È opportuno soffermarci sull’introduzione di un nuovo articolo 139 al Codice delle Assicurazioni Private.
L’impianto legislativo prevede il danno biologico per lievi entità, nello stesso strumento legislativo vi è chiaro riferimento al risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Importante è la specifica e la descrizione per danno biologico, viene chiarito che si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
Da questo deriva che l’ammontare dello stessi danno sarà liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
Quanto riportato nel comma 6 del già citato articolo 139 fa riferimento alla finalità del calcolo dell’importo del danno subito a seguito di sinistro stradale, indicando a seconda della percentuale un apposito coefficiente.
Pertanto si stabilisce che il danno alla persona fisica provocato a seguito di sinistro stradale, per lesioni di lieve entità, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti accertata l’effettiva lesione subita dall’evento infortunistico.
La bozza del ddl, oltre a quanto illustrato, prevede altre novità che saranno trattate successivamente.
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