Rateazione bollette: quando e come diluire i pagamenti

Paolo Ballanti 16/11/22
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Come funzionerà la rateazione bollette per le imprese? A poche settimane dal suo insediamento l’esecutivo Meloni ha approvato il Decreto Aiuti quater contenente una serie di misure urgenti per sostenere imprese e famiglie, di fronte all’aumento dei prezzi di energia elettrica, gas e carburanti. Fenomeno che oramai accompagna il nostro paese e gli altri partner europei (e non solo) dallo scoppio della guerra in Ucraina.

Dal comunicato stampa diffuso da Palazzo Chigi a margine del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2022 numero 4, emergono i dettagli sui provvedimenti principali del decreto-legge. Tra questi si segnala:

  • L’aumento a 3.000 euro dell’esenzione fiscale per i “fringe benefits”;
  • Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022;
  • La proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 dello sconto fiscale sulle accise di benzina e diesel;
  • Un finanziamento a copertura delle spese sostenute dal GSE (Gestore dei servizi energetici) al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza delle forniture di gas naturale;
  • L’aumento del tetto all’uso del contante da 1.000 a 5.000 euro;
  • Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022;
  • La dilazione degli importi dovuti per il pagamento delle bollette di luce e gas.

Quest’ultima misura, in particolare, introdotta per contrastare l’incremento dei costi dell’energia, permetterà alle imprese di spalmare i costi delle utenze su tre annualità.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Rateazione bollette nel Decreto Aiuti quater

L’articolo 3 della bozza di Decreto Aiuti-quater (in attesa di essere pubblicato in Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore) riconosce “alle imprese residenti in Italia” la possibilità di ottenere la “rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale”.

Rateazione bollette: a chi spetta

Come espressamente previsto dal DL, la dilazione delle bollette è riservata alle “imprese residenti in Italia”.

Rateazione bollette: come funzionerà

Per accedere alla rateizzazione, le imprese interessate sono tenute a trasmettere un’apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate oggetto di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della norma.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, il fornire è tenuto a offrire ai richiedenti una “proposta di rateizzazione recante l’ammontare degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato” (articolo 3, comma 2) le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle stesse, per un massimo di trentasei rate mensili.

Il tasso di interesse applicato non può in ogni caso superare il “saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata”.

Rateazione bollette: per quali importi

La dilazione riguarda gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale, eccedenti l’ammontare medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023.

Calcolo Rateazione Bollette

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Rateazione bollette: decadenza

Incorre nella decadenza (articolo 3, comma 3) l’impresa che non versa due rateanche non consecutive”. In quest’ipotesi si è tenuti a corrispondere l’importo residuo dovuto, in un’unica soluzione.

Rateazione bollette: garanzia statale

Al fine di tutelare l’esposizione finanziaria dei fornitori, determinata dal dilazionare le entrate derivanti dalle bollette di luce e gas, assicurando così la più ampia applicazione della misura, il Decreto “Aiuti-quater” (articolo 3, comma 4) autorizza SACE S.p.A. a concedere una specifica garanzia.

La garanzia SACE opera in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni, ed è pari al 90% degli indennizzi generati “dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento” di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione.

Sulle obbligazioni di SACE è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla stessa SACE, con gestione separata. La garanzia statale è in ogni caso:

  • Esplicita;
  • Incondizionata;
  • Irrevocabile;
  • Estesa al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

SACE, da ultimo, svolge anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative “all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e / o agli stessi garantiti” (articolo 3, comma 4).

Condizioni
La garanzia di cui sopra, è rilasciata a patto che l’impresa richiedente non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni in cui si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa.
La condizione si estende ad ogni altra realtà, con sede in Italia, che faccia parte dello stesso gruppo dell’impresa beneficiaria, comprese le entità soggette alla direzione e al coordinamento ad opera della stessa.
Nel caso in cui i soggetti coinvolti abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l’impegno è assunto per i dodici mesi successivi.

Coperture
Alla luce delle risorse pubbliche necessarie per realizzare la garanzia SACE, la dotazione pari a 2.000 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del Decreto – legge 8 aprile 2020 numero 23, è “innalzata ad euro 5000 milioni” (articolo 3, comma 6).

Esigenze di liquidità dei fornitori
A fronte delle possibili esigenze di liquidità, derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori (con sede in Italia) possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata sempre da SACE S.p.A.

Paolo Ballanti

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