Semaforo: la multa è valida se il giallo è di almeno tre secondi

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In questo periodo molti sono gli utenti della strada ritengono di essere, per così dire, tartassati dalle più disparate spese e tasse che vanno dall’aumento dei prezzi della benzina, passando per il bollo, per arrivare alle più disparate sanzioni amministrative al codice della strada.

Oltre a questo fattore quando presso la residenza vengono recapitate le “fatidiche” buste verdi con all’interno non la vostra fotografia scattata nel villaggio vacanze ma una sanzione alle norme stradali, per aver oltrepassato l’incrocio con il semaforo rosso.

A seguito delle sentenze della Corte di Cassazione, la giurisprudenza ha consolidato la tesi che nel codice della strada, non vi è una indicazione della durata minima riferita al periodo d’accensione della luce gialla degli impianti semafori. Fermo restando che durante il periodo di durata della luce gialla, il conducente non deve attraversare la striscia di arresto, salvo che si trovi così vicino da risultare impossibile fermarsi con sufficiente sicurezza.

Che la notizia, post sentenze, rischi di avere un impatto devastante per gli automobilisti lo confermano le proteste delle associazioni dei consumatori. Queste sentenze hanno chiarito che d’ora in poi non ci sono più dubbi, perché una sanzione amministrativa pecuniaria (multa) al passaggio con il rosso semaforico sia valida non serve che la durata del giallo sia di 4 secondi, ma è sufficiente che questo duri minimo tre secondi.

Corte di Cassazione sezione VI – 2 civile Sentenza 20 maggio – 1 settembre 2014, 18470

Con sentenza n. 473 del 16.08.2012 il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice d’appello e in riforma della sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace dello stesso centro, accoglieva l’opposizione proposta da K.D. contro il verbale di accertamento della polizia municipale del comune di .., in relazione all’infrazione agli artt. 41, comma 11 e 146, comma 3 codice della strada, per aver proseguito la marcia del veicolo nonostante il segnale semaforico proiettasse la luce rossa.

A sostegno della decisione, la circostanza che, sebbene per pochi centesimi di secondo, la luce gialla del semaforo (come era risultato dai fotogrammi prodotti) aveva avuto una durata inferiore a quattro secondi, durata ritenuta generalmente da adottare su strade urbane in base alla nota del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16.07.2007.

Questa Corte ha già avuto modo di osservare (sentenza n. 14519/12, non massimata), in relazione ai tempi di permanenza dell’ illuminazione semaforica gialla, che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi dell’esposizione della luce gialla non costituisce un dato inderogabile. Infatti, la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16.07.2007, nell’accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, regola il tempo minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi.

Corte di Cassazione sez. II civile Sentenza n. 27348 del 23 dicembre 2014

Attraversamento con luce semaforica rossa, apparecchiatura T-Red, durata della luce gialla, art. 41 C.d.S., interpretazione.

La  durata della luce semaforica gialla non è un dato indicato nel codice della strada. L’art 41 C.d.S stabilisce al comma 2 che la luce semaforica gialla costituisce un segnale di preavviso di arresto, e al comma 10  si prevede che i veicoli, durante il periodo di accensione della luce gialla, non possono oltrepassare la striscia di arresto né l’area di intersezione, al pari di quanto disposto nel caso di luce semaforica rossa. Ma il secondo capoverso del comma 10 estrinseca anche un derivato del principio generale della circolazione stradale di cui all’art 140, ossia quello di adeguare il comportamento su strada in base alle circostanze del caso concreto avendo come obiettivo la salvaguardia della sicurezza stradale. Pertanto, continua il comma 10 dell’art 41 C.d.S, se al momento dell’accensione della luce gialla i veicoli si trovino così prossimi alla linea di arresto tanto da non poter più arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza, devono procedere sollecitamente a sgombrare l’area di intersezione.

Sull’adeguatezza della durata della luce gialla a consentire tali manovre in condizioni di sicurezza è intervenuta la Cassazione con la presente sentenza, che richiamandosi anche ad una precedente pronuncia (Cass. 01/09/2014 n. 18470) stabilisce che il tempo di permanenza della luce semaforica gialla deve avere una durata superiore ai 3 secondi e che tale lasso temporale è da ritenersi congruo (Cass. 01/09/2014 n. 18470) sulla base di quanto indicato dalla risoluzione del Ministero dei Trasporti n.67906 del 16.07.2007 e di uno studio del C.N.R. pubblicato il 10/09/2001 in cui si stabilisce che 3 secondi costituiscono il tempo di arresto di un veicolo che procede ad una velocità non superiore ai 50 Km/h. Nel caso di specie la durata della luce gialla era di 3,3365 secondi e pertanto la sanzione è da ritenersi legittima.

Nella stessa sentenza si legge che lo stesso Codice della strada, infatti e come evidenziato, precisa che durante il periodo di accensione della luce gialla i veicoli non possono oltrepassare i punti stabiliti per l’arresto, a meno che vi si trovino così vicini che non possano arrestarsi in condizioni di sicurezza; per tale motivo l’automobilista deve tenere una velocità adeguata allo stato dei luoghi.

Con il semaforo a luce gialla, quindi, bisogna fermarsi: non esistono scuse o “intoppi” sulla durata che, nel caso sia superiore a tre secondi, è congrua per l’arresto del veicolo.

Già in precedenza la stessa Cassazione (cfr. sul punto Cass. n. 18470/2014 e Cass. n. 14519/2012) aveva affermato che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di 4 secondi non costituisce un dato inderogabile; in ogni caso una durata superiore a 3 secondi deve ritenersi, senza alcun dubbio, congrua per l’arresto in linea con la risoluzione del Ministero dei trasporti del 2007 sopra menzionata.

In entrambe le sentenze, si cita come fonte normativa il codice della strada, in particolare l’art. 41, il quale detta il precetto e l’art. 146 che prevede l’applicazione della sanzione. Oltre ai due citati articoli si porta come rifermento la circolare emanata dal Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione generale per la Motorizzazione. Nota 16 luglio 2007, n. 67906 Tempi della durata del giallo ai semafori.

Con riferimento a quanto esposto con la nota in riscontro, si premette quanto segue.

L’art. 41, comma 10 del nuovo Codice della strada (D.lgs. n. 285 del 1992) non indica una durata minima del periodo d’accensione della luce gialla veicolare, ma si limita ad affermare un principio di portata generale.

Durante tale periodo, i veicoli non devono oltrepassare la linea d’arresto, salvo che vi si trovino così vicino da non potersi arrestare con sufficiente sicurezza.

Le norme tecniche al riguardo vengono invece dettate da organismi di unificazione o da enti di ricerca.

In particolare lo studio prenormativo pubblicato dal C.N.R. il 10 settembre 2001, “Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali”, al paragrafo 6.7.4, “Determinazione dei tempi di giallo”, indica durate di 3, 4 e 5 s per velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.

In presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a 18.75 m, ivi compresi autocarri, autobus, filobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, filosnodati e vetture tramviarie, è indicata una durata di 4 s anche per velocità di 50 km/h.

Nella pratica, ai fini della massima uniformità applicativa, si adottano generalmente tempi fissi di 4 e 5 s, rispettivamente su strade urbane ed extraurbane.

Ciò non esclude che in fase di progettazione dell’impianto semaforico, in dipendenza delle dimensioni dell’intersezione, della velocità dei veicoli in arrivo e della loro lunghezza, ferma restando la durata minima di 3 s, possano essere adottate durate diverse.

Si rammenta, inoltre, che la fasatura dell’impianto semaforico, effettuata a cura dell’Ente proprietario della strada sulla scorta della geometria dell’intersezione e delle caratteristiche di traffico, è del tutto indipendente da quella dei dispositivi di rilevamento delle connesse infrazioni; tali apparecchiature, infatti, sono attivate dallo scatto del rosso, non sono condizionate dalla durata del giallo e non possono in alcun modo influire sul funzionamento dell’impianto semaforico.

Per quanto riguarda il ruolo della ditta installatrice nel rilevamento delle infrazioni, eventuali esposti circa i compensi percepiti devono essere indirizzati al Ministero dell’interno al quale spetta, a norma dell’art. 11, comma 3, 2° periodo, del Codice, il coordinamento dei servizi di Polizia stradale da chiunque effettuati.

Per i dispositivi appositamente approvati per funzionare in modalità totalmente automatica, senza la presenza degli organi di Polizia stradale, non vi è obbligo di contestazione immediata dell’infrazione, ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, lett. b) e comma 1-ter, 2° periodo, del Codice.

Per quanto riguarda l’apparecchiatura in oggetto, i fotogrammi esibiti riportano chiaramente località, data ed ora dell’infrazione, ed è indicato l’orario di inizio della fase di rosso, come prescritto dal decreto dirigenziale di approvazione n. 3458 del 15 dicembre 2005.

Dall’esame dei fotogrammi, che ritraggono l’autovettura prima e dopo il superamento della striscia d’arresto con il semaforo proiettante luce rossa, si evince chiaramente la violazione contestata.

Le verifiche ed eventuali tarature previste dal decreto di approvazione devono essere eseguite con cadenza almeno annuale dopo la prima installazione, e pertanto, all’atto dell’infrazione, non risultava ancora trascorso il prescritto periodo.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

La norma dettata dal codice della strada e riportata all’art. 41 Segnali luminosi , prevede che i segnali luminosi si suddividono in categorie, tra le quali si annoverano le lanterne semaforiche.

Il comma secondo stabilisce che le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:

a)      rosso, con significato di arresto;

b)      giallo, con significato di preavviso di arresto;

c)      verde, con significato di via libera.

Il comma10, più volte riportato nelle sentenze, così detta: “Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza”.

Da questo comma si evince in modo categorico che non esiste un tempo minimo di giallo, ma è esplicitamente riportato che i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto con luce gialla accesa nella propria direzione di marcia.

Il precetto è chiaro, il sistema sanzionatorio è disciplinato dall’art. 146 Violazione della segnaletica stradale, il quale così disciplina:

1. L’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall’articolo 191, comma 4.

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 651,00.

3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

In sintesi è spiegato che “l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi”, già nelle norme di comportamento del codice della strada è stata riportata questa disposizione, sebbene il Codice della strada non indichi la durata minima del giallo, viene fatta valere una risoluzione del ministero dei Trasporti che “regola il tempo minimo di durata” della luce gialla, che “non può mai essere inferiore a 3 secondi”.

 

 

 

Nel caso in cui il giallo – arancione del semaforo abbia almeno la durata di 3 secondi la multa (effettuata con gli strumenti di controllo T-red o altri) è perfettamente legittima.

Ancora una volta la Cassazione, con la sentenza 23 dicembre 2014, n. 27348 ha “bastonato” gli automobilisti, pronunciandosi sul ricorso presentato avverso la sentenza che aveva rigettato le opposizioni a quattro verbali di contestazione di infrazioni al Codice della strada elevati (tutti) in ore notturne, a seguito di rilevazione con apparecchiatura elettronica, per “aver proseguito la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa”.

In appello il Giudice riformava la sentenza di primo grado con il rigetto del ricorso nella sua interezza (in riferimento ai sopra menzionati 4 verbali) per motivi di merito: nello specifico si rilevava che, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, lo strumento tecnico era stato omologato in modo regolare ed il funzionamento era in linea con il prototipo campione.

Non vi erano, quindi, vizi di regolarità o conformità.

In seguito all’esito della sentenza l’attrice ricorreva in cassazione con un unico motivo deduceva l’omessa motivazione sulla contestazione relativa alla durata (che la ricorrente assumeva essere di 3,365 secondi) della luce semaforica gialla e sulla sua sufficienza a consentire l’attraversamento dell’incrocio in condizioni di sicurezza come prescritto dall’art. 41 comma 10 del codice della strada.

La ricorrente segnalava una circolare ministeriale che indicava come consentita una durata variabile dai 3 ai 5 secondi.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione menzionano la circolare ministeriale del 16 luglio 2007 n. 67096; il codice della strada all’articolo 41, comma 10, non indica una durata minima del periodo di accensione della luce gialla (arancione).

Si limita ad affermare un principio di ordine generale.

Durante tale periodo i veicoli non devono oltrepassare la linea d’arresto, salvo che si trovino così vicino da non potersi arrestare con un sufficiente grado di sicurezza; a tal riguardo lo studio del consiglio nazionale delle ricerche del 10 settembre 2001 ha scritto le norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali.

Al paragrafo 6.7.4. si indicano le durate di 3, 4 e 5 secondi per la velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.

Lo stesso Codice della strada, infatti e come evidenziato, precisa che durante il periodo di accensione della luce gialla i veicoli non possono oltrepassare i punti stabiliti per l’arresto, a meno che vi si trovino così vicini che non possano arrestarsi in condizioni di sicurezza; per tale motivo l’automobilista deve tenere una velocità adeguata allo stato dei luoghi.

Con il semaforo a luce gialla, quindi, bisogna fermarsi: non esistono scuse o “intoppi” sulla durata che, nel caso sia superiore a tre secondi, è congrua per l’arresto del veicolo.

Già in precedenza la stessa Cassazione (cfr. sul punto Cass. n. 18470/2014 e Cass. n. 14519/2012) aveva affermato che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di 4 secondi non costituisce un dato inderogabile; in ogni caso una durata superiore a 3 secondi deve ritenersi, senza alcun dubbio, congrua per l’arresto in linea con la risoluzione del Ministero dei trasporti del 2007 sopra menzionata.

Per tali motivazioni la Cassazione rigetta il ricorso con condanna al pagamento delle spese di giustizia.

 

Girolamo Simonato

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