Stop Smart working dal 1° Aprile: ora solo con accordi. Cosa cambia

Paolo Ballanti 02/04/24
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Dal 1° aprile diciamo addio allo smart working semplificato. La normativa introdotta per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rappresentata dal Decreto – legge 19 maggio 2020 numero 34, ha previsto il diritto allo smart working per una serie di categorie lavorative.

Trattandosi di una disciplina derogatoria rispetto alla legge sul lavoro agile, la stessa è stata prorogata più volte, sino ad arrivare alla scadenza da ultimo disposta dal Decreto Anticipi, nello specifico il 31 marzo 2024.

Analizziamo quindi in dettaglio chi beneficia della deroga di legge e cosa succede dal 1° aprile.

Indice

Chi ha diritto allo smart working fino al 31 marzo 2024

Il Decreto – legge 18 ottobre 2023 numero 145, convertito in Legge 15 dicembre 2023 numero 191 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” detto anche Decreto Anticipi ha disposto all’articolo 18-bis che il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, D.L. numero 24/2022 con riferimento al punto 2 dell’Allegato B (di seguito descritto), è “prorogato al 31 marzo 2024”.

Punto dell’Allegato BDisposizioniNorma prorogata fino al
2Articolo 90, commi 1 e 2 del Decreto – legge 19 maggio 2020 numero 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 numero 77 “Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato31 marzo 2024

Il Decreto Anticipi, in poche parole, ha esteso fino al prossimo 31 marzo l’accesso allo smart working (inizialmente previsto dall’articolo 90, commi 1 e 2, del D.L. numero 34/2020) in favore di due categorie di lavoratori:

  • Dipendenti con almeno un figlio minore di 14 anni;
  • Soggetti maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19.

Lavoratori con figli under 14

Sino al 31 marzo 2024 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

La previsione opera a patto che:

  • nel nucleo familiare “non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa” (articolo 90, comma 1, D.L. numero 34/2020);
  • non vi sia nel nucleo familiare un genitore non lavoratore.

Lo svolgimento della prestazione da remoto:

  • può avvenire “anche in assenza degli accordi individuali” prescritti dalla normativa sullo smart working (Legge numero 81/2017), fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della citata Legge numero 81/2017;
  • a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid

Grazie alla previsione contenuta nel Decreto Anticipi, sino al 31 marzo 2024 hanno diritto di svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2” (articolo 90, comma 1, D.L. numero 34/2020), in relazione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del D.L. numero 34/2020.

Come per i genitori di figli under 14, l’attività da remoto dev’essere compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Utilizzo di strumenti informatici

A norma dell’articolo 90, comma 2, la cui efficacia è stata prorogata sino al 31 marzo 2024, la prestazione lavorativa da remoto, da parte dei soggetti sopra citati, può essere “svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro”.

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Smart working: cosa succederà dal 1° aprile 2024

In mancanza di ulteriori disposizioni normative che stabiliscano l’estensione del diritto allo smart working, i genitori con figli under 14 e i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19, dal 1° aprile 2024 potranno si continuare a svolgere la prestazione da remoto ma alle stesse condizioni degli altri lavoratori dipendenti, nel rispetto cioè della normativa ordinaria, rappresentata dalla Legge 22 maggio 2017 numero 81.

Accordo individuale
Il principale effetto dell’applicazione della disciplina ordinaria sullo smart working riguarda l’obbligo, dal 1° aprile 2024 (per le categorie di lavoratori in parola) di stipulare un apposito accordo individuale tra azienda e dipendente.

L’articolo 19, comma 1, della Legge numero 81/2017, dispone che l’accordo “relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova”.

Il documento si preoccupa di fissare:

  • le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
  • i tempi di riposo del lavoratore;
  • gli strumenti utilizzati dal lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la sua disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
  • le condotte sanzionabili a livello disciplinare;
  • l’eventuale diritto all’apprendimento.

Recesso
Il citato articolo 19 dispone al comma 2 che entrambe le parti possono recedere dall’accordo di smart working:

  • dando un preavviso non inferiore a 30 giorni, in caso di accordo a tempo indeterminato;
  • prima della scadenza, in caso di accordo a tempo determinato, soltanto in presenza di un giustificato motivo.

Attenzione alle categorie prioritarie
A partire dal 1° aprile 2024 i genitori di figli under 14 e i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 non avranno più il diritto di svolgere la prestazione a distanza. Come anticipato, l’attività da remoto sarà comunque possibile previo accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente interessato.

L’azienda è comunque tenuta a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto in modalità agile, formulate da:

  • lavoratrici e lavoratori con figli fino a 12 anni di età ovvero senza alcun limite di età in caso di figli in condizioni di disabilità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge numero 104/1992);
  • lavoratori con disabilità grave, a norma dell’articolo 4, comma 1, Legge numero 104/1992;
  • lavoratori caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, Legge numero 205/2017).

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