Le rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni

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L’art. 1, comma 626, della L. 23.12.2014, n. 190, riapre il termine entro il quale è possibile operare la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni in società al giorno 30.6.2015, raddoppiando le aliquote che sono elevate dal 2% al 4% per le partecipazioni societarie non qualificate e dal 4% all’8% per quelle qualificate e per i terreni, posseduti al giorno 1°.1.2015.

La procedura permette di ridurre l’onere fiscale per le cessioni in quanto la plusvalenza di natura speculativa viene ad essere determinata operando la differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore (e non il costo sostenuto) della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato in base ad una perizia giurata di stima, cui si applica l’art. 64 c.p.c., redatta da un dottore commercialista o un esperto contabile o un soggetto iscritto nell’elenco dei revisori contabili.

Il beneficio è subordinato al fatto che:

a)   la perizia giurata deve essere asseverata entro il 30.6.2015;

b)   che l’imposta sostitutiva sia versata entro il 30.6.2015 ovvero in maniera frazionata in tre rate annuali di pari importo di cui la prima entro il 30.6.2015, la seconda entro il 30.6.2016 con gli interessi del 3% annuo e la terza entro il 30.6.2017 con gli interessi del 6% annuo.

Va ricordato che una partecipazione è “qualificata” se è superiore al 20% del capitale di una S.p.A., S.a.p.A. o S.r.l. e al 25% nel caso di società di persone.

Il beneficio si applica anche per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al giorno 1°.1.2015. In tal caso, la perizia deve essere redatta da un ingegnere o architetto o geometra o dottore agronomo o agrotecnico o perito agrario o perito industriale.

E’ ammessa anche la “rideterminazione in meno” del valore già rideterminato in precedenza, la plusvalenza deve considerare “il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per cui il relativo calcolo deve considerare il valore di perizia indicato nell’atto di trasferimento”. “Nel caso in cui, invece, nell’atto di trasferimento sia indicato un valore inferiore a quello rivalutato, si rendono applicabili le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze indicate nell’art. 68 del TUIR, senza tener conto del valore rideterminato” (circolare 15.2.2013, n. 1/E).

L’omessa indicazione nel modello UNICO dei dati relativi alla rivalutazione è una violazione formale (cui si rende applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065) ma, in ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione del valore poiché l’operazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo ovvero della prima rata dell’imposta sostitutiva (circolare citata).

 

Sergio Mogorovich

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