Si può dunque a ragione parlare di agevolazione, tuttavia, la stessa non viene estesa agli impianti di riscaldamento, a quelli geotermici e a scaldaacqua a pompa di calore, tutte sistemazioni già agevolate dal conto termico. E da martedì prossimo il cambiamento entra nel vivo. I singoli condomini infatti avranno facoltà di delibera in merito alla realizzazione di interventi per la riduzione dei consumi energetici dell’edificio e parallelamente per la produzione di energia. Una semplice decisione a maggioranza, infatti, potrà rendere esecutiva l’installazione impiantistica per la produzione di energia utilizzando fonti rinnovabili sul lastrico solare all’interno degli edifici condominiali o nelle unità private dei singoli condomini, sia attraverso impianti di cogenerazione che utilizzando, come detto, fonti rinnovabili.
Il 18 giugno, come largamente anticipato, decorsi i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale previsti in preparazione delle novità, è l’articolo 7 della ‘famosa’ legge di riforma del condominio (l. 220/2012) che interviene specificatamente in materia energetica, immettendo un ulteriore articolo nel Codice civile. A seguito infatti dell’articolo 1122 la normativa introduce il 1122 bis: in tal modo, la direttiva, legittima l’installazione di impianti volti a produrre energia da fonti rinnovabili riservati al servizio di singole parti condominiali sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune o viceversa sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.
Il diretto interessato, poi, nel caso siano necessarie variazioni nelle parti comuni, dovrà opportunamente comunicarlo all’amministratore segnalando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea condominiale avrà, altresì, facoltà di stabilire eventuali modalità esecutive alternative o anche di prescrivere cautele a tutela della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. In relazione, infine, all’effettiva installazione di impianti di risparmio energetico, su richiesta degli stessi interessati, l’assemblea sarà tenuta a provvedere alla suddivisione dell’utilizzo del lastrico solare così come delle altre superfici comuni, tenendo ben salda la salvaguardia delle svariate tipologie di utilizzazione che sono stabilite nel regolamento condominiale.