Gli emendamenti approvati dal Governo prima e votati in Parlamento andranno a modificare il ddl Bonafede che aveva spianato la strada alla riforma della Giustizia, per adeguare la riforma ai progetti del Recovery Plan italiano.
La Riforma della Giustizia è infatti una delle riforme previste dal PNRR, insieme a quelle per la Pubblica Amministrazione, per la semplificazione e la riforma fiscale. L’obiettivo è quello di velocizzare le tempistiche della giustizia per allinearli agli standard dell’Unione Europea. L’Italia è infatti fanalino di coda dell’Unione Europea in quanto ai tempi dei processi: l’inserimento della riforma della giustizia nel PNRR è stato infatti richiesto anche dall’UE.
Vediamo nei prossimi paragrafi le principali novità che andranno a modificare la macchina della giustizia italiana con la nuova riforma.
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Riforma Giustizia: prescrizione
Per quanto riguarda la prescrizione, la riforma prevede lo stop dopo la sentenza di primo grado, sia che si concluda con la condanna che con l’assoluzione. Per i gradi successivi, invece, viene introdotta l’improcedibilità dopo un determinato periodo di tempo. In poche parole il processo si chiuderà:
- dopo due anni per i processi d’appello;
- dopo un anno per la Cassazione.
Per i primi tre anni di applicazione della riforma, inoltre, la durata del processo d’Appello si estende per un ulteriore anno e quella del processo per cassazione di ulteriori sei mesi
Si legge nel comunicato stampa che ha seguito l’approvazione in Consiglio dei Ministri degli emendamenti che “per taluni reati, in particolare per i reati di associazione mafiosa, scambio politico mafioso, associazione finalizzata allo spaccio, violenza sessuale e reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, i giudici di Appello e di Cassazione possano con ordinanza, motivata e ricorribile in Cassazione, disporre l’ulteriore proroga del periodo processuale in presenza di alcune condizioni riguardanti la complessità del processo, il numero delle parti e delle imputazioni o per la complessità delle questioni di fatto e di diritto. Per i reati aggravati di cui all’articolo 416 bis, primo comma, la proroga può essere disposta per non oltre due anni.“
Riforma Giustizia: digitalizzazione
Per rendere più veloce la giustizia penale, un emendamento delega il Governo a intervenire attraverso la digitalizzazione e un maggior uso di applicativi informatici. Viene prevista in particolare la possibilità di depositare atti e notifiche per via telematica.
Riforma Giustizia: criteri di priorità
Una legge del Parlamento dovrà indicare dei criteri generali attraverso i quali gli uffici del Pubblico Ministero possano identificare delle priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura.
Riforma Giustizia: indagini preliminari
La durata delle indagini preliminari dovrà essere rimodulata in base alla gravità del reato. Il rinvio a giudizio degli indagati potrà essere richiesto dal Pubblico Ministero soltanto in presenza di “ragionevole previsione di condanna”.
Inoltre, alla scadenza del termine fissato per la durata delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di discovery degli atti, a garanzia dell’indagato e della vittima.
Riforma Giustizia: appello
Si conferma in via generale la possibilità, tanto del pubblico ministero, quanto dell’imputato, di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. L’inammissibilità dell’appello avviene invece per “aspecificità dei motivi”. Si prevedono limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado, per esempio in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità.
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Riforma Giustizia: tenuità del fatto e patteggiamento
In caso di patteggiamento allargato, ovvero quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l’accordo tra imputato e pubblico ministero si può estendere alle pene accessorie e alla loro durata, oppure alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare.
Inoltre, per evitare processi per reati minimi, si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione della causa di non punibilità a quei reati puniti con pena non superiore a due anni.
Riforma Giustizia: udienze preliminari
L’udienza preliminare viene limitata a reati di particolare gravità e, parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una “ragionevole previsione di condanna”.
Riforma Giustizia: ordinamento penitenziario
Prevista l’assunzione di nuovo personale per la polizia penitenziaria e la costruzione di nuove strutture con i fondi UE. Inoltre, verrà potenziata la formazione del personale ai fini del recupero sociale dei detenuti.
Riforma Giustizia: pene sostitutive
Un emendamento delega il Governo a riformare la legge 689 del 1981 sulla depenalizzazione, affidando ai giudici la possibilità di irrogare le pene sostitutive come la detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria, che sono attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza. È esclusa la sospensione condizionale.
Nel frattempo, sono partite le prime assunzioni per l’Ufficio per il processo, la parte della riforma presente nel PNRR italiano volta a snellire l’arretrato e a migliorare la digitalizzazione della Giustizia. Si parte con un concorso per 168 posti destinati a funzionari e informatici, che si svolgeranno mediante valutazione dei titoli e prova scritta. In arrivo i bandi per le altre assunzioni, che ricordiamo essere a tempo determinato fino al 2026.
Decreto Reclutamento in Gazzetta: concorsi rapidi e 24.000 assunzioni per il PNRR
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