La riforma del Terzo settore: vita dura per i soggetti lucrativi?

Nicola Forte 11/07/14
Ieri il Governo ha varato la Riforma del terzo settore con un disegno di legge delega che ora dovrà affrontare l’esame del Parlamento. Le novità sono numerose e riguarderanno sia la disciplina civilistica, che quella fiscale.  Tuttavia, se da una parte l’intervento sembra essere molto incisivo, dall’altra non è agevole comprendere con quali modalità il legislatore intenda incidere con la realizzazione della riforma. Sarà necessario attendere prima l’approvazione della legge delega e successivamente l’emanazione dei relativi decreti delegati.

L’articolo 1 prevede espressamente che una parte delle novità riguarderanno il Libro primo del codice civile. Il legislatore dovrebbe definire più compiutamente i presupposti essenziali affinché un determinato ente possa assumere la qualificazione di ente no profit. L’intento si desume con maggiore chiarezza dalla lettura dell’art. 2, lett. b) secondo cui “Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi …individuazione delle attività e delle finalità soggettivamente non lucrative che caratterizzano tali enti e dei vincoli di strumentalità dell’attività commerciale rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali”.

In buona sostanza è lo stesso disegno di legge delega ad ammettere esplicitamente che gli enti no profit possono svolgere anche attività di tipo commerciale, il problema di fondo, mai risolto  in passato, è quello di comprendere in che misura le predette attività dovessero essere funzionali/strumentali rispetto ai fini istituzionali.

Sarà interessante verificare in futuro in che misura debba essere “stretto” il rapporto tra attività commerciali e le attività istituzionali e dalla scelta del legislatore civilistico potrebbe dipendere il destino di molti enti associativi anche ai fini fiscali.

Un altro punto che in passato ha dato luogo a diverse criticità riguarda il divieto di distribuzione di utili. La previsione è stata ripresa dalla successiva lett. d) contenuta nello stesso art. 2 il quale ribadisce tale divieto con l’intento di prevedere forme di remunerazione del capitale sociale nel rispetto dei limiti prefissati.  E’ auspicabile, anche in tale ipotesi, che i predetti limiti siano definiti in maniera puntuale in modo da evitare di alimentare incertezze in un settore che è stato caratterizzato, soprattutto nel recente passato, da numerosi dubbi.

In generale si può affermare che tutti gli entri no profit, anche laddove l’unica attività esercitata sia di tipo istituzionale, sono rimasti frequentemente esposti all’attività di verifica degli uffici dell’Agenzia delle entrate. Ciò anche a causa di un sistema normativo caratterizzato dall’esistenza di poche norme (ai fini civilistici) o norme poco chiare, ai fini fiscali, “concepite” in un periodo durante il quale la preoccupazione del legislatore era soprattutto quella di individuare i “finti” rapporti associativi.

E’ auspicabile che il nuovo sistema, anche se caratterizzato da un sistema normativo più articolato, sia sufficientemente semplice e chiaro. Le circostanze renderebbero più agevole individuare i “finti enti associativi” il cui unico obiettivo è costituito dall’esercizio di un’attività commerciale. In buona sostanza l’intento e l’obiettivo dovrebbe essere quello di fare emergere gli enti no profit le cui attività siano effettivamente solidaristiche o associative.  Ad esempio, nel disciplinare più compiutamente il rapporto tra le attività commerciali e quelle istituzionali si dovrebbe tenere conto del fatto che numerosi enti non profit esercitano (in maniera più o meno funzionale) un’attività di somministrazione di alimenti e bevande.  In alcuni casi tale attività è effettivamente sussidiaria. Invece in altri casi rappresenta l’oggetto principale e l’ente beneficia di agevolazioni fiscali che non avrebbe titolo di ottenere.

La riforma, se efficace, dovrebbe far emergere queste situazioni limite in modo da non penalizzare gli enti effettivamente non profit che sono i primi ad essere danneggiati da soggetti che, invece, esercitano solo attività lucrative.

 

Come si applica il redditometro

Il testo rappresenta una panoramica completa sul nuovo redditometro, dopo il varo della tanto attesa Circolare dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2013 n. 24, che ne ha precisato le modalità applicative. La trattazione, dopo un iniziale excursus sull’attività di accertamento in generale – e di accertamento sintetico in particolare – si dedica all’analisi del redditometro, dapprima visto quale strumento per l’attività di indagini finanziarie (recentemente potenziata grazie al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 sulle “Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari”) e successivamente ponendone in evidenza le novità rispetto alla “vecchia” versione, precedentemente in vigore. Il cuore dell’opera è tuttavia rappresentato dal capitolo finale, in cui vengono approfonditi nel dettaglio gli aspetti più operativi dell’applicazione del nuovo dispositivo, grazie anche ad una serie di esempi su casi pratici, con conteggi svolti e tabelle riepilogative, di assoluta utilità ai fini di una migliore comprensione del procedimento, di cui l’autore è senza dubbio uno dei massimi esperti in circolazione. Nicola Forte Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, è titolare di uno studio professionale in Roma. È consulente fiscale di Persone fisiche, Associazioni, Imprese, Società, Enti no profit, Operatori del settore sportivo, Enti religiosi, Fondazioni, Ordini professionali, Associazioni di categoria. Partecipa a commissioni e comitati, scientifici o direttivi, del “Consiglio Nazionale del Notariato”, dell’ “Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina”, della “Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria”, della “Federazione Italiana Giuoco Calcio”, del “Consiglio Nazionale dei Ragionieri”, della “Fondazione Museo del Calcio” (Coverciano). È relatore a convegni e a videoconferenze su tematiche fiscali. Svolge attività di docenza nei corsi di formazione organizzati dalla “Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze Ezio Vanoni”, da “Il Sole 24 Ore”, dalla “Scuola di Notariato Anselmo Anselmi” di Roma, da Federazioni e Associazioni sportive, da Ordini professionali e Associazioni di categoria. È autore di diciotto monografie in materia di diritto tributario e di più di cinquecento articoli su quotidiani e riviste specializzate. Collabora alla rubrica “L’Esperto risponde” del “Il Sole 24 Ore”. Partecipa a trasmissioni radiofoniche e televisive con interviste e servizi di risposte a quesiti del pubblico.

Nicola Forte | 2013 Maggioli Editore

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