Così pronunciandosi, il Tribunale di Roma accoglieva la richiesta formulata da una donna nell’istanza di divorzio, ovvero l’affidamento esclusivo dei due figli.
A spingere il Giudice capitolino ad una tale decisione è stato il contegno tenuto dal padre nei confronti dei figli, cioè il suo disinteresse totale sia dal lato affettivo, che economico.
Che cosa si intende per affidamento esclusivo?
Il nostro legislatore predilige l’affidamento condiviso in ottemperanza al principio di bigenitorialità, ossia quel principio secondo il quale un bambino ha legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano motivi gravi che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio.
In alcuni casi tale principio deve essere sacrificato a tutela dei figli minori e si deve, quindi, ricorrere all’affidamento esclusivo che si pone quale extrema ratio per risolvere quelle specifiche situazioni nelle quali l’affidamento condiviso si rivelerebbe pregiudizievole per i figli minori.
In altri termini, con l’affidamento esclusivo è un solo genitore che si occupa dei figli minori.
Tra le cause che giustificano l’affidamento esclusivo vi rientrano:
- elevata conflittualità tra i genitori;
- discontinuità nell’esercizio del diritto di visita;
- precario stato di salute psico-fisica di uno dei genitori;
- distanza geografica dei genitori;
- disinteresse genitoriale.
Il Tribunale di Roma – nello stabilire l’affidamento esclusivo dei figli – ha deciso che spetta al genitore affidatario, nella specie la madre, l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, precisando che salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Si noti bene: l’affidamento esclusivo, entro certi limiti, non esclude in toto che possa essere esercitata congiuntamente la responsabilità genitoriale. Sarà il Giudice a stabilirlo potendo anche giungere ad escludere, in tutto o in parte l’altro genitore, o per inidoneità educativa o per oggettivo impedimento di uno dei genitori.
In conclusione, già i Giudici di Piazza Cavour con la sentenza n. 26587/2009 affermavano che perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre quindi “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” ad esempio in caso di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore.
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