Pur non essendo ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la riforma della giustizia inizia a dispiegare i propri effetti, e, come è già presente nello schema di decreto sui tribunali civili che abbiamo pubblicato in anteprima, si denota una nuova spinta in direzione della conciliazione obbligatoria, come noto particolarmente invisa a buona parte degli avvocati.
Nello specifico, il testo che sta per fare la propria comparsa in Gazzetta, introduce, per una serie di materie giurisdizionali, l’obbligo per gli avvocati e i loro assistiti di tentare una strada anteriore all’ingresso in aula per dirimere la controversia. Si tratta, nello specifico, di un tentativo di negoziazione, che, talvolta, assume i caratteri di obbligatorietà e, talaltra, si limita a essere facoltativa.
Mediazione 2.0
Le materie. Come si diceva, non tutti gli ambiti in cui può nascere una disputa legale in materia civile, saranno affetti da queste novità apportate con il decreto. Nella fattispecie, infatti, ricadranno nella lista di argomenti soggetti a tentativo di mediazione obbligatorio o facoltativo, le vertenze inerenti i danni da incidente stradale o nautico, così come le dispute collegate al Codice del consumo e le richieste di saldo entro il tetto dei 50mila euro.
Non si tratta, in realtà, del ripristino della mediazione obbligatoria, reintrodotta con il decreto del Fare di un anno fa, e poi quasi del tutto cancellata a seguito delle proteste di buona parte del mondo forense, sebbene, per certe materie, il nuovo istituto rappresenti condizione imprescindibile di procedibilità.
La novità si iscrive nell’ottica di alleggerimento delle cause civili pendenti in giudizio, nell’auspicio che il tentativo dell’avvocato possa portare a buon fine, da scongiurare l’intervento del giudice e l’approdo della causa in aula di tribunale.
Allo stesso modo, però, la mediazione “forzata” non potrà andare avanti all’infinito: entro 30 giorni dall’invito, in caso di mancata risposta di una delle parti, il tentativo si considererà fallito.
Esclusi. Come si nota dall’elenco delle materie contemplate nella negoziazione dell’avvocato, non figurano i procedimenti per ingiunzione, quelli in camera di consiglio e di consulenza tecnica, più l’opposizione.
Costi. Agli avvocati non sarà riconosciuto alcun compenso quando la negoziazione sia condizione necessaria di procedibilità.
Per tutti gli altri casi, il tentativo resta un’opzione praticabile dalle parti, benché all’avvocato sia richiesta obbligatoriamente l’informativa scritta al cliente dell’opportunità di avvalersi di questo istituto.
Così come definito nella versione definitiva del decreto del Fare, poi, ci sarà un mese di tempo minimo per assicurare lo svolgimento del tavolo, con la conclusione che verrà redatta in forma scritta, e, qualora con il riavvicinamento tra le parti sia stato chiuso un contratto o un atto che rientra nelle categorie interessate, si dovrà richiedere l’intervento dell’ufficiale di Stato civile.
Vai al testo del decreto di riforma della giustizia
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento