Riforma PA, accesso agli atti: cosa cambia ora per il cittadino?

Redazione 29/01/16
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In tema di riforma della P.A. e trasparenza viene rivisto il D. lgs. n. 33/2013 e con esso anche il diritto di accesso agli atti della stessa pubblica amministrazione da parte del cittadino, che viene completamente modificato.

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ACCESSO AGLI ATTI DELLA P.A.: COSA CAMBIA?

Viene, in sostanza, stravolto il concetto di “interesse” del privato cittadino ad acquisire dati e documenti dagli enti pubblici. Ora, la sussistenza dell’interesse viene presunta sempre con la conseguenza che non verrà più richiesto di indicare, nella domanda di accesso, la motivazione, quindi le ragioni che spingono il cittadino a prendere visione degli atti posseduti dalla P.A.

Spetterà, al contrario, alla stessa pubblica amministrazione dover dimostrare quali propri interessi possano eventualmente impedire l’accesso da parte del cittadino.

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ACCESSO AGLI ATTI DELLA P.A.: QUALI RISERVE?

Per il cittadino sembrerebbe prospettarsi, quindi, come un diritto di accesso a 360° gradi, salvo intervengano specifiche necessità di riservatezza dello Stato o di altri privati. Nello specifico,

a) la riservatezza nei confronti dello Stato, con relativo rifiuto di accesso agli atti, coincide con esigenze di sicurezza pubblica, relazioni internazionali e dati circa la stabilità finanziaria;

b) la riservatezza nei confronti dei privati coincide con i dati personali o gli interessi economici e commerciali, ad esempio, le norme sulle invenzioni. Ai fini dell’accesso, in questi casi, sarà necessario dimostrare un interesse superiore alla conoscenza delle informazioni.

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ACCESSO AGLI ATTI DELLA P.A.: E SE L’AMMINISTRAZIONE NON RISPONDE?

Nel caso di ritardo o rifiuto da parte della P.A. all’istanza di accesso viene subitaneamente informata l’Autorità Anticorruzione con la possibilità di proporre ricorso al giudice amministrativo (Tar) entro 30 giorni dietro un contributo unificato di 300 euro. Anche le tempistiche delle sentenze dovrebbero essere più veloci in quanto in forma semplificata. Viene, inoltre, previsto un indennizzo di 30 euro per ogni giorno di ritardo consecutivo al trentesimo.

ACCESSO AGLI ATTI DELLA P.A.: COME PRESENTARE L’ISTANZA DI ACCESSO?

Per presentare l’istanza di accesso bisogna specificare le generalità del soggetto richiedente, allegando documento d’identità, e dichiarandosi disponibile al rimborso dei costi sostenuti dall’amministrazione (ricordiamo che fino ad oggi è stato gratuito).

Nono sono, poi, ammesse richieste che impongono un’indagine ad ampio spettro tra i dati in possesso della P.A. (cosiddette istanze esplorative); non essendo neanche possibile avanzare specifiche richieste che implicano di passare al setaccio i dati in possesso dell’amministrazione.

ACCESSO AGLI ATTI DELLA P.A.: QUALI LIMITI CI SONO?

Il privato cittadino non può controllare i documenti e gli atti acquisiti dalla P.A. esercitando funzioni di polizia giudiziaria, ad esempio dietro delega di un magistrato. Qualora, al contrario, il pubblico ufficiale acquisisce dati (come verbalizzazioni o foto) nell’esercizio di proprie funzioni amministrative, il diritto accesso è esercitabile, nonostante scatti una contemporanea denuncia all’autorità giudiziaria.

ACCESSO AGLI ATTI DELLA P.A.: COME FARE SE NON SI HANNO GLI ESTREMI DELL’ATTO?

Nel caso il cittadino richiedente non disponga degli estremi del provvedimento di cui richiede l’esibizione, basterà individuarne contenuto e data presumibile. Il diritto di accesso, infatti, potrà venire soddisfatto anche attraverso registrazioni sonore, nonché verbalizzazioni delle stesse.

PER APPROFONDIRE IL TEMA GUARDA IL VIDEO: Cos’è davvero un FOIA? Freedom of information Act

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