Responsabilità civile connessa alla circolazione di veicoli su strada

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La responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli è disciplinata nel nostro codice civile all’art. 2054 “Circolazione di veicoli”, infatti in esso si apprende che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli (1).

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1972, n. 205, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2054, secondo comma, c.c., limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli, esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni.

Il veicolo è da intendersi, come dettato dall’art. 46 del Codice della Strada “ Nozione di veicolo”, ogni strumento idoneo alla circolazione, adibito al trasporto di persone o cose circolante senza guida di rotaie, sia esso a trazione meccanica, animale o umana.

Il comma 1 del già richiamato art. 46 evince quanto segue: “

  1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
  2. a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
  3. b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.”

La fase dinamica della circolazione stradale è implicitamente nota e corrisponde al transito, è inoltre da citare la fase statica della circolazione stradale che si ascrive alla fermata e alla sosta.

Da questa disamina, la figura del conducente è da intendersi nella persona fisica che ha condotto o sostato il veicolo.

Sotto il profilo della responsabilità correlata al sistema sanzionatorio, il conducente e il proprietario del veicolo concorrono in questo istituto. Infatti, il dettato dell’art. 6 della Legge 689/81 e l’art. 196 del C.d.S.

Le due fonti normative affermano che per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

A titolo esemplificativo, si cita la sentenza della Corte di Cassazione Civile 9 dicembre 2010, n. 24860, la quale così si è espressa: “Deve, infatti, affermarsi il seguente principio di diritto:

“Anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l’obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell’altro conducente In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile“.

Nel caso di specie, il giudice di appello ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto un eguale concorso di colpa dei due conducenti.

In effetti, nel caso di specie, non vi è stato – puramente e semplicemente – una applicazione della presunzione di pari responsabilità, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2 ma un accertamento della eguale responsabilità dei due conducenti.”

Un’altra sentenza è quella della Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 aprile 2015, n. 8620, nella quale, in tema di responsabilità ascritte all’art. 2054 c.c., così sentenzia:

rilevato che la nozione tecnico giuridica di circolazione stradale, quale assunta dall’articolo 2054 c.c. (e, perciò, rilevante ai fini dell’operatività della garanzia assicurativa) ha una connotazione diversa e più ampia rispetto a quella che il termine “circolazione” assume nel linguaggio comune, sostanzialmente evocante l’idea dello spostamento o movimento, dovendo il concetto di “circolazione stradale”, al di là dell’apparente incongruità lessicale, comprendere anche la “circolazione statica”, e, cioè, anche i momenti di quiete dei veicoli, siccome costituenti un’utilizzazione della strada al pari del transito.”

Altro passaggio della medesima sentenza: “Valga considerare che l’articolo 2054 c.c., accorpa quattro ipotesi di responsabilità, apparentemente eterogenee, assunte sotto l’unica nozione di “circolazione dei veicoli”, posto che: l’articolo 2054, comma 1, prevede un obbligo di prevenzione “unilaterale” (in una situazione, definita dalla dottrina di “unilateralità del rischio da circolazione”), facendo carico al conducente, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per i danni arrecati a persone o a cose “dalla circolazione del veicolo”, di provare di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, intendendosi per tale, non già l’impossibilità o la diligenza massima, bensì l’avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 29 aprile 2006, n. 10031); il secondo comma postula una situazione di rischio “comune” da circolazione stradale, qual è quella del “caso di scontro tra veicoli”, ..omissis “

L’istituto della responsabilità solidale del proprietario e conducente, ai sensi dell’art. 2054 comma 3 del c.c., prevede che il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

La prova, pertanto, non è assolta con la mera dimostrazione che la circolazione sia avvenuta senza il consenso del proprietario, essendo piuttosto necessario che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà e dimostrando ogni atto a vietare ed impedire la circolazione stessa.

Girolamo Simonato

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