forme di oligopolio.

Giuseppina Squillace

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