Se il Cda supera il numero dei dipendenti, la soppressione della società pubblica non ammette deroghe

Michele Nico 12/03/15
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Secondo le informazioni contenute nel piano Cottarelli il numero delle partecipate è ignoto, visto che la banca dati del Dipartimento del Tesoro del MEF censisce 7.726 partecipate locali al 31.12.2012 (di cui 1.377 indirette), mentre la banca dati del Dipartimento delle pari opportunità conta almeno 10.000 organismi partecipati dalla PA.

Quel che è certo, è che tali articolazioni organizzative di natura sostanzialmente pubblica comportano una spesa annua per lo Stato di oltre 26 miliardi di euro, importo che non è facile abbattere o diminuire.

È infatti probabile che il programma di razionalizzazione disposto dall’art. 1, comma 611, della legge di stabilità 2015 – privo di sanzioni a carico degli Enti locali inadempienti – non giungerà ad attuare nel breve periodo una drastica riduzione delle società partecipate, dacché è ragionevole supporre che lo smantellamento di queste troverà non poche resistenze da parte degli Enti e delle diverse componenti della società civile.

Non deve però sfuggire un rilievo, che presenta un carattere assoluto e dirimente.

Secondo il comma 611, entro il 31 dicembre 2015 deve essere garantito l’obiettivo della “soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”, senza che sia prevista una deroga a tale disposto.

Nel formulare questo imperativo la norma è chiara, non richiede alcun genere di interpretazione, e non suppone un studio qualificato per riconoscere gli organismi rientranti nella categoria interessata.

I dati raccolti da Cerved Databank evidenziano che in 2671 società partecipate gli amministratori siano più dei dipendenti e che in 1846 aziende pubbliche non risulta alcun impiegato in servizio.

Di queste partecipate, tra l’altro, oltre la metà è in perdita, a riprova del fatto che si tratta proprio di “rami secchi” della PA, in attesa soltanto di essere tagliati.

La sforbiciata degli enti inutili dovrebbe allora partire sicuramente da qui, con l’intervento sollecito degli Enti soci, ormai consapevoli che dopo il 31 dicembre 2015 ogni spesa sostenuta per tali partecipazioni societarie “contra legem” sarebbe priva di giustificazione, e, dunque, suscettibile di ingenerare forme di responsabilità contabile per danno erariale.

Michele Nico

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