Revisioni dei veicoli, ecco le novità estive

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Il Nuovo Codice della Strada prevede che i veicoli a motore ed i loro rimorchi debbano essere tenuti in condizioni di massima efficienza, questo è stabilito dall’articolo 79, il quale prosegue dicendo che i veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti stabiliti nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che prevede delle prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

È opportuno ricordare che chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, oppure circola con i dispositivi non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00. La misura della sanzione è da euro 1.174,00 a euro 11.741,00 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni sportive su strada.

In caso di violazione relativa alle alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ai dispositivi di equipaggiamento non funzionanti, oppure non correttamente installati, lo stesso articolo demanda l’applicazione di cui all’articolo 80.

Prima di addentrarci in un analisi più dettagliata dell’articolo relativo alle revisioni, il nesso che collega il già citato articolo 79 all’articolo 80 è il comma 5 che così recita:” Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli”.

È implicito che l’attività di controllo su strada da parte degli organi di polizia stradale è importante per appurare le condizioni strutturali del veicolo.

Ritornando all’articolo 80 esso prescrive i criteri, i tempi e le modalità per l’effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.

Le prescrizioni contenute nel presente provvedimento legislativo sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente.

In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.

Ad esclusione dei casi previsti dall’art. 176, comma 18, che prevede quanto segue:” Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall’art. 80, ovvero che non l’abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00. E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell’art. 214”, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00.

Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.

L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e’ sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. E’ consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione.

Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.941,00 a euro 7.767,00. All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 (novanta) giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Dopo aver illustrato la normativa è implicita la domanda: Dovete fare la revisione del veicolo? Attenzione alle novità estive.

Con la circolare emanata dal ministero dei Trasporti si va a cambiare la procedura per accedere alla revisione veicoli, modifiche sostanziali che riguarderanno tanto gli operatori quanto i clienti.

L’intero processo è stato informatizzato da circa un mese, ed ha visto scomparire il timbro che l’officina metteva sulla carta di circolazione per certificare l’esito positivo della revisione. Altra norma è che l’operatore autorizzato deve entro un ora comunicare l’esito dell’operazione, i dati relativi all’esito dei controlli all’interno del sistema informatico della Motorizzazione Civile.

Sulla carta di circolazione dell’autista non sarà più necessario apporre il timbro, ma verrà stampato il tagliando di aggiornamento della carta stessa che gli verrà consegnato a mano.

Con questa nuova impostazione non sarà più possibile procedere alla revisione prima che gli operatori abbiano inserito, solo e soltanto attraverso procedura telematica, le prenotazioni delle sedute di revisione.

Queste prenotazioni dovranno essere associate a un pagamento da effettuarsi tramite conto corrente. Un meccanismo appositamente studiato per poter tracciare ogni passaggio ed evitare irregolarità.

Altre novità in materia di revisione, quella legata all’obbligo di telecamere nei centri autorizzati; questo provvedimento serve a evitare un altro fenomeno molto diffuso, ovvero quello della sostituzione dell’auto da revisionare che consiste nel portare sulla linea un auto perfettamente a norma al posto di quella realmente da revisionare e che, magari, presenta una serie di parametri fuori legge. Con la presenza di telecamere si spera di porre fine a questa pratica.

Ultime modifiche dovrebbero riguardare anche aggiornamenti tecnici dei macchinari delle linee di revisione al fine di adeguarsi ai nuovi standard. Per queste modifiche c’è tuttavia un lasso temporale di alcuni mesi che consente agli operatori di avere il tempo di assorbire i cambiamenti.

Le procedure di prenotazione e di aggiornamento della carta di circolazione valgono anche per i pullman, bus, piccoli camioncini e autocarri diventano informatizzate. Obiettivo, impedire comportamenti scorretti che spesso hanno caratterizzato violazioni alle norme sulla revisione.

L’obiettivo di questa nuova procedura, che riguarda anche le operazioni di collaudo, è quello di uniformare su tutto il territorio nazionale le modalità di gestione delle operazioni tecniche sui veicoli e in particolare delle revisioni; semplificare le modalità di prenotazione delle sedute; ma anche dematerializzare la documentazione da presentare agli sportelli degli uffici della Motorizzazione civile. A queste nuove regole, potranno non adeguarsi gli uffici delle regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e delle province di Aosta, Trento e Bolzano, questo ultimo paragrafo non è comprensibile e non condivisibile.

Altra novità è quella relativa a partire dal 2017 grazie a una nuova direttiva europea (2014/45/UE) si andrà a prevedere un ulteriore miglioramento del meccanismo delle revisioni dei veicoli. Il tutto per tentare di ridurre drasticamente gli incidenti mortali. Ci saranno regole più severe in termini di revisione; tanto per il personale, cui sarà richiesta una maggiore conoscenza e formazione, quanto per il proprietario del veicolo che diventerà garante dello stato di salute della propria vettura. Un ulteriore giro di vite per evitare comportamenti scorretti legati alla revisione dell’auto.

Girolamo Simonato

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