Riforma del catasto: il decreto che istituisce le commissioni censuarie

Redazione 14/01/15
Riforma del catasto, pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo sulle commissioni censuarie, legato alla legge di delega fiscale. Dopo una lunga attesa, è infine arrivato il nuovo testo che stabilisce natura e composizione sugli organi che dovranno riscrivere il catasto sul territorio italiano.

La pubblicazione chiude un lungo tira e molla, con la doppia presentazione in Consiglio dei ministri del provvedimento. Come si ricorderà, infatti, il decreto era stato presentato nei mesi scorsi in maniera forse un po’ affrettata, con il governo che, dopo alcune riflessioni, aveva deciso di fare marcia indietro e riscrivere daccapo l’intero atto.

Allegata al decreto si trova una tabella con tutte le sedi, regione per regione, delle commissioni censuarie istituite per la riforma del catasto 2015, per quello che dovrebbe essere il passo più complesso nella rivoluzione delle rendite e del valore degli immobili da nord a sud.

Saranno due i livelli delle commissioni censuarie: centrale e locale. I membri resteranno  in carica per cinque anni senza possibilità di rinnovo.

 

Commissione centrale: componenti e funzioni

La commissionie censuaria centrale sarà composta dal presidente, più venticinque componenti effettivi e ventuno supplenti. Questa, sarà suddivisa in tre sottosezioni, nell’ordine competenti in catasto terreni e le altre due sul catasto urbano. Una sola di queste, a inizio riforma, sarà competente sui fabbricati. Ogni sezione sarà composta da undici membri effettivi e sette designati come possibili sostituti.

Componenti di diritto in tutte le sezioni saranno il Direttore delle Entrate, della Direzione centrale Catasto,  della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali.

Le funzioni della commissione centrale sul catasto terreni saranno quelle di esprimersi sui ricorsi contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni e occuparsi di eventuali ratifiche in caso di revisione generale delle tariffe d’estimo. Sul catasto edilizio urbano, invece, la commissione centrale dirime le controversie sulle decisioni degli organi locali. Tra i poteri della commissione principale figura anche quello di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate e ai Comuni

 

Commissioni locali

Le commissioni censuarie locali si occupano di esaminare e approvare i quadri  delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni, oltre a partecipare alla revisione del catasto terreni. Sul catasto urbano, invece, valutano i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane

Le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni di cui una competente in materia di catasto terreni, una competente in
materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del
catasto dei fabbricati.

Il presidente della commissione censuaria locale è nominato dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione essa si trova a risiedere, mentre le sezioni delle commissioni censuarie locali saranno composte da sei componenti effettivi e sei componenti supplenti, che saranno scelti dal presidente del tribunale.

Entro 90 giorni dovrebbe essere portato a termine il processo di definizione dei nominativi costituenti le commissioni: nei primi 60 giorni, infatti, dovranno essere comunicate le designazioni, dopodiché il presidente del Tribunale avrà un ulteriore mese di tempo per confermare i nomi dei membri effettivi e supplenti nelle commissioni censuarie. La nomina deifnitiva spetta al direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate tramite apposito decreto.

 Vai al testo del decreto

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento