La multa è una sanzione amministrativa che trova applicazione ogni qualvolta vi sia una violazione del Codice della Strada.
Il cittadino che ritiene di aver ricevuto una sanzione ingiusta perché ritiene di non aver commesso l’infrazione contestatagli può fare ricorso rivolgendosi al Prefetto o al Giudice di Pace.
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Il primo passo da compiere è: verificare se vi sono le condizioni per poter contestare la multa.
I casi in cui è possibile contestare la sanzione comminata sono diversi:
- consegna di un doppio verbale in merito alla medesima infrazione;
- la mancata notifica del verbale entro 90 giorni dalla data di accertamento e non dalla data di infrazione o 150 giorni in caso di residenza all’estero;
- quando gli apparecchi che rilevano l’infrazione non risultano omologati;
- quando il verbale è incompleto, illeggibile o redatto da un agente esterno al territorio di competenza;
- mancata indicazione della presenza dell’autovelox;
- se la multa è redatta dagli ausiliari del traffico e non riguarda sosta e/o fermata del veicolo;
- in caso di nuova notifica del verbale anche dopo aver effettuato il pagamento;
- notifica del verbale al vecchio proprietario dopo aver già effettuato il passaggio di proprietà.
Ricorso al Prefetto.
Il ricorso al Prefetto è disciplinato dall’articolo 203 del D.lgs. n°285 del 1992 e prevede la possibilità di fare opposizione alla multa entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della sanzione. Il ricorso è gratuito.
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Come va presentato il ricorso?
Il ricorso può essere presentato direttamente – mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento – al Prefetto o indirizzata al comando di polizia municipale o all’ufficio dell’organo accertatore. Si noti bene: al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti idonei ed utili a supportare la richiesta e può essere chiesta l’audizione personale.
Che fa il Prefetto una volta che ha tra le mani il verbale dell’organo accertatore, il ricorso e i documenti allegati ?
Il Prefetto provvede ad esaminarli e nel caso in cui l’interessato ha avanzato richiesta di audizione lo sente e nel termine di 120 giorni, tramite ordinanza, può dichiarare di accogliere o rigettare le ragioni poste a fondamento del ricorso, id est può annullare la multa o ingiungere al ricorrente il pagamento di una somma determinata spiegando le motivazioni della sua decisione. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all’autore della violazione ed alle altre persone tenute al pagamento. Attenzione!!! L’ingiunzione al pagamento deve essere notificata entro 150 giorni ed il soggetto avrà tempo 30 giorni per effettuare il pagamento. L’ordinanza – ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
L’assenza di un’ordinanza da parte del Prefetto equivale all’accoglimento del ricorso, secondo la logica del meccanismo del cosiddetto silenzio assenso.
Ricorso al Giudice di Pace
Il ricorso al Giudice di Pace è disciplinato dall’articolo 204 bis del D.lgs. n° 285 del 1992 e deve essere presentato entro 30 giorni dalla contestazione o dall’avvenuta notifica della sanzione al Giudice di Pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Optando di proporre ricorso al Giudice di Pace è bene precisare che si dà avvio ad un procedimento civile e come tale implica dei costi (contributo unificato pari ad € 43,00 e una marca da bollo di € 27,00 per le sanzioni di importo inferiore ai € 1.100,00 ).
Dove va presentato il ricorso?
Il ricorso deve essere depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace oppure inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti che si vogliono sottoporre al vaglio del Giudice.
Esaminati gli atti, il Giudice di Pace potrà con ordinanza accogliere o rigettare il ricorso.
E’ necessaria l’assistenza tecnica di un avvocato?
No, non è necessaria, lo diventa nell’ipotesi in cui il Giudice di Pace rigetta il ricorso. In questo caso il Giudice di Pace determina l’importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile Il pagamento della somma deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla notifica.
La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal Giudice di Pace.
Ora alcuni consigli – da parte di chi scrive – nel caso in cui si decidesse di presentare ricorso:
- per prima cosa valutare se la sanzione debba o meno essere pagata; se la si ritiene ingiusta verificare se ci sono i presupposti per vincere il ricorso;
- quanto ai costi sono irrisori e, come ampiamente detto nella parte espositiva, il ricorso presentato al Prefetto è gratuito, quello al Giudice di Pace richiede il pagamento del contributo unificato e della marca da bollo;
- occorre saper motivare bene il ricorso e corredarlo di tutta la documentazione che si ritiene idonea a sostenere le proprie ragioni.
Per i “non addetto ai lavori” consiglio sempre di affidarsi ad un buon legale!
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