Sicilia: e venne la legge che alla decadenza il sindaco portò

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E venne la legge interpretativa che bocciò la seconda circolare che bocciò la prima circolare della legge che alla decadenza il sindaco portò.

Tutto inizia con la legge regionale della Sicilia n. 17 dell’11 agosto 2016 che stabilisce che la cessazione anticipata del Consiglio comunale determina automaticamente la cessazione anticipata del sindaco e dell’esecutivo e viceversa.

La mancata approvazione di un atto fondamentale (ad esempio bilancio previsionale e rendiconto) comportante la decadenza del consiglio comunale prima della L.r. n. 17/2016 non comportava la decadenza della giunta. I consiglieri decadevano ed erano sostituiti da un commissario straordinario, mentre sindaco ed assessori completavano il loro mandato.

Con la legge n. 17/2016, se decade il consiglio comunale cessa dalle proprie funzioni pure la giunta.

La legge, di fatto, prevede un’alternativa surrettizia alla mozione di sfiducia al sindaco: qualora l’opposizione non raggiunta il quorum per approvare la mozione di sfiducia (60% per i comuni con più di 15.000 abitanti e 2/3 per quelli con popolazione inferiore), può limitarsi a bocciare il bilancio di previsione o il rendiconto oppure a non deliberare in merito agli equilibri di bilancio.

La nota n. 13571 del 16 settembre 2016 chiariva che la mancata approvazione del bilancio o del rendiconto, comportava da subito la decadenza del sindaco (e della sua giunta) unitamente allo scioglimento del consiglio comunale, mentre altre previsioni si sarebbero applicate dal mandato successivo.

L’intervento assessoriale sollevava polemiche e preoccupazioni, tanto che la Giunta regionale, su impulso del Governatore, decideva di sospendere l’efficacia della circolare, nelle more di acquisire il parere della Sezione consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

La sezione del C.G.A. si è espressa (parere n. 01049/2016 del 19 ottobre 2016) ritenendo che la norma transitoria che rinviava l’applicazione della norma al successivo mandato dovesse trovare applicazione anche all’ipotesi di decadenza del Consiglio comunale per mancata approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto o del riequilibrio.

L’Assessorato regionale aveva, quindi, cambiato opinione optando per l’interpretazione che non trovava immediata applicazione, nei casi d’inadempienza derivante da mancata approvazione del rendiconto di gestione o del bilancio di previsione, la decadenza del sindaco, rimandando l’applicazione al primo rinnovo degli organi comunali successivo all’entrata in vigore della L.r. n. 17/2016.

L’interpretazione non è piaciuta all’Assemblea Regionale Siciliana che, nella seduta del 28 marzo scorso ha ribaltato i termini della questione.

Un parlamentare (Di Giacinto) in aula ha rappresentato che l’interpretazione assessoriale stava portando una serie di Consigli comunali a fare ricorsi al TAR e a proporre denunce penali presso le Procure.

Alla fine l’Assemblea ha approvato l’interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali.

Il comma 2 bis dell’articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, si dovrà interpretare come immediatamente applicabile dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17.

L’opposizione consiliare ha, quindi, un’arma in più per fare cessare dalla carica il primo cittadino.

Qualora non raggiunga il quorum per approvare la mozione di sfiducia, potrà limitarsi a bocciare il bilancio di previsione o il rendiconto.

Inoltre decadranno quei sindaci di quei comuni i cui consigli comunali non hanno approvato il bilancio di previsione e sono stati commissariati.

Una scelta che non piace ad Anci Sicilia, che evidenzia come in Sicilia, a causa dell’assenza del bilancio regionale, si sta impedendo materialmente ai comuni di poter predisporre il bilancio di previsione secondo le regole dettate dalla riforma dell’armonizzazione contabile.

L’Associazione dei Comuni siciliani annuncia forme di mobilitazione contro gli effetti della legge interpretativa.

 

Luciano Catania

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