Tra le novità introdotte nel testo approvato definitivamente dal Senato dopo oltre settant’anni di attesa, trova spazio anche la possibilità di installare impianti a basso consumo energetico – o alimentati da fonti di energia rinnovabile – collegati al singolo appartamento, che dovrà essere autorizzata, però, da una specifica delibera approvata dall’assemblea anche non in via unanime.
Come noto, infatti la riforma interviene tra gli articoli 1117 e 1138 del Codice civile e, nello specifico, la parte normativa che interviene in questo ambito è contenuta nell’articolo 1120, laddove si stabilisce che per rendere valide le delibere di approvazione per l’installazione di impianti che non comporti uno sconvolgimento della vita degli altri inquilini.
Così, tanto per gli impianti non centralizzati, quanto, ad esempio, per le telecamere di videosorveglianza, sarà necessaria l’approvazione assembleare in rappresentanza di almeno i due terzi del valore complessivo della struttura residenziale, assieme, naturalmente, alla maggioranza dei presenti in consesso nel momento in cui l’istanza viene posta in votazione.
Dunque, una svolta importante rispetto al passato poiché in precedenza era necessario che i presenti in assemblea favorevoli alla modifica rappresentassero per ciò stesso i due terzi del valore condominiale. Ora, invece, basta che la maggioranza presente sia favorevole e che in sede di discussione siano rappresentati i due terzi dei millesimi.
Tra gli interventi che ricadono sotto questa fattispecie, trovano spazio l’eliminazione delle barriere architettoniche, la creazione di nuovi posteggi auto,o anche l’installazione di antenne di qualsiasi tipo – digitali terrestri o paraboliche – di tipo centralizzato.
In particolare, però, sul capitolo del consumo di fonti di energia – sempre più centrale negli edifici a residenza plurima – viene specificato nella nuova stesura dell’articolo 1135 del Codice civile come “le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio“. Tutto ciò purché, si noti, sia stata redatta la certificazione della miglioria in termini di consumo energetico con apposita attestazione da parte di un tecnico.
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