Sospensione mutui: le novità approvate nel Decreto Ristori

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Il D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, il cosiddetto Decreto “Ristori” convertito nella Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, contiene una serie di disposizioni volte a sostenere i settori economici più colpiti dall’aggravamento dall’emergenza sanitaria da COVID-19, anche a seguito dei provvedimenti restrittivi, sulle attività produttive, e anche per gli spostamenti delle persone sul territorio nazionale. Tra queste disposizioni rientra la sospensione mutui per la prima casa per i soggetti che vivono una situazione di temporanea difficoltà.

Nell’iter di conversione, sono confluiti i testi dei decreti Ristori bis (D.L. 149/2020), ter (D.L. 154/2020) e quater (D.L. 157/2020), e tra le tante novità, con particolare riferimento ai mutui, si deve segnalare un duplice intervento, è stata infatti approvata la proposta che prevede la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021), del blocco dei versamenti alla banca “dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda“, inoltre fino al 9 aprile del 2022, sarà possibile continuare ad utilizzare il plafond gestito da Consap, e dunque applicare la sospensione mutui anche ai finanziamenti in ammortamento da meno di un anno.

Sospensione mutui: cos’è il fondo Gasparrini

Il decreto ha previsto una doppia proroga relativamente al Fondo Gasparrini, gestito dalla Consap. Tale strumento, attivato con la Finanziaria del 2008 (Legge 244 del 24 dicembre 2007) punta a sostenere i soggetti in situazione di temporanea difficoltà, attraverso la sospensione delle rate di finanziamento relative al mutuo per la prima casa.

Con il Fondo Gasparrini i titolari di un mutuo per la prima casa, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di condizioni di difficoltà economiche-lavorative. Il Fondo, dietro presentazione della richiesta della sospensione del mutuo, si occupa del pagamento degli interessi sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

La sospensione può essere chiesta per non più di due volte, e per un periodo massimo di diciotto mesi nell’ambito del contratto, e in tal caso la durata del contratto di mutuo e delle garanzie viene prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.

Non si ha sospensione nel caso di:

  • ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • fruizione di agevolazioni pubbliche;
  • per i mutui relativamente ai quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che danno diritto al beneficio della sospensione.

Nella prima fase dell’emergenza per il Covid-19, il meccanismo del fondo, era stato rafforzato con diversi interventi ad esempio il D.L. 9/2020 aveva previsto che la moratoria sui mutui prima casa sarebbe stata applicata in caso di riduzione di almeno del 20% dell’orario, o la sospensione dal lavoro per almeno trenta giorni consecutivi, anche in attesa dei provvedimento di sostegno al reddito.

Il Decreto liquidità ha invece introdotto una procedura che prevede la sospensione automatica della prima rata da parte della banca sin dal momento della presentazione della domanda di congelamento del mutuo, a seguito di un semplice controllo sulla completezza e la regolarità formale, e in più per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del  decreto e fino al 9 gennaio 2021 vi è l’accesso al fondo anche nelle ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

Sospensione mutui: la proroga in sede di conversione

In fase di conversione, uno specifico emendamento prevede una proroga fino al 9 aprile 2022 del termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno, in più è prevista la proroga al 31 dicembre 2021 del termine entro cui la banca è tenuta alla sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di sospensione del pagamento.

In sintesi le misure previste in fase di conversione sono di seguito illustrate.

Accesso al fondo Gasparrini Fino al 31 dicembre 2021 automatica sospensione del mutuo da parte della banca sin dal momento della presentazione della domanda. A seguito di un semplice controllo sulla completezza e la regolarità formale della stessa. La sospensione riguarda la prima rata immediatamente successiva alla richiesta.
Mutui in ammortamento da meno di un anno Fino al 9 aprile 2022 l’accesso al Fondo è consentito anche nelle ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

 

Sospensione mutui: autonomi fuori dalla proroga

Alcune delle misure attivate in questi mesi, avevano una scadenza programmata al 17 dicembre scorso, e tra queste vi è (era) l’accesso ai benefici del fondo gestito da Consap per i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli artigiani e i commercianti che hanno subito nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 una riduzione di attività (causata dalle restrizioni adottate in conseguenza all’emergenza coronavirus) pari almeno o superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

Per loro non è arrivata nessuna disposizione, e le relative domande inoltrate a Consap dopo il 17 dicembre, non potranno essere accettate, a meno che non vi siano interventi successivi volte a sanare la mancata proroga.

Altra agevolazione che è saltata essendo valevole fino al 17 dicembre è la disposizione che non rendeva necessaria la presentazione dell’Isee per l’accesso al Fondo e in assenza di una proroga, rientrano le precedenti regole, che prevedevano un reddito Isee non superiore a 30mila euro.

Rientrano in fine in vigore le precedenti regole relativamente al tetto massimo dei finanziamenti congelabili fino a 400 mila euro ritornando a 250 mila euro, tale norma aveva ampliato la platea dei soggetti beneficiari.

Leggi anche “Moratoria mutui e prestiti Pmi: come funziona la proroga al 31 gennaio e 31 marzo”

Giuseppe Moschella

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