Le novità sulla definizione agevolata delle cartelle di pagamento nella legge di conversione del decreto fiscale

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Nella seduta del 24 novembre 2016, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”[1]. Il testo convertito, come integrato, apporta diverse modifiche alla disciplina della “Definizione agevolata”, prevista nell’articolo 6 del medesimo decreto (c.d. “rottamazione”). SCARICA QUI IL TESTO DEL DECRETO FISCALE

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Inclusione dei carichi affidati nel 2016

In primo luogo, viene esteso l’ambito oggettivo di applicazione della definizione agevolata, che si estende, come molti auspicavano, anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione nell’anno 2016[2].  Il nuovo testo elide ogni riferimento ai ruoli, riferendosi solo ai “carichi affidati agli agenti della riscossione”.

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Estensione al 31 marzo 2017

Viene inoltre esteso il termine per la presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della Definizione agevolata, che slitta dal 23 gennaio al 31 marzo 2017. Entro la stessa data del 31 marzo 2017, è chiarito che il debitore può integrare, con le stesse modalità della dichiarazione originaria, l’eventuale dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Voci escluse dall’agevolazione

Il Legislatore ha inteso poi chiarire che rimane fermo il pagamento integrale delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e di interessi, oltre che degli aggi maturati su tali somme e delle somme dovute quale rimborso delle spese esecutive.

Calcolo interessi

Nel testo del Decreto fiscale, come convertito, viene per la prima volta individuato nel 1 agosto 2017 il dies a quo per il calcolo degli interessi che saranno dovuti sulle rate nelle quali sarà dilazionato il pagamento[3].

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Tra le precisazioni contenute nel Disegno di legge convertito dal Senato, ve ne è una che sancisce che, fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute in sede di Definizione agevolata deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018, è effettuato il pagamento, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018.

Entro il 31 maggio 2017 (e non più, quindi, entro il 24 aprile), l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, quello delle singole rate ed il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse. Nel testo di legge approvato, il Legislatore fissa poi la scadenza delle singole rate, prevista per l’anno 2017 nei mesi di luglio, settembre e novembre; per il 2018, nei mesi di aprile e settembre. Facendo un rapido calcolo, dunque, le eventuali 3 rate del 2017 saranno pari ciascuna al 23,3% di quanto dovuto, mentre quelle del 2018 al 15% ciascuna. Chiarendo la terminologia un po’ infelice del testo di legge si desume dunque che le rate non saranno tutte necessariamente uguali, dovendo essere di pari ammontare solo quelle relative a ciascun anno (rispettivamente 2017 e 2018).

Comunicazione dei carichi affidati nel 2016 e non “notificati”

Infine, ricollegandosi all’estensione della disciplina anche ai ruoli affidati nel 2016, è previsto che entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avviserà i contribuenti dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulti non ancora notificata la cartella di pagamento o l’avviso di presa in carico delle somme per la riscossione[4] ovvero ex art. 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, D.L. n. 78/2010 ovvero l’avviso di addebito delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS[5].

[1] DDL S. 2595 – Senato della Repubblica, XVII Legislatura.

[2] Il D.L. 193/2016, nella versione originaria, prevedeva che la disciplina si applicasse ai carichi affidati agli agenti della riscossione solo dal 2000 al 2015.

[3] Interessi nella misura di cui all’art. 21, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973.

[4] Avviso ex art. 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, D.L. n. 78/2010.

[5] Avviso ex art. 30, comma 1, D.L. n. 78/2010.

Francesco Licenziato

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