Rottamazione Cartelle Equitalia: l’ultima scadenza per la sanatoria

Redazione 18/01/17
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L’art. 6 del Decreto legge n. 193 /2016 prevede la c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali di carichi affidati agli agenti di riscossione tra il 2000 e il 2016.

Nonostante, in questi ultimi mesi, il tema della definizione agevolata delle cartelle Equitalia sia stato al centro dell’attenzione mediatica, non sempre vengono forniti i chiarimenti dovuti in merito alle procedure formali, alle modalità con cui redigere la dichiarazione, ai rischi che si corrono scegliendo di ricorrervi. Cerchiamo di analizzare la disciplina in merito.

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Rottamazione: quali sono gli aspetti cui il contribuente deve prestare maggior attenzione?

Quasi tutti sanno, ormai, che la rottamazione delle cartelle in questione concede al contraente aderente il beneficio dell’esenzione dalle sanzioni e dagli interessi di mora, di dilazione, nonché dalle somme di cui all’art. 27, comma 1 del D.Lgs. n. 46/99. È bene precisare, dunque, cosa deve invece essere corrisposto:

– le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi;

– l’aggio ed i rimborsi delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

La novità della Rottamazione 2016, infatti, consiste proprio nell’esenzione dalle sanzioni che il Legislatore ha riconosciuto ai contribuenti, beneficio che non era mai stato previsto in quelle degli anni precedenti.

Quali sono i requisiti che deve avere la dichiarazione?

La dichiarazione di adesione deve essere fornita dal contribuente tassativamente entro il 31 marzo 2017, su apposito modello DA1. Questa deve contenere:

– indicazione del numero di rate nel quale si intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cinque;

– indicazione della pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione;

– assunzione dell’impegno a rinunciare agli stessi giudizi pendenti.

Ciò tenendo presente le differenze processuali che intercorrono tra rinuncia al ricorso, cessazione della materia del contendere e conciliazione giudiziale, al fine di valutare obiettivamente la convenienza della rottamazione.

Perché è così importante informarsi sulla rinuncia ai giudizi pendenti? Cosa si rischia?

Non viene mai chiarito cosa rischia il contribuente nell’adempiere all’onere richiesto dal Fisco, ovvero a rinunciare ai giudizi pendenti che abbiano ad oggetto i carichi rottamabili. I termini della questione ineriscono alla stessa materia processuale, in quanto la scelta di rinunciare agli atti del ricorso piuttosto che all’azione giudiziale ha conseguenze giuridiche diverse. Allo stesso modo, ricorrere alla conciliazione giudiziale o constatare la cessazione della materia del contendere comportano al contribuente esiti differenti.

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In ogni caso, nella domanda il debitore deve assumere il semplice impegno a rinunciare alla causa tributaria, ma questo non lo vincola perché può sempre venir meno al suddetto impegno, prima della pronuncia del giudice (art. 44 D.Lgs. n. 546/1992), se si accorge che la rottamazione non è conveniente, soprattutto dal punto di vista processuale e finanziario.

Rottamazione: quali sono i termini di pagamento?

I carichi che possono costituire oggetto di rottamazione sono tutti quelli che tra il 2000 e il 2016 sono stati affidati all’agente di riscossione.

Ma cosa si intende per “affidamento dei carichi”?

Secondo ormai risalenti note dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 22/E del 28 aprile 2003 (punto 9.1) e la risoluzione n. 150/E del 19 ottobre 2005) sull’interpretazione dell’art. 4 del D.m. n. 321/1999, rientrano nella rottamazione in corso tutti i ruoli che si intendono consegnati entro il 10 gennaio 2017, essendo stati trasmessi entro il 31 dicembre del 2016 al CNC.

In ogni caso, il debitore può chiedere precise informazioni ad Equitalia, che peraltro, entro il 28 febbraio 2017, deve avvisare il contribuente dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento o l’avviso di addebito (art. 6, comma 3-ter).

Come difendersi dalle cartelle esattoriali

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Rottamazione: come avviene il pagamento in rate?

La rottamazione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute (art. 6, comma 8), “purchè, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31dicembre 2016”.

Dalla formulazione letterale della norma, si deduce che:

  • è sufficiente il pagamento di sole tre rate e non di tutto il pregresso;
  • i versamenti possono avvenire anche in ritardo, purchè siano perfezionati entro la data di presentazione della domanda (31 marzo 2017);
  • è applicabile l’art. 1193, comma 1, codice civile: “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”.

Posso rottamare i debiti contratti nei confronti di Regioni e Comuni?

Sono coinvolte nella definizione agevolata de quo anche le entrate regionali e degli enti locali (art. 6-ter Legge n. 225/16). Di tutte le imposte non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento notificate tra il 2000 e il 2006, gli enti territoriali in questione possono escludere le sanzioni, purchè lo stabiliscano entro mercoledì 1° febbraio 2017. Le modalità saranno quelle previste dalla legislazione statale. Pertanto, si estende anche ai suddetti casi l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso.

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