L’entrata in vigore del testo è subordinata all’approvazione degli organi deliberativi e assembleari delle parti stipulanti, fatta eccezione per le disposizioni contenute nell’articolo 1 riguardanti i contratti di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione, immediatamente applicabili.
Peraltro, il mondo dei contratti di somministrazione è stato di recente investito dalle modifiche introdotte dal cosiddetto Decreto dignità (D.L. n. 87/2018 convertito in L. n. 96/2018). Queste in sintesi le principali novità applicate ai rapporti instaurati dal 14 luglio scorso:
- Durata massima del rapporto a tempo determinato tra agenzia e lavoratore pari a 24 mesi (ai fini del rispetto del limite si considerano anche gli eventuali periodi svolti direttamente alle dipendenze dell’utilizzatore con un normale contratto a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale);
- Obbligo della causale se il rapporto supera i 12 mesi ovvero per tutti i casi di rinnovo a prescindere dalla durata;
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Il Decreto dignità ha lasciato inalterata la possibilità per i contratti collettivi di derogare alle disposizioni riguardanti la durata massima. Ed è proprio qui che è intervenuta l’ipotesi di accordo del Ccnl Agenzie per il lavoro. Vediamo in dettaglio cosa prevede.
Consulta lo speciale Decreto Dignità
Rinnovo Ccnl Agenzie somministrazione: durata massima del contratto a termine
L’accordo di rinnovo dispone per i contratti a tempo determinato a scopo di somministrazione stipulati tra agenzia e lavoratore dal 1° gennaio 2019:
- Nelle ipotesi di somministrazione con il medesimo utilizzatore, la durata massima dei contratti a termine non deve eccedere quanto previsto dal contratto collettivo dallo stesso applicato (in assenza di disposizioni in merito i contratti non potranno eccedere la durata complessiva di 24 mesi);
- Nelle ipotesi di somministrazione con più utilizzatori, la durata complessiva dei contratti intercorsi tra agenzia e lavoratore non potrà superare i 48 mesi.
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Rinnovo Ccnl Agenzie somministrazione: il regime transitorio
Secondo il quadro normativo delineato dal Decreto dignità, nel conteggio del limite dei 24 mesi si deve tener conto di tutti i rapporti intercorsi tra le parti, anche se anteriori alla data di entrata in vigore della riforma. L’accordo del 21 dicembre interviene anche su questo punto, affermando che, per il solo limite di durata del tempo determinato, i periodi di lavoro tra agenzia e dipendente antecedenti il 1° gennaio 2019 sono conteggiati per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni (dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018).
Significa che se il lavoratore ha avuto un contratto a termine con l’agenzia dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 per il conteggio della durata massima quel rapporto non si considera di 36 mesi bensì di 12. Questo darebbe la possibilità alle parti di stipulare un altro contratto di 12 mesi o più a seconda del limite applicabile.
Rinnovo Ccnl Agenzie somministrazione: le proroghe
Come disciplinato dal Dlgs. n. 81/2015 (il testo di legge che racchiude la disciplina del contratto di somministrazione) il rapporto può essere prorogato nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo applicato dall’agenzia.
L’accordo in parola prevede un limite di 6 proroghe nell’arco dei 24 mesi, elevate a 8 se il CCNL applicato dall’utilizzatore contiene un diverso limite di durata.
A prescindere dal contratto collettivo, il tetto delle 8 proroghe riguarda i seguenti lavoratori:
- Lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi della normativa comunitaria (Regolamento UE n. 651/2014), nonché chi è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi;
- Lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore al termine della procedura prevista dallo stesso accordo nei casi di mancanza di lavoro;
- Tipologie di dipendenti individuati dalla contrattazione collettiva di secondo livello e / o territoriale finalizzata ad assicurare continuità di occupazione lavorativa;
- Lavoratori con disabilità ai sensi della Legge n. 68/1999.
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