Reverse Charge, nuova estensione: quando si applica?

Redazione 11/02/16
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Il Consiglio dei Ministri di ieri, 10 febbraio, approvando il decreto legislativo recepente le disposizioni contenute nelle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE, le quali regolamentano, rispettivamente, il cosiddetto meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e il meccanismo di inversione contabile (reverse charge) per certe tipologie di operazioni a rischio frodi, arriva ad estendere le fattispecie oggetto di reverse charge anche alle cessioni di console da gioco, pc, tablet e laptop.

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In base al decreto approvato ieri, infatti, il MEF, con propri decreti, potrà identificare altre operazioni da assoggettare a reverse charge, con esigenza, sulla base dei singoli casi, di previa autorizzazione comunitaria.

REVERSE CHARGE: COSA CAMBIA CON IL DECRETO LEGISLATIVO APPROVATO IERI?

Quali sono le novità?

Riguardo alle operazioni soggette a reverse charge, il meccanismo che in sostanza elimina la detrazione dell’IVA sugli acquisti, il decreto legislativo approvato dal CdM di ieri rimette mano, prima di tutto, all’art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972.

Nello specifico il nuovo intervento, da un lato, modifica la lettera b) allo scopo di cancellare dall’ambito applicativo dell’inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari; dall’altro, invece, va a sostituire la lettera c) per far sì che l’inversione contabile venga applicata anche alle cessioni di console da gioco, pc, tablet e laptop, oltre a dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della rispettiva installazione in prodotti destinati al consumatore finale (il testo normativo attuale, infatti, nel considerare i pc e i rispettivi componenti ed accessori, non ha trovato applicazione a causa del mancato rilascio della misura speciale di deroga a livello comunitario);

Il decreto legislativo che recepisce le direttive UE, inoltre, abolisce anche le lettere d) e d-quinquies) al fine di cancellare dal perimetro applicativo dell’inversione contabile, sia, le cessioni di materiali e prodotti lapidei che provengono direttamente da cave e miniere, sia, le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari (anche, infatti, con riferimento a queste fattispecie non è stata trovata applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari).

Quali sono le conferme?

Sono stati, invece, confermati i poteri del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e rispettivamente quelli di:

a) identificare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare a reverse charge. Al riguardo, il decreto in oggetto ha previsto che le stesse debbano essere ricomprese fra quelle elencate negli articoli 199 e 199-bis della direttiva IVA, stabilendo altresì l’attribuzione di un medesimo potere disciplinare con riferimento alle operazioni oggetto della procedura del meccanismo di reazione rapida di cui all’art. 199-ter della direttiva IVA;

b) individuare, con decreto di natura non regolamentare, ai sensi dell’art. 17, comma 3, legge n. 400/1988, ulteriori operazioni da assoggettare a reverse charge, diverse da quelle di cui agli articoli 199, 199-bis e 199-ter della direttiva IVA, per le quali si prevede comunque il necessario rilascio di una misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari.

APPLICAZIONE REVERSE CHARGE: QUALI SCADENZE?

Conformemente all’art. 199-bis della direttiva IVA, il decreto legislativo ai fini dell’applicazione del reverse charge alle operazioni di cui alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del comma 6 dell’art. 17, D.P.R. n. 633/1972, attinenti rispettivamente:

1) le cessioni di telefoni cellulari;

2) le cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

3) i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;

4) i trasferimenti di altre unità e dicertificati relativi al gas e all’energia elettrica;

5) le cessioni di gas e di energia elettrica ad un “soggetto passivo-rivenditore”;

fissa il termine di scadenza alla data del 31 dicembre 2018.

In maniera conforme a quanto previsto, poi, dall’art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente, viene stabilito dal nuovo decreto che il regime dell’inversione contabile introdotto ex novo per le cessioni di console da gioco, pc, tablet e laptop vada applicato alle operazioni effettuate a partire dal 60esimo giorno consecutivo alla sua entrata in vigore, che coinciderà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Redazione

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