Quando si decade dall’indennità Naspi? Tutti i casi possibili

Paolo Ballanti 13/09/23
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La Nuova assicurazione sociale per l’impiego Naspi è un’indennità mensile riconosciuta dall’Inps per gli eventi di perdita involontaria dell’occupazione verificatisi a partire dal 1° maggio 2015.

La prestazione rappresenta l’intervento dell’Istituto in favore di coloro che, essendo temporaneamente senza lavoro, sono privi di retribuzione/compenso economico.

In presenza di determinati requisiti (stato di disoccupazione ed anzianità contributiva) la Naspi spetta, previa domanda all’Inps, in ragione della retribuzione totalizzata dall’interessato nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto, comunque nel limite di 1.470,99 euro mensili, importo valido per l’anno corrente.

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Esistono tuttavia una serie di eventi che, nel corso del periodo di fruizione dell’indennità, possono comportarne la decadenza.

Eccoli in breve.

Indice

Decadenza Naspi: perdita stato di disoccupazione

I requisiti di spettanza della Naspi sono di due tipi. Il primo, contributivo, prevede che il beneficiario abbia totalizzato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Il secondo, al contrario, è lo stato di disoccupazione. Quest’ultimo deve permanere per tutto il periodo di fruizione dell’indennità e presuppone l’assenza di un impiego (subordinato o autonomo), la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e la stipulazione di un patto di servizio.

Di conseguenza, in costanza di percezione del sussidio, la perdita dello stato di disoccupazione comporta la decadenza dal sussidio in parola.

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Decadenza Naspi: assunzione o lavoro autonomo/parasubordinato

L’assunzione del soggetto beneficiario comporta una serie di conseguenze sul sussidio stesso, diverse a seconda della durata del rapporto e del reddito percepito, come descritto in tabella:

Rapporto di lavoroDurata rapporto di lavoroEffetti sulla Naspi
Con reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (euro 8.174,00)Superiore a sei mesiDecadenza
Con reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (euro 8.174,00)Fino a sei mesiSospensione d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro
Con reddito annuo pari o inferiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (euro 8.174,00)/Mantenimento della Naspi in misura ridotta se:
– Il lavoratore comunica entro 30 giorni dall’inizio attività il reddito annuo previsto (*);
– Il datore di lavoro è diverso da quello con cui è cessato il rapporto che ha determinato il diritto alla Naspi (ovvero non deve avere con quest’ultimo rapporti di collegamento o di controllo o assetti proprietari sostanzialmente coincidenti)

(*) In caso di mancata comunicazione del reddito l’interessato operano le conseguenze di cui al punto superiore, riguardante i rapporti con reddito annuo superiore ad euro 8.174,00

Appartiene alla prima ipotesi citata in tabella, la situazione del percettore dell’indennità di disoccupazione assunto a tempo indeterminato, in forza di un contratto che prevede una retribuzione annua lorda pari a 30 mila euro e, di conseguenza, un reddito imponibile ai fini fiscali che eccede la soglia di euro 8.174,00.

Decadenza Naspi: pensionamento e assegno ordinario di invalidità

Scopo dell’indennità di disoccupazione è garantire un sostegno economico a quanti si trovano temporaneamente senza un’occupazione e, di conseguenza, un compenso / retribuzione.

Di conseguenza, colui che raggiunge i requisiti per il pensionamento anticipato o di vecchiaia decade dal diritto all’indennità in quanto, in tal caso, è lo stesso ente di previdenza che eroga la pensione a farsi carico del mantenimento economico del disoccupato.

Identica situazione per quanti acquisiscono il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non optano per l’indennità Naspi.

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Decadenza Naspi: assenza agli eventi di orientamento

L’intento del legislatore è stato quello di prevedere, accanto al sussidio economico, un percorso di reinserimento lavorativo, definito nel patto di servizio personalizzato.

Per confermare lo stato di disoccupazione, infatti, gli interessati contattano i Centri per l’impiego (o vengono dagli stessi convocati) entro trenta giorni dalla data della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per la creazione del profilo personale e la stipula del patto di servizio.

In quest’ultimo si riporta la disponibilità del richiedente a:

  • partecipare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (come la stesura del curriculum vitae e la preparazione a sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento);
  • partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • accettare offerte di lavoro congrue;
  • partecipare ad attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza.

Vista l’importanza delle attività citate, la mancata partecipazione alle stesse del disoccupato, in assenza di un giustificato motivo, comporta, ai sensi dell’articolo 21, comma 7, Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 150, la decadenza dalla prestazione.

Domanda Naspi inviata in ritardo

Da ultimo è importante ricordare che, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, la domanda di Naspi dev’essere trasmessa all’Inps entro il termine di 68 giorni, a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Si ricorda che l’istanza di accesso alla NASpI dev’essere trasmessa all’Inps in via telematica, collegandosi a “inps.it – Lavoro – NASpI: indennità mensile di disoccupazione”, muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa è possibile:

  • chiamare il Contact center Inps al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero lo 06.164.164 da rete mobile;
  • rivolgersi ad enti di patronato ed intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

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Foto copertina: istock/CalypsoArt

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