Ritardo o cancellazione del volo? Nessun obbligo di imporre misure coercitive ai vettori aerei

Michele Nico 11/04/16
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L’articolo 16 del regolamento CE 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che l’organismo responsabile del rispetto dei diritti dei passeggeri designato da ciascuno Stato membro, allorché investito del reclamo proposto da un passeggero in seguito al rifiuto di un vettore aereo di versare a quest’ultimo la compensazione pecuniaria dovuta, non risulta tenuto ad adottare misure coercitive nei confronti del vettore , per imporre a quest’ultimo il versamento della compensazione stessa.

Questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza del 17 marzo 2016, a seguito del giudizio di rinvio espresso dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi in ordine a due controversie riguardanti passeggeri aerei, ai quali è stato negato il versamento di una compensazione in esito a un’accertata violazione dei loro diritti.

Con la sentenza in esame la Corte interpreta anzitutto la nozione di “reclamo”, che ciascun passeggero può presentare all’apposito organismo previsto dal regolamento europeo sopra citato.

Secondo il giudice comunitario, tale nozione deve essere considerata comprensiva delle segnalazioni volte a contribuire alla corretta applicazione del regolamento in generale, senza che l’organismo responsabile a livello nazionale sia tenuto ad agire, in seguito ai reclami, per garantire il diritto di ciascun singolo passeggero a una compensazione pecuniaria.

Per quanto riguarda il concetto di “sanzione”, essa designa qualsiasi misura adottata in risposta alle violazioni rilevate da siffatto organismo nell’esercizio della sorveglianza di carattere generale, e non la misura coercitiva amministrativa che deve essere adottata nel singolo caso.

Di conseguenza, la Corte ritiene che l’organismo nazionale competente, in linea di principio, non sia tenuto ad adottare misure coercitive nei confronti dei vettori aerei, volte a imporre loro di versare le indennità previste dal regolamento n. 261/2004.

Com’è noto, in Italia è l’Enac che svolge le funzioni di organismo responsabile del rispetto dei diritti del passeggero in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato, e tale soggetto può sanzionare le compagnie aeree risultate inadempienti.

L’Enac è stato individuato per l’esercizio di tale ruolo con dlgs n. 69 del 27 gennaio 2006, ed è appunto titolare del potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti delle compagnie aeree inadempienti.

Il passeggero che ha subìto un negato imbarco, una cancellazione o un prolungato ritardo del volo e intende reclamare, può dunque:

  1. rivolgersi alla compagnia aerea che ha operato il volo allegando al reclamo copia del biglietto e delle ricevute di eventuali spese sostenute a causa del disservizio;
  2. presentare reclamo all’ENAC, nel caso in cui la risposta del vettore, non sia pervenuta entro 6 settimane o sia ritenuta non coerente con le previsioni del Regolamento (CE) 261/2004, per dare modo all’Ente di valutare l’opportunità di elevare sanzioni.

Va tuttavia precisato che l’attività dell’ENAC non è rivolta a soddisfare le richieste risarcitorie del passeggero – né tanto meno a fornire assistenza legale e servizi di consulenza – in quanto il reclamo del passeggero si limita ad attivare le verifiche di competenza dell’ente per l’accertamento di possibili violazioni ai soli fini sanzionatori dei soggetti inadempienti, e contribuisce al monitoraggio della qualità dei servizi offerti all’utenza.

Ora la sentenza della Corte di Giustizia interviene proprio su questi temi per escludere l’obbligo dell’organismo preposto di adottare misure coercitive nei confronti del vettore, aprendo qualche interrogativo sulla protezione effettiva dei diritti dei passeggeri che, in rapporto alle inadempienze degli obblighi di trasporto posti a carico dei vettori, sono indubbiamente i soggetti più deboli ed esposti alle conseguenze di disservizi.

Michele Nico

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