SISTRI: ancora Lui

L’11 agosto 2012, sul Supplemento Ordinario n. 171, relativo alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012, è stata pubblicata la Legge n. 134 del 7 agosto 2012, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, il cui articolo 52 ha disposto la sospensione dell’entrata in operatività del SISTRI (sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti).

Nonostante tale legge sia ancora fresca di stampa, il panorama normativo del SISTRI ha subito un’ulteriore innovazione: dal 7 settembre 2012 sono infatti entrate in vigore le modifiche al Testo Unico SISTRI disposte dal DM Ambiente del 25 maggio 2012 n. 141 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2012).

Se la memoria non inganna, si tratta del secondo correttivo, a cui è stato soggetto il Testo Unico Sistri, nel giro di poco più di un anno.

Infatti, il DM Ambiente del 18 febbraio 2011 n. 52, era già stato modificato con DM Ambhiente 12 novembre 2011 n. 219.

Le modifiche apportate sono diverse ed anche molto importanti, ma con effetti normativi e pratici, che, in buona parte dei casi, sono “congelati” fino al termine della sospensione dell’entrata in operatività del SISTRI che, salvo sorprese, si protrarrà sino al 30 giugno 2013.

In poche parole: innovazioni sì, ma, per lo più, applicabili dal 1° luglio 2013.

E ciò in quanto con l’articolo 52, primo comma, del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, è stato sospeso, sino a non oltre il 30 giugno 2013, il termine di entrata in operatività del SISTRI “unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006…” ed è stato precisato che, nelle more, la tracciabilità continui con il cartaceo (formulari di identificazione e registro di carico e scarico), e rimarrà assoggettata alla disciplina, anche sanzionatoria, prevista per la tracciabilità dei rifiuti ante vigenza del D.Lgs. 205/2010 – testualmente la norma recita: “fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205” (la problematica sulla tracciabilità dei rifiuti nel periodo di sospensione del SISTRI è stata ampiamente disaminata in un recente ebook, edito da SITE.IT, edizione del 17 agosto 2012, dal titolo: ”LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI – Gestione e tracciabilità dei rifiuti nel periodo di sospensione del Sistri”).

La compresenza di innovazioni normative “congelate” e la normativa che ha disposto la sospensione dell’entrata in operatività del SISTRI rende, in certi casi, particolarmente arduo l’orientamento agli operatori (e non solo), giacchè, ad esempio, nell’articolo 1, comma 1, lett. c), del DM Ambiente 25 maggio 2012, è stato disposto che “Per l’anno 2012 il pagamento del contributo deve essere  effettuato entro il 30 novembre”; in verità si tratta di un falso problema, poichè, l’apparente contrasto è facilmente risolvibile con l’applicazione dei normali canoni di gerarchia  e di successione delle fonti, in base ai quali, la disposizione in argomento, è implicitamente abrogata dall’articolo 52 del Decreto Legge del 22 giugno 2012 n. 83, che è una fonte posteriore (di un mese) e, oltretutto (se non soprattutto), di rango superiore (fonte primaria), rispetto al regolamento in argomento (fonte secondaria). Per non sottacere che l’articolo 52 del D.L. 83/2012, al comma 2, ultimo periodo, ha previsto espressamente che “e’ altresi’ sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012”.

Certo, rimanendo in tema di contributi per l’anno 2012, se è chiaro che non vanno più pagati entro il 30 novembre 2012 –  anzi, perdurando la sospensione, sino al 30 giugno 2013 -, nessuna norma però al momento ha escluso il loro pagamento; quindi, i contributi per l’anno 2012 dovranno essere pagati il 1° luglio 2013!.

Infine, va pure detto che con il citato articolo 52 (comma 2, primo periodo) sono stati pure “sospesi gli effetti del contratto stipulato tra Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX – SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni”; quindi la piattaforma SISTRI, già da qualche mese, avrebbe potuto non essere più accessibile, nè funzionante. Invece, risulta che, ancora al 30 agosto 2012, era possibile l’accesso ed anche la movimentazione, il che significa che la SELEX-SE.MA, nonostante avrebbe potuto interrompere la funzionalità del Sistri, ha preferito lasciarlo attivo – se continuerà a mantenerlo funzionante ed accessibile, sarà una buona occasione per gli operatori (e per i consulenti) per allenarsi in vista dell’auspicata (o temuta) entrata in operatività per il 1° luglio 2013.

P.S.:  Le fonti normative accessibili dai link ipertestuali sono state riprodotte elettronicamente, per la maggior parte, dal sito www.normattiva.it, che ne consente la riproduzione gratuita ma non ne assicura il carattere di autenticità ed ufficialità, per i quali si fa rinvio al testo cartaceo editodalla Gazzetta Ufficiale.

Vincenzo Vinciprova

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