Rivalutazione pensioni 2023: istruzioni Inps su pensioni, invalidità e assegni sociali 

Paolo Ballanti 29/12/22
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Rivalutazione pensioni 2023, arrivano le istruzioni Inps. L’obiettivo di proteggere le pensioni e le prestazioni assistenziali dalla morsa dell’inflazione è alla base del meccanismo di rivalutazione effettuato annualmente dall’Inps in virtù della variazione percentuale verificatisi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, rilevata dall’Istat.

Alla luce della variazione percentuale registrata a livello statistico:

  • Tra il periodo gennaio – dicembre 2020 ed il periodo gennaio – dicembre 2021 pari a +1,9% (variazione definitiva 2021);
  • Tra il periodo gennaio – dicembre 2021 ed il periodo gennaio – dicembre 2022 pari a +7,3% (variazione provvisoria 2022);

comunicata con il Decreto interministeriale del 10 novembre 2022, l’Inps ha reso noto, con la Circolare del 22 dicembre 2022 numero 135, i dettagli delle operazioni di rivalutazione delle pensioni e dei trattamenti assistenziali, propedeutiche al pagamento delle stesse nel 2023.

In particolare, nell’Allegato 2 alla circolare si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali ed i limiti di reddito per il diritto ai diversi istituti collegati al reddito, costruiti come multipli del trattamento minimo dell’anno 2023.

Nel documento in parola, peraltro, l’Inps include le istruzioni per le trattenute fiscali previste nel 2023 a titolo di Irpef ed addizionali regionali e comunali nonché il calendario per il pagamento delle pensioni.
Analizziamo le novità in dettaglio.

Indice

Rivalutazione pensioni 2023: il Decreto

Nella Gazzetta ufficiale del 19 novembre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 10 novembre 2022 recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione – anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2021”.

Nel testo, all’articolo 2, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno corrente è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di rivalutazione per l’anno successivo.

Rivalutazione pensioni 2023: come viene applicata

La rivalutazione, definita nel decreto ministeriale, viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’Inps e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale.

Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione “vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS” (Circolare Inps) e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, nonché le prestazioni erogate dall’Istituto, eccezion fatta per:

  • Prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative, pensioni in capo al fondo clero ed ex ENPAO, indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, che vengono perequate singolarmente;
  • Prestazioni a carattere assistenziale e pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla Legge 3 agosto 2004 numero 206 e successive modificazioni, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
  • Prestazioni di accompagnamento a pensione, che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
  • Pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative ad enti e casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico – contributivo più elevato.

Rivalutazione pensioni 2023: indice definitivo 2022

L’articolo 1 del citato decreto interministeriale ha stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è determinata in misura pari a +1,9% dal 1° gennaio 2022.

Di conseguenza, il trattamento minimo della pensione per i lavoratori dipendenti e gli autonomi corrisponde, dal 1° gennaio scorso, a 525,38 euro mensili corrispondenti a 6.829,94 euro annui. Gli assegni vitalizi, invece, sono fissati a 299,49 euro mensili, equivalenti a 3.893,37 euro annui.

Rivalutazione pensioni 2023: indice provvisorio

Come anticipato, a seguito del Decreto interministeriale del 10 novembre 2022, si è proceduto alla rivalutazione provvisoria delle pensioni nella misura del +7,3%.
Pertanto, dal 1° gennaio 2023:

  • Il trattamento minimo della pensione per i lavoratori dipendenti e gli autonomi, è pari a 563,74 euro (7.328,62 euro annui);
  • Gli assegni vitalizi corrispondono a 321,36 euro mensili (4.177,68 euro annui).

Le novità della Manovra 2023
In attesa dell’approvazione da parte del Parlamento, la Manovra 2023 modifica il meccanismo di attribuzione della rivalutazione automatica per le fasce di importo delle pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo.

Di conseguenza, precisa l’Inps, al fine di “evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite” la rivalutazione è stata “attribuita in misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro)”.

Al contrario, per i pensionati il cui trattamento pensionistico sia superiore al predetto limite, la rivalutazione “sarà attribuita sulla prima rata utile al momento di approvazione” della Manovra 2023.

Rivalutazione pensioni 2023: tassazione

L’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) è calcolata “sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto” (Circolare del 22 dicembre 2022).

Parimenti, per il calcolo delle detrazioni di imposta si considera l’imponibile complessivo, mentre gli oneri detraibili sono ripartiti sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, sono stati attribuiti per il 2023 gli stessi dati in essere nel mese di dicembre 2022.

Rinuncia a detrazione o applicazione maggiore aliquota
La richiesta di tassazione con una maggiore aliquota (fissa) rispetto a quella calcolata automaticamente dall’Inps, nonché la rinuncia alle detrazioni personali, devono essere rinnovate ogni anno.
Le relative procedure sono disponibili collegandosi al portale “inps.it”, servizio “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”.

Per quanti nel 2022 è stata applicata la tassazione a maggiore aliquota ovvero senza alcuna detrazione per redditi da pensione, l’Inps precisa nella Circolare del 22 dicembre che:

  • Se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per l’anno 2023 “è stata applicata anche da gennaio 2023 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione per redditi da pensione”;
  • Se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata effettuata la richiesta per l’anno 2023 “è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione per redditi da pensione”.

Rivalutazione pensioni 2023: conguagli fiscali

Nel caso in cui le ritenute fiscali relative all’anno 2022, a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef), siano state effettuate in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2023.

Per i soli pensionati con:

  • Importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18 mila euro;
  • Conguagli a debito di importo superiore a 100 euro;

viene applicata la rateazione di legge fino a novembre 2023.

Le somme oggetto di conguaglio vengono certificate ai fini fiscali nella CU 2023.

Rivalutazione pensioni 2023: addizionali Irpef

Le addizionali Irpef sulle pensioni vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le seguenti modalità:

  • Addizionale regionale a saldo 2022, da gennaio a novembre 2023;
  • Addizionale comunale a saldo 2022, da gennaio a novembre 2023;
  • Addizionale comunale in acconto 2023, da marzo a novembre 2023.

L’importo delle addizionali è “determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo” (Circolare Inps). Qualora gli Enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, le addizionali a saldo saranno rideterminate a partire dal mese di marzo 2023.

Pensioni 2023: calendario pagamenti

La Circolare Inps numero 135 definisce altresì il calendario dei pagamenti delle pensioni per l’anno 2023.
Si ricorda che le liquidazioni riguardanti i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’Inail, sono effettuate ordinariamente il primo giorno bancabile di ciascun mese, ovvero il giorno successivo se trattasi di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento.

La sola eccezione riguarda il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.

Di seguito il calendario 2023:

Mese

Giorno disponibilità valuta

 

Poste

Banche

Gennaio

3

1

1

Febbraio

Marzo

Aprile

1

3

Maggio

2

Giugno

1

Luglio

1

3

Agosto

1

1

2

2

1

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

 

Paolo Ballanti