Rimborso chilometrico: è reddito imponibile per i lavoratori dipendenti?

Redazione 03/11/15
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Con riferimento ai rimborsi chilometrici dei lavoratori dipendenti che utilizzano la propria auto per svolgere le rispettive attività professionali in trasferta, quale trattamento fiscale va applicato? Si tratta dell’istanza di interpello posta da una compagnia assicurativa i cui dipendenti compiono spesso trasferte lavorative fuori dal territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro di assegnazione (cosiddette missioni temporanee), utilizzando anche l’auto personale, alla quale ha provveduto a rispondere l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.92/E del 30 ottobre 2015.

Come specificato dalla risoluzione delle Entrate gli importi che il datore di lavoro corrisponde complessivamente al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, sono da considerarsi reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto dai commi 2 e seguenti dell’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Per ciò che concerne, in particolare, il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte al dipendente nelle circostanze in cui viene incaricato di svolgere l’attività lavorativa al di fuori dell’usuale sede di lavoro, si deve distinguere a seconda che le prestazioni lavorative vengano o meno effettuate nel territorio del Comune dove si trova ubicata la sede di lavoro.

Con riguardo al regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, con riferimento a prestazioni lavorative che vengono svolte fuori dal Comune dove si trova la sede di lavoro, sono da considerare esenti da imposizione a condizione, però, che l’ammontare dell’indennità sia quantificato sulla base delle tabelle ACI, considerando altresì elementi quali percorrenza, modello di autovettura utilizzata dal dipendente nonché costo chilometrico delineato in base al tipo di automezzo impiegato.

In base a quanto disposto, dunque, in caso la distanza percorsa per raggiungere la destinazione dalla rispettiva residenza sia inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di lavoro, con la conseguenza che al lavoratore viene riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest’ultimo si considera, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, non imponibile.

Qualora, invece, la distanza percorsa dalla propria residenza per raggiungere la destinazione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di lavoro, la differenza va considerata come reddito imponibile ai sensi del medesimo articolo.

VAI ALLA RISOLUZIONE N.92/E DEL 30 OTTOBRE 2015 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Redazione

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