Sanatoria 2012: clandestini in Italia, i documenti che lo dimostrano

Redazione 05/10/12
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Sanatoria 2012, in extremis arriva anche il parere dell’Avvocatura. Si sono ormai espressi tutti gli enti e organismi dell’apparato statale sulla finestra di 30 giorni aperta dal governo per mettere in regola i lavoratori immigrati.

Dopo il Ministero, con le “Frequently asked questions“, le istruzioni diramate tanto da Inps quanto da Inail, ora tocca all‘Avvocatura, che dirama un parere su alcuni punti non del tutto chiariti della sanatoria, in particolare sulel modalità attraverso cui dimostrarela presenza del clandestino in Italia.

Innanzitutto, l’avvocatura chiarisce proprio le indicazioni ministeriali, soprattutto laddove specificano che, per comprovare l’arrivo del clandestino, debba presentarsi un qualsiasi atto o documento proveniente da “organismi pubblici”. L’Avvocatura si concentra proprio su questa maxicategoria di apparati alla quale il dicastero, nel suo documento, ha fatto genericamente riferimento.

Secondo l’Avvocatura, infatti, sotto tale dicitura vanno inclusi anche “soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico”.

A questo proposito, l’avvocatura cita alcuni esempi di atti presentabili per certificare la presenza dell’immigrato in Italia al 31 dicembre 2011, come specificato nel decreto sanatoria: sarebbero dunque ritenuti validi certificati medici, iscrizione scolastica dei figli, sanzioni,multe e anche la titolarità di schede telefoniche. Documenti, cioè che vengono rilasciati a prescindere che il soggiorno sia lecito o meno da parte del destinatario.

Sempre in chiave di attestati validi per risalire al vissuto recente del clandestino, l’avvocatura si collega anche a eventuali certificazioni emanate da organismi pubblici comunitari e non nazionali.

Su quelle rilasciate da organi diplomatici o consolari, viene spiegato come tali atti siano del tutto assimilabili a quelli considerati nel punto precedente come provenienti da “organismi pubblici”.

Non basterà, invece, il timbro dell’area Schengen per dimostrare la presenza dell’extracomunitario sul territorio italiano alle date richieste: ad esso, andrà dunque allegato, spiega l’avvocatura, un qualsiasi documento comprovante la presenza del clandestino in territorio italiano al 31 dicembre 2011, come spiegato in precedenza.

Leggi il parere dell’Avvocatura sulla sanatoria 2012

Leggi le Faq ministeriali sulla sanatoria

 

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