La definizione è avvenuta presso il tavolo tecnico tra i Ministeri delle Infrastrutture e della Funzione pubblica, le Regioni ei Comuni. Tali definizioni diventeranno parte integrante del nuovo Regolamento edilizio unico e metteranno finalmente ordine negli uffici tecnici degli oltre 8mila Comuni italiani.
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PERCHE’ LE DEFINIZIONI STANDARDIZZATE SONO FONDAMENTALI?
Le definizioni standardizzate sono ritenute fondamentali in quanto destinate a prendere il posto di quelle “personalizzate” in vigore nei Comuni italiani. A lavorare intensamente per chiudere la questione è stato il titolare delle Infrastrutture, Graziano Delrio, che nella scorsa primavera aveva preso in carico questo dossier.
La definizione di superficie
Tra le ultime definizioni su cui è stato trovato l’accordo è stata quella relativa alle superfici: si è deciso di attribuire 6 differenti definizioni del concetto di superficie: totale, lorda, utile, accessoria, complessiva e calpestabile. Vediamo nel dettaglio:
1.1. Superficie totale: somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio;
1.2. Superficie lorda: somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie;
1.3. Superficie utile: superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre;
1.4. Superficie accessoria: superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Comprende al suo interno: portici e gallerie pedonali, ballatoi, logge, balconi e terrazze, tettoie, cantine, sottotetti, vani scala interni alle abitazioni, garage, parti comuni;
1.5. Superficie complessiva: somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA);
1.6. Superficie calpestabile: la risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
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