Buone nuove in arrivo per i pensionati (almeno alcuni). Nel cedolino di luglio, o al più tardi in quello di dicembre, è prevista l’erogazione di una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’INPS a quanti sono in possesso di determinati requisiti anagrafico-reddituali: si tratta della famosa quattordicesima pensionati, da un minimo di 437 euro a un massimo di 655 euro una tantum.
L’importo può essere richiesto all’INPS anche da coloro che maturano i requisiti dal 1° luglio o dal 1° agosto dell’anno corrente, fino al prossimo 31 dicembre.
Non tutti però ne hanno diritto. In questi paragrafi una guida per pensionati e pensionate, con riguardo a chi ne ha diritto e chi invece resta escluso.
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Indice
I requisiti per la quattordicesima pensionati
La quattordicesima Inps spetta solo in presenza di alcuni requisiti, che pensionate e pensionati devono avere. Si devono rispettare questi paletti base:
- essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;
- avere un’età pari o superiore a 64 anni.
Ma non è tutto. A partire dal 1° gennaio 2017 la somma aggiuntiva, in un primo tempo riservata a quanti possedevano un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo a carico del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, è stata estesa (sia pure in misura diversa) a quanti totalizzano un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo. Questo è il terzo requisito obbligatorio: quello del reddito.
Si precisa che il trattamento minimo per l’anno corrente è pari a 603,40 euro mensili, corrispondenti a 7.844,20 euro annui.
Per effettuare una verifica guidata sul diritto alla quattordicesima, è possibile consultare la sezione “Bonus Quattordicesima” del “Consulente Digitale delle Pensioni” disponibile su “inps.it”.
Pensione ai superstiti
Chi è titolare sia della pensione diretta sia di quella ai superstiti, ha diritto alla quattordicesima esclusivamente in relazione all’anzianità contributiva maturata per i trattamenti diretti.
Al contrario, se il soggetto è titolare della sola pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva complessiva è assunta al 60 per cento, ovvero in funzione della diversa percentuale riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del trattamento pensionistico.
Quando viene pagata la quattordicesima?
La quattordicesima è liquidata d’ufficio dall’INPS (sulla base dei redditi degli anni precedenti) con la mensilità di pensione di luglio 2025, a beneficio di quanti perfezionano i requisiti sopra descritti entro il 31 luglio 2025.
Al contrario, per i soggetti che:
- maturano i requisiti dal 1° agosto 2025 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2025 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2025;
- sono divenuti titolari di pensione nel corso dell’anno corrente;
che rientrano nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la somma aggiuntiva è, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di pensione di dicembre 2025.
La somma aggiuntiva è comunque riconosciuta in via provvisoria, in presenza delle condizioni di legge, salvo poi essere successivamente verificata sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili.
Quanto spetta di quattordicesima pensionati?
Stando ai dati forniti dall’INPS con Circolare 23 del 28 gennaio 2025, per il 2025 l’importo della quattordicesima varia a seconda del reddito di riferimento e degli anni di contribuzione, come descritto in questa tabella:
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo | ||
Anni di contribuzione | Somma aggiuntiva (in euro) | Limite di reddito (in euro) (*) |
Fino a 15 per i dipendenti (18 per i lavoratori autonomi) | 437,00 | 12.203,00 |
Oltre 15 e fino a 25 per i dipendenti (oltre 18 e fino a 28 per i lavoratori autonomi) | 546,00 | 12.312,30 |
Oltre 25 per i dipendenti (oltre 28 per i lavoratori autonomi) | 655,00 | 12.421,30 |
(*) 1,5 volte il trattamento minimo annuo incrementato della somma aggiuntiva spettante in relazione all’anzianità contributiva posseduta |
Da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo | ||
Anni di contribuzione | Somma aggiuntiva (in euro) | Limite di reddito (in euro) (*) |
Fino a 15 per i dipendenti (18 per i lavoratori autonomi) | 336,00 | 16.024,40 |
Oltre 15 e fino a 25 per i dipendenti (oltre 18 e fino a 28 per i lavoratori autonomi) | 420,00 | 16.108,40 |
Oltre 25 per i dipendenti (oltre 28 per i lavoratori autonomi) | 504,00 | 16.192,40 |
(*) 2 volte il trattamento minimo annuo incrementato della somma aggiuntiva spettante in relazione all’anzianità contributiva posseduta |
Per l’erogazione della quattordicesima il reddito di riferimento, per l’anno corrente, corrisponde a:
- In caso di prima concessione, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell’anno 2025;
- In caso di concessione successiva alla prima:
- I redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2025;
- I redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2024.
In base alla clausola di salvaguardia, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo della quattordicesima viene riconosciuto fino a concorrenza del limite maggiorato.
Si pagano tasse sulla quattordicesima?
La somma aggiuntiva non rappresenta un reddito rilevante ai fini fiscali, né tantomeno per la corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali eccezion fatta, per un importo pari a 156,00 euro, per l’incremento delle maggiorazioni sociali.
Come verificare se è stata pagata la quattordicesima?
I pensionati possono verificare l’erogazione della quattordicesima consultando il cedolino della pensione di luglio o dicembre.
Il documento è consultabile grazie alla piattaforma telematica disponibile su “inps.it – Pensione e Previdenza – Cedolino della pensione” (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).
Quattordicesima non ricevuta: cosa fare
In caso di mancata liquidazione della quattordicesima è possibile presentare all’INPS una domanda telematica di ricostituzione.
L’istanza è trasmessa collegandosi a “inps.it – Pensione e Previdenza – Quattordicesima” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Se la somma aggiuntiva risulta effettivamente spettante, la stessa è pagata nei mesi immediatamente successivi la domanda.
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Foto copertina: istock/Barbacane