Sinistro stradale: è necessario rivolgersi all’avvocato? Chi lo paga?

Luisa Camboni 01/12/15
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Sinistro stradale: è necessario rivolgersi all’avvocato? Chi paga l’avvocato?
Vediamo, brevemente, come ci si deve comportare nel caso in cui ci si trova coinvolti in un sinistro stradale.
Non sempre è facile ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale.
Ecco perché è bene, sin dalle prime battute, rivolgersi ad un buon avvocato, il quale fa sì che la pratica venga trattata speditamente dalle Assicurazioni.
Quali danni possono derivare da un sinistro stradale?
I danni possono essere:
a) danni materiali (alle cose);
b) danni fisici (alle persone).
A loro volta queste due specie di danni si suddividono in altre voci risarcibili:
a) danni morali;
b) danni da mancato guadagno per impossibilità di svolgere l’attività lavorativa;
c) danni per il mancato utilizzo del veicolo;
d) ed, infine, il rimborso di tutte le spese derivanti dal sinistro (spese mediche,spese di trasporto
del veicolo…)…

Come bisogna comportarsi in presenza di un sinistro?
Quando, dunque, si verifica un sinistro stradale è necessario, prima di tutto, verificare che i veicoli e le persone coinvolte non si trovino in posizione da poter provocare un altro sinistro. In questa ipotesi bisogna segnalare, adeguatamente, agli altri utenti della strada la presenza di un sinistro. Se vi sono persone ferite occorre chiamare l’autoambulanza. E, ancora, se il sinistro si presenta grave è necessario chiedere l’intervento delle autorità: Carabinieri, Vigili Urbani… perché possano procedere ai necessari rilievi, al fine di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.
Sul luogo del sinistro è necessario acquisire quante più informazioni possibili; nello specifico:
1) l’identità dei conducenti e dei proprietari dei veicoli coinvolti, ovvero i dati anagrafici, l’indirizzo, il contatto telefonico, i dati relativi alla patente;
2) la Compagnia Assicuratrice dei rispettivi veicoli, ovvero il nome della Compagnia, il numero di polizza e l’agenzia.
E, ancora, se al sinistro hanno assistito altre persone è bene annotare il nome, il cognome,l’ indirizzo e ilcontatto telefonico di eventuali testimoni e dei passeggeri dei veicoli.
Occorre compilare sempre la constatazione amichevole in ogni sua parte, anche se le controparti non sono disponibili a sottoscriverla.
Il primo passo che l’avvocato incaricato di istruire la pratica deve fare, per ottenere il risarcimento dei danni, è inviare una richiesta a mezzo lettera raccomandata a/r con allegata tutta la documentazione. Alcuni documenti vanno indicati immediatamente, altri nel corso della pratica. La legge in materia di Assicurazioni indica quali sono i requisiti necessari perché la richiesta di risarcimento possa essere presa in considerazione dalla Compagnia di Assicurazioni avversaria. Va allegato il CID -convenzione indennizzo diretto – debitamente compilato in ogni sua parte, anche se la controparte non lo sottoscrive. Il CID, infatti, contiene tutti gli elementi necessari per poter avviare la pratica, id est:
– il luogo, la data e ora del sinistro;
– i dati delle parti coinvolte – targa, nome del proprietario e del conducente, Compagnia di Assicurazione, Agenzia e numero di polizza;
– la descrizione della dinamica dell’incidente;
– la descrizione dei danni subiti dai veicoli;
– la segnalazione e descrizione di eventuali danni fisici;
– l’indicazione di eventuali testimoni.
Chi scrive ritiene evidenziare che in caso di intervento di una qualche autorità (Carabinieri, PoliziaStradale,…) le Compagnie di Assicurazioni non liquidano il danno sino a che non sia disponibile la relazione dell’incidente. La relazione viene consegnata – su espressa richiesta della parte – dopo 30/60 giorni se si tratta di sinistro nel quale non vi siano stati feriti e dopo 90/120 giorni se si tratta di un sinistro con feriti.
In alcune ipotesi particolari, ovvero in presenza di feriti gravi, morti o querela presentata da una delle parti, si apre un procedimento penale e, per ottenere copia della “relazione dell’incidente” ,occorre ottenere il nullaosta dal Magistrato che effettua le indagini, il Pubblico Ministero.
In queste ipotesila presenza di un Avvocato si rende necessaria per indicare l’iter da seguire per ottenere il risarcimento.
Nota bene: nel caso in cui chi ha causato il sinistro non è noto o perché non ha fornito le proprie generalità operché non ha un’Assicurazione, è possibile – in presenza di determinati presupposti – rivolgersi ad un apposito Fondo detto “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, che provvederà al risarcimento dei danni. Infine, se il sinistro ha coinvolto un veicolo straniero circolante in Italia, è obbligatorio rivolgersi ad un apposito Ufficio in Italia.
Quali sono i protagonisti della pratica di risarcimento danni?
I protagonisti principali,ossia quelli che attivano la pratica sono:
1) ildanneggiato;
2) il suo avvocato;
3) e la controparte.
Al fine di ottenere il risarcimento si entra in contatto, anche,con la figura:
4) del liquidatore,ovvero l’incaricato dall’Assicurazione di gestire la pratica;
5)del perito incaricato dal liquidatore di stimare i danni del veicolo e, in alcuni casi, di procedere direttamente alla liquidazione del danno;
6) del medico-legale nel caso sia necessario valutare gli eventuali danni fisici conseguenti il sinistro.
Infine, se l’Assicurazione contesta le ragioni sostenute o l’ammontare della cifra da liquidare sarà necessario rivolgersi ad un Giudice.
L’avvocato, una volta che ha inoltrato la richiesta di danni con lettera raccomandata a/r , che deve fare?
A questo punto occorre determinare il quantum del risarcimento cui si ha diritto.
Quanto ai danni materiali occorre fare una precisazione:il danno risarcibile non può essere superiore al valore economico del veicolo. Se il danno subito è, invece, pari o maggiore al valore economico del veicolo si hanno due possibilità:
a) non si fa riparare il veicolo in attesa che l’Assicurazione invii un perito;
b) si effettua la riparazione del veicolo e si documenta la spesa sostenuta con una fattura o ricevuta fiscale, nonché l’esistenza del danno attraverso le foto del mezzo sinistrato prima della riparazione.
Tra le due possibilità quella più conveniente è la seconda, anche se presenta una pecca, ovvero l’anticipo delle spese di riparazione.
Anche per le lesioni personaliderivanti dal sinistro è necessario fornire la prova.
Il documento principale è costituito dal certificato del Pronto Soccorso cui è dovuto ricorrere chi ha subito un danno in conseguenza di un sinistro stradale. Occorrerà, poi, documentare lo sviluppo dell’infortunio sino all’avvenuta “guarigione”, avendo l’attenzione di conservare la documentazione fiscale relativa alle spese mediche sostenute che, al momento della liquidazione dei danni,verranno rimborsate.
Infine, occorrerà sottoporsi a degli accertamenti medico-legali per quantificare,scrupolosamente,i danni subiti.
La proceduradescritta appare molto semplice. I danni alla persona sono espressi in punti percentuali e ogni punto viene liquidato con una certa cifra che varia in funzione del numero dei punti di invalidità e dell’età del soggetto danneggiato al momento del sinistro.
Oltre alla voce principale – c.d. danno biologico – vengono risarcite altre voci (quali, ad es., l’inabilità temporanea totale, quella parziale ed il danno morale) oltre al rimborso delle spese mediche.
Qualora il danno fisico abbia comportato anche una diminuzione di reddito – temporanea o permanente – anche questa verrà risarcita.
Una volta chiarita:
– la dinamica del sinistro,
– la prova e il quantum dei danni materiali;
– e la prova e il quantum dei danni fisici
la pratica è pronta per la liquidazione. Si apre, così, la fase di trattativa con il liquidatore. Trattativa che si concluderà positivamente se la pratica è stata ben istruita ed il liquidatore ha come suo interlocutore un professionista (Avvocato). Se la trattativa ha esito positivo il danneggiato verrà risarcito; nel caso in cui, invece, il liquidatore non vuole risarcire o l’Assicurazione, come spesso capita, non invia il perito sarà necessario ricorrere al Giudice.
Occorre precisare che la maggior parte delle pratiche relative a sinistri stradali, quando istruite da un Avvocato, si risolvono senza la necessità di ricorrere al Giudice.
Per concludere chi scrive ritiene necessario sottolineare che la procedura de qua, per la liquidazione dei danni conseguenti un sinistro, è semplice per gli “addetti ai lavori”, ma non lo è per chi è estraneo alla materia, il quale assume la veste della parte debole nel rapporto con la Compagnia Assicurazioni. Per questo, è bene, richiedere l’assistenza di un Avvocato, quando ci si trova, obtorto collo, coinvolti in un sinistro,perché grazie alla sua preparazione ed esperienza, è soggetto capace di interloquire più facilmente con la Compagnia Assicurazioni e liquidatori ed, ancora, valutare se il quantum offerto, come risarcimento, corrisponda all’entità dei danni subiti.
A sostegno di ciò la Sentenza n° 11606 del 2005, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che “l’istituto assicuratore non solo è economicamente più forte ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia”.Nella stessa Sentenzai Giudici di Piazza Cavour ribadiscono che il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), di farsi assistere da un Avvocato di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali.
E, ancora, ritengo opportuno evidenziare quanto osservato da un Giudice di Pace di Cagliari ( Foro di mia appartenenza):“il danneggiato quando non è assistito da un Avvocato si trova a dover sottostare alle condizioni risarcitorie imposte dalla propria compagnia che gode di una posizione prevalente, accontentandosi di quanto viene offerto dai liquidatori, i quali hanno come loro primo obiettivo di rispettare le esigenze di bilancio delle assicurazioni dove prestano servizio (un’ordinanza del febbraio 2008)”.
Da ultimo rispondo all’interrogativo: Chi paga l’avvocato?
Gli onorari dell’avvocato sono, quasi sempre,sostenuti dalla Compagnia di Assicurazione.
Avv. Luisa Camboni

Luisa Camboni

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