Già in alcuni sono stati adottati ed installati, anche se, al momento, questi apparecchi non sono omologati e dovranno attendere una più definita regolamentazione a livello centrale. Questo è in sintesi quanto ribadito nel comunicato dal Ministero dei trasporti già citato precedentemente.
Nel provvedimeto viene scritto che i dispositivi count down non devono interferire con alcun dispositvo di controllo delle infrazioni al semaforo, né con il semaforo stesso.
Lo stesso Ministero afferma che vi sono in atto alcune sperimetazioni di sistemi del conteggio delle luci semaforiche, questo per una più concreta valutazione ed efficienza dei dispsitivi al fini di procedere all’emissione del decreto ministeriale per l’omologazioni di rito.
Si sottolinea che alla data odierna non sono stati omologati dispisitivi.
Per quanto attiene al quesito relativo alla modifica tempi semaforici in relazione alla veleocità stessa, il Ministero comunica che non è possibile installare dispositivi che variano il ciclo semaforico in relaizone alla velocità dipercorrenza, non essendo tali sistemi previsti dalla attuale normativa sulla circoalzione stradale.
I semafori intelligenti di futura realizzazione, conterranno con un laser il tempo della luce attiva.
Comunque, la loro installazione è prevista dalla Legge 120/2010 che all’art. 60 così disponeva:
Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall’adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.
Per ora nulla cambia è la norma di cui all’art. 41 del codice della strada commi:
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto, in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
È opportuno ricordare che chi passa con luce rossa viene sanzionato dall’art. 146 codice della strada commi:
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 651.
3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
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