Nel momento in cui i coniugi si separano, i genitori iniziano ad impedire ai minori di frequentare i familiari dell’altro, ed in particolare interrompendo quel speciale rapporto nonni – nipote.
Il nostro Legislatore non prevede in capo ai nonni quel diritto di visita che riconosce al coniuge non collocatario, ma riconosce al minore il diritto di mantenere i rapporti con entrambi i rami familiari e, quindi, anche con i nonni.
La normativa
L’art. 317-bis c.c. “Rapporti con gli ascendenti” dispone che “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma”.
L’art. 38 disp. att. afferma che tutti i provvedimenti previsti dall’art. 317-bis c.c. sono di competenza del Tribunale per i minorenni.
I nonni, paterni o materni, potranno, dunque, ricorrere al Giudice al fine di ottenere quei provvedimenti idonei a tutelare il diritto dei nipoti minorenni ad avere sani rapporti con i propri ascendenti.
Ciò che va evidenziato è che viene tutelato il diritto dei minori ad avere un rapporto stabile con i propri parenti e non il diritto dei nonni di godere dei propri nipoti.
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A chi compete decidere?
Si precisa che competente a decidere su tali questioni è il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza dei nipoti minori.
Sarà il Giudice, nel precipuo interesse del minore, a valutare se tale rapporto nonno – nipote deve essere tutelato e non abbia ripercussioni negative sulla crescita serena ed equilibrata del minore.
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E se il genitore, nonostante il Giudice abbia accolta la richiesta dei nonni nel senso di permettere la frequentazione nonni – nipote, lo impedisce, che fare?
In questa ipotesi si può o predisporre una denuncia in sede penale perché il genitore dolosamente non ha eseguito quanto stabilito nel provvedimento dal Giudice, oppure formulare una richiesta di risarcimento danno, per aver impedito il rapporto con il nipote costituendosi parte civile nel procedimento penale promosso dall’altro genitore.
Chi scrive sconsiglia di procedere in tal senso perché sarà sicuramente difficoltoso consentire al minore di mantenere i rapporti con i nonni e gli altri familiari dal momento che i rapporti familiari già compromessi a seguito della separazione attivando tali azioni si deterioreranno maggiormente.
La via che mi sento di indicare è quella del dialogo tra i genitori i quali possono loro stessi chiedere al Giudice di indicare anche le modalità del diritto di visita dei nonni.
I nonni sono tenuti al mantenimento?
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Sono tenuti quando i genitori non siano in grado di provvedervi. Si tratta di un obbligo che non sorge automaticamente, ma solo nel caso in cui i genitori non hanno i mezzi sufficienti per provvedervi.