Rottamazione ter riaperta: debiti inclusi ed esclusi dalla sanatoria

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Chi ancora non ha aderito alla rottamazione ter, avrà ancora tempo fino al prossimo 31 luglio per farlo. Il decreto 34/2019 (decreto crescita) convertito nella Legge 58/2019, ha sancito la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rottamazione dei carichi e del saldo e stralcio delle cartelle, scaduti lo scorso 30 aprile.

La riapertura riguarda solo il termine per presentare la domanda, e non anche l’ambito di applicazione dei carichi rottamabili o stralciabili, che rimangono quindi quelli affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2017. Entro il 31 luglio 2019, si potranno presentare nuove istanze relative a carichi non inclusi nelle precedenti domande.

Relativamente all’oggetto della definizione, non vi sono stati cambiamenti, continuano quindi a rimanere esclusi dalla rottamazione o dal saldo e stralcio, i debitori con carichi affidati dal 1° gennaio 2018 e coloro che hanno ricevuto le comunicazioni di irregolarità entro il 31 dicembre 2017.

Non sono previsti nuovi vantaggi rispetto al passato, con la conseguenza che, anche per coloro che presenteranno l’istanza entro il 31 luglio 2019, una volta accolta, la definizione agevolata dei carichi continuerà a comportare il solo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora e dell’aggio su queste due voci.

=> Tutte le novità fiscali del Decreto crescita <=

Rottamazione ter riaperta: ecco il nuovo modello

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate riscossione il modello per l’istanza che, debitamente compilato, andrà presentato allo sportello o inviato via Pec. Per i titolari di Fisco-online, Entratel e Spid, la domanda può essere compilata e inoltrata dalla propria area riservata del sito, potendo effettuare anche una simulazione del beneficio. Compilando l’istanza, si potrà optare per il pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in un massimo di 17 rate, di cui la prima con scadenza sempre entro il 30 novembre 2019, e con interessi del 2% annui decorrenti dal 1° dicembre 2019. Per chi ha già aderito alla rottamazione entro lo scorso 30 aprile 2019, il massimo di rate richiedibili era 18 inclusa la prima rata del 31 luglio.

Scarica qui il Modello DA-2018-R

Rottamazione ter: come pagare le somme 

Con la presentazione dell’istanza entro il 31 luglio 2019, le somme verranno liquidate entro il 31 ottobre 2019 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, che non potrà avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive.

E’ possibile  effettuare il pagamento delle rate con un ritardo massimo di cinque giorni senza incorrere in sanzioni e senza decadere dal beneficio. L’omesso, insufficiente o tardivo pagamento (oltre i cinque giorni) anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rottamazione e dai benefici connessi.

Rottamazione ter riaperta: cosa si può rottamare

Non tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione possono essere rottamati, e, prima di presentare l’istanza di rottamazione occorre, valutare se gli stessi possono essere definiti. Occorre tener presente che rientrano nella sanatoria, tutti i carichi affidati dagli enti impositori ad Agenzia delle Entrate – Riscossione e Riscossione Sicilia, tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.

Possono essere definiti non soltanto i carichi relativi alle imposte (Ires, Irap, Iva, addizionali, canone Rai e altro), ai contributi Inps e ai premi Inail, ma relativi ad ogni entrata riscossa a mezzo ruolo, incluse le contravvenzioni stradali.

L’articolo 5 del D.L. 119/2018 ha previsto inoltre la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche a titolo di risorse proprie tradizionali (tra cui dazi della tariffa doganale comune) e di Iva riscossa all’importazione.

Rientrano nella rottamazione, non solo i ruoli riportati nelle cartelle di pagamento, ma anche i carichi derivanti da accertamenti esecutivi e da avvisi di addebito Inps.

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Le cartelle esattoriali: notifica

Relativamente alle cartelle, la norma fa riferimento all’affidamento del carico, e per capire se esse siano o meno rottamabili non bisogna riferirsi alla data di notifica della cartella, ma alla data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

Può accadere che una cartella notificata nei primi mesi del 2018, sia comunque rottamabile, essendo il ruolo consegnato entro il 31 dicembre 2017. Inoltre se la cartella era stata notificata nei primi mesi del 2000, potrebbe risultare non definibile, in quanto il ruolo è stato consegnato prima del 1° gennaio 2000.

Per avere tali informazioni è consigliabile rivolgersi agli uffici dell’Agente della Riscossione. Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del D.M. 321/99, per i ruoli trasmessi tra il 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha specificato che sono esclusi i ruoli consegnati dal 16 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, in quanto la consegna si intende effettuata il 10 gennaio 2018.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 2 dell’8 marzo 2017 si è tuttavia espressa in senso opposto, specificando che rientrano nella definizione i ruoli consegnati dal 16 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017.

Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito Inps, al fine di capire se si rientra nella rottamazione occorre considerare la data di trasmissione del flusso di carico.

Anche in questo caso per evitare eventuali dubbi circa la data di trasmissione del ruolo o flusso di carico, è preferibile chiedere informazioni direttamente all’Agente della Riscossione.

=> Speciale Rottamazione cartelle esattoriali <=

Rottamazione ter riaperta: cosa non si può rottamare

Sono invece esclusi nella definizione per espressa previsione normativa:

  • le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali (ad esempio, le sanzioni Antitrust, le sanzioni comminate dalla Consob o dalla Banca d’Italia, ecc);
  • le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. In merito a queste ultime, sempre che la riscossione sia affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi.

Saldo e stralcio per chi è in grave difficoltà

Il decreto sulla crescita ha anche riaperto la definizione cosiddetta “saldo e stralcio”, il cui termine è anche scaduto il 30 aprile 2019. La riapertura consente ai contribuenti di accedere alla procedura, presentando la domanda entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l’Agente della Riscossione ha pubblicato nel proprio sito internet.

Il “saldo e stralcio” riguarda solo le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, con Isee del nucleo familiare non superiore a 20mila euro, e per i pagamenti, valgono le stesse regole previste per chi ha presentato la dichiarazione entro il 30 aprile 2019. La definizione prevede la cancellazione di sanzioni, interessi di mora e di dilazione, delle altre sanzioni e somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali.

Entro il 31 ottobre 2019 l’Agente della Riscossione comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute nonché, (nel caso sussista), la mancanza dei requisiti per il riconoscimento di grave difficoltà economica, o la presenza di debiti diversi da quelli definibili, con conseguente impossibilità di estinguere il debito con gli sconti previsti dal saldo e stralcio.

Il “saldo e stralcio” si rivolge ai debiti derivanti dall’omesso versamento delle imposte, risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse. Questi carichi possono essere definiti versando il capitale, gli interessi e le somme spettanti all’Agente della Riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese esecutive.

Si possono definire anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento.

Per i contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali, il saldo e stralcio si applica previe apposite delibere favorevoli approvate dalle stesse Casse.

Nella domanda, da presentare entro il 31 luglio 2019, sono esclusi i debiti compresi nella precedente dichiarazione a saldo e stralcio presentata entro il 30 aprile 2019.

Chi accederà al saldo e stralcio dovrà versare le somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

  • al 16%, se l’Isee del nucleo familiare non supera l’importo di 8.500 euro;
  • al 20%, se l’Isee del nucleo familiare supera l’importo di 8.500 euro, ma non supera 12.500 euro;
  • al 35%, se l’Isee è superiore a 12.500 euro e non superiore a 20mila euro;

Dovrà versare l’aggio maturato a favore dell’agente della Riscossione ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Stato di sovraindebitamento

Si trovano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, anche le persone fisiche per le quali è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata (31 luglio 2019), la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge 3/2012. Si tratta di quelle persone che si trovano in stato di sovraindebitamento, che hanno presentato la domanda per la liquidazione di tutti i propri beni. In questo caso si potranno estinguere i debiti versando le somme affidate all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2017, a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10%.

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La cartella di pagamento

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