In primo grado, il TAR aveva rilevato che le conseguenze negative derivanti dall’omesso invio della dichiarazione in argomento, non potevano essere ascritte all’eventuale inerzia o all’esplicito rifiuto di provvedere da parte dell’ente locale, stanti i rimedi all’uopo apprestati dall’ordinamento (azione contra silentium), e la possibilità di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.
In secondo grado, invece, il Consiglio di Stato ha sottolineato che eventuali ritardi dell’amministrazione comunale connesse a perplessità interpretative della norma, non possono ripercuotersi negativamente nella sfera giuridica della parte privata. Questa ha provato di aver indirizzato al Comune la suddetta richiesta di attestazione in tempo utile per accedere ai benefici economici del quarto conto energia, e, in una logica di leale collaborazione tra le parti, il GSE, verificata la presentazione della domanda di attestazione da parte dell’appellante nel rispetto dei termini, avrebbe potuto fissare un termine per provvedere ad integrare la documentazione.
In sintesi, mentre il TAR in primo grado ha posto l’accento sulla possibilità di chiedere il risarcimento degli eventuali danni nei confronti del Comune, ritenendo tale ritardo inopponibile al GSE, in secondo grado, invece, il Consiglio di Stato ha richiamato il principio di leale collaborazione tra le parti.
La pronuncia in commento, fa eco alla sentenza n. 1368 del 2010 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, che, sul presupposto “che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, qualora incidente su interessi pretensivi agganciati a programmi di investimento di cittadini o imprese, è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica” aveva ritenuto che “tale danno…sussisterebbe anche se il procedimento autorizzatorio non si fosse ancora concluso e finanche se l’esito fosse stato in ipotesi negativo, atteso che l’inosservanza del termine massimo di durata del procedimento ha comportato, quale immediata e pregiudizievole conseguenza, l’assoluta imprevedibilità dell’azione amministrativa”.
Conclusione, quest’ultima, che era rimasta sostanzialmente isolata, rispetto ad altre pronunce che riconoscono la risarcibilità del danno rigorosamente provato e causalmente connesso al ritardo procedimentale– solo in caso dell’avvenuto accertamento della “spettanza, in capo al richiedente, del c.d. bene della vita per l’ottenimento del quale è avviato il procedimento amministrativo” (Consiglio di Stato, n. 6609/2011).
Nello stesso senso, nonostante l’apparenza di scelta netta da parte del legislatore a favore dell’indennizzabilità dell’”interesse procedimentale” (si intende, ad ottenere in tempi certi l’emissione del provvedimento finale, indipendentemente dal contenuto, riguardato come bene della vita ex se, accanto all’interesse sostanziale sottostante), il TAR Lazio – RM (32382/2010) si era così espresso: “L’art. 2 bis, l. n. 241 del 1990 prevede il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. La norma, come si evince dal suo tenore testuale, non consente il risarcimento del danno da ritardo fine a sé stesso ma in relazione ad un bene della vita ingiustamente sottratto a colui che poteva nutrire una legittima aspettativa di conseguirlo. L’onere di provare il danno incombe sul danneggiato. In altri termini, ciò che si risarcisce non è una aspettativa all’agire legittimo dell’Amministrazione, bensì il mancato conseguimento del bene della vita cui si anelava al momento della proposizione dell’istanza. La norma, infatti, subordina il risarcimento alla causazione di un danno ingiusto (art. 2043 c.c.), a sua volta generato (nesso di causalità) dalla tardiva conclusione del procedimento ovvero mediante una condotta illecita imputabile all’Amministrazione apparato a titolo di dolo o colpa“.
Analogamente in altra pronuncia (Consiglio di Stato, n. 683/2009), il collegio ha addirittura affermato che “il danno da mancata percezione del contributo si sarebbe concretizzato, se la ricorrente avesse avviato comunque l’iniziativa, rispetto alla quale sarebbe stata sicura la percezione del finanziamento pubblico”, collegando quindi il danno non solo all’idoneità astratta a percepire il finanziamento, ma addirittura al concreto avvio dell’iniziativa economica per cui spettava lo stesso.
La pronuncia che quindi oggi si commenta, sembra riprendere una posizione giurisprudenziale, fino ad oggi isolata, che ha ritenuto il rispetto dei temini dell’azione amministrativa un bene degno di tutela in sè, per cui eventuali ritardi non possono ripercuotersi negativamente nella sfera giuridica della parte privata.
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