Lasciamo ai valenti costituzionalisti, in particolare coloro che senza il manto da parrucconi fanno da consulenti al Governo, il compito di valutare come la fattispecie della “nota” possa inserirsi nel sistema della gerarchia delle fonti, per cercare di comprendere i contenuti dell’informazione che Palazzo Vidoni intende dare ad Upi, Anci ed altri soggetti.
Tabelle di equiparazione
Sulle tabelle, necessarie per le mobilità intercompartimentali, la “nota” non afferma nulla, se non ricordare che sono in corso i lavori per la loro approvazione. La si aspetta dal 2014. Prima o poi, le tabelle arriveranno di certo.
Criteri di ricollocazione del personale soprannumerario mediante processi di mobilità
Anche su questo tema la “nota” non si sbilancia troppo: “Sono in corso di elaborazione i criteri relativi alla ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta da sottoporre all’osservatorio nazionale”.
Ottimo che i lavori siano in corso; peccato che il decreto doveva essere emanato entro lo scorso 28 febbraio. I tempi per la ricollocazione del personale slittano, i 24 mesi a disposizione cominciano a consumarsi.
Ma, comunque, i lavori sono in corso. Chissà se se ne terrà conto quando scadrà il periodo di permanenza dei dipendenti delle province in sovrannumero, per evitare che vada in disponibilità, alle soglie del licenziamento e col trattamento economico falcidiato.
Un’indicazione della “nota”, comunque, è di rilievo: “il decreto definirà anche le procedure di svolgimento dei processi di mobilità che saranno gestiti dall’apposito portale”. Si conferma, dunque, che a regime i processi di mobilità regolati dall’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 190/2014 non saranno regolati dagli avvisi di mobilità individualmente pubblicati e gestiti dalle amministrazioni, bensì esclusivamente tramite la piattaforma.
Da qualche giorno è on line il sistema di raccolta dei dati su dotazioni organiche e spesa. La “nota” ricorda che “il sistema informativo a supporto della rilevazione dei fabbisogni di personale e delle capacità di assunzione da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di attivare i processi di incontro tra domanda e offerta di mobilità”.
Portale mobilità ed elenco del personale in soprannumero
Il portale della mobilità è funzionale, ovviamente, all’attivazione del sistema telematico di incontro domanda-offerta.
La paradossale e caotica situazione delle province, determinata, certamente, dall’inerzia delle regioni nel legiferare e disporre il riordino delle materie, ma anche dalla medesima inerzia proprio di Palazzo Vidoni nell’allestire l’indagine sui posti disponibili nelle PA e nell’elaborare ed approvare il decreto sulla mobilità, ha fatto sì che al 31 marzo quasi nessuna provincia abbia pubblicato l’elenco nominativo del personale in sovrannumero. Ovviamente, questo inficia la possibilità dell’incontro domanda-offerta.
La “nota”, dunque, ricorda che “al fine di favorire una più efficace programmazione del fabbisogno coerente con la domanda di mobilità, nel sistema informativo dedicato ai processi di mobilità, è utile acquisire l’elenco nominativo del personale degli enti di area vasta interessato ai processi di mobilità, elenco da redigere entro il 31 marzo 2015. La funzionalità sarà messa in line a breve e prevederà, oltre all’inserimento dell’elenco anche la compilazione di informazioni necessarie per elaborare, sempre informaticamente, eventuali graduatorie”.
Risorse economiche articolo 30, comma 2.3 d.lgs. 165/2001
La “nota” sul tema ricorda che il dPCm 20 dicembre 2014, dedicato a regolare i processi di mobilità, per i quali è necessario il finanziamento, non si applica alla mobilità dei dipendenti provinciali da ricollocare, per effetto della legge 190/2014.
La “nota” chiarisce un punto che le dichiarazioni del Governo hanno sempre nascosto: “ne deriva che bandi di mobilità indetti da amministrazioni con autonomia di bilancio e disponibilità di risorse, nel rispetto dei principi generali in materia di mobilità, non si svolgono, in via ordinaria, ricorrendo all’utilizzo del fondo. Conseguentemente l’onere del dipendente trasferito ricade interamente sull’amministrazione di destinazione e non trova applicazione la disposizione dell’articolo 30, comma 2.3, d.lgs. 165/2001. Gli enti di area vasta non dovranno perciò provvedere ad alcun trasferimento di risorse finanziarie”.
Come volevasi dimostrare, dunque, l’effetto della legge di stabilità è scaricare sulle amministrazioni che riceveranno i dipendenti provinciali in mobilità il loro costo (come anche i costi per la gestione delle funzioni trasferite). E per essere ancora più chiari, la “nota” sottolinea: “La riduzione della spesa corrente, disposta per effetto dei commi 418 e 419 della legge 190/2014, determina che, per gli enti di area vasta, la mobilità del personale dipendente dagli stessi enti non comporta trasferimento di risorse finanziarie.
Ecco la certificazione, da fonte governativa (ma, il Ministro Madia e il Sottosegretario Rughetti, che dichiarano esattamente l’opposto, lo sanno?) che la legge 190/2014 ha totalmente contraddetto la legge Delrio. Questa, all’articolo 1, commi 92 e 96, lettera a), prevedeva che fossero le province a finanziare il trasferimento di funzioni e personale verso gli enti di destinazione. La legge 190/2014, col prelievo forzoso del miliardo nel 2015, 2 milardi nel 2016 e 3 miliardi nel 2017, rende tutto ciò impossibile e scarica in sostanza i costi delle funzioni su regioni e comuni. Se, dunque, il Governo volesse capire per quale motivo molte regioni non attuano la riforma ed anche i comuni sono freddissimi, la ragione è tutta qui: basta che chieda ai tecnici di Palazzo Vidoni o, comunque, leggano con attenzione la “nota” in commento.
Tuttavia, poi la “nota” prende una piega che non aiuterà a risolvere la già tantissima confusione sul tema della mobilità, quando afferma che “la predetta mobilità, ove si configuri come mobilità volontaria, si svolge secondo i criteri generali”.
La nota sembra ammettere la possibilità che i sovrannumero possano essere gestiti mediante la mobilità volontaria, che, dunque, andrebbe gestita secondo le consuete regole. Palazzo Vidoni riapre, così, il tema della possibilità di gestire le mobilità ordinarie, pur nella vigenza di una normativa straordinaria, qual è la legge 190/2014. La cosa ha già creato contrasti davvero incredibili tra sezioni della Corte dei conti (Lombardia e Sicilia che ammettono la mobilità “neutra”, Puglia e Piemonte che la considerano bloccata). La “nota” in commento non aiuta, perché può essere letta in vari modi, a seconda dell’orientamento interpretativo che si intenda seguire a priori.
Un altro aspetto interessante della nota riguarda le conseguenze della mobilità per le province: “resta fermo che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ovvero al fondo destinato alla contrattazione integrativa, deve essere ridotto in misura proporzionale al trasferimento del personale”.
L’affermazione è certamente corretta e condivisibile. Sarebbe interessante se venisse completata con un’indicazione su come computare la riduzione. Ma, questo non è il compito di una “nota”.
Articolo 34-bis d.lgs. 165/2001
Palazzo Vidoni, poi, ribadisce una posizione affermata molte volte in passato, secondo la quale ai processi di mobilità non si applichi l’articolo 34-bis del d.lgs 165/2001, cioè la misura di garanzia per il personale in esubero e inserito nelle liste di disponibilità, finalizzata a dare opportunità di reingresso negli enti pubblici, mediante la mobilità obbligatoria.
Secondo Palazzo Vidoni “gli adempimenti dell’articolo 34-bis d.lgs. 165/2001 sono da riferire al caso in cui le amministrazioni procedono al reclutamento di personale dall’esterno e non all’ipotesi della mobilità volontaria di personale”.
Si tratta di una posizione oggi non più condivisibile e da rivedere e, comunque, respingere. E’ vero che la mobilità tra enti che non preceda l’effettuazione di concorsi è neutra, se entrambi gli enti sono soggetti a restrizioni delle assunzioni.
E’ altrettanto vero, tuttavia, che la mobilità neutra porta comunque alla copertura di posti vacanti da parte di un’amministrazione, mentre c’è personale pubblico alle soglie del licenziamento. Non applicare l’articolo 34-bis a queste fattispecie è un’inaccettabile limitazione alle politiche di ricollocazione del personale.
Altra equivoca affermazione della “nota” è la seguente: “Restano fermi gli adempimenti in materia di mobilità, previsti dagli articoli 30, comma 2-bis, e 34-bis, nell’ipotesi di espletamento di procedure concorsuali per l’assunzione di personale dall’esterno. In relazione a ciò, prima di avviare nuove procedure concorsuali le amministrazioni dovranno esperire le procedure di mobilità preventiva di cui potranno avvalersi anche i dipendenti degli enti di area vasta”.
Tale indicazione, di per sé corretta, sarà certo utilizzata da molti come spunto per sostenere che la Funzione Pubblica ammette la possibilità di indire i concorsi.
Occorrerebbe, però, tenere presente, che la “nota” in realtà in questo punto non prende posizione sul congelamento delle assunzioni imposto dalla legge, congelamento che la “nota” ovviamente non può eliminare. Si tratta di un passaggio esplicativo (che forse si poteva evitare), inserito per completare il ragionamento ampio e complessivo sulla mobilità, astraendo dall’applicazione della legge.
Nulla osta
Il passaggio della “nota” riguardante le mobilità che le amministrazioni sono legittimate a porre in essere riservandole, ai sensi della circolare n.1/2015, ai dipendenti delle province e delle città metropolitane non è, invece, è solo in parte condivisibile.
Lo è quando afferma che la facoltà di attivare le mobilità riservate “è stata riconosciuta alle amministrazioni al fine di favorire il riassorbimento del personale dichiarato in soprannumero, in coerenza con la ratio delle disposizioni della legge di stabilità”.
E’ una sorta di interpretazione autentica della circolare 1/2015, che molti avevano interpretato nel senso che potessero andare in mobilità “riservata” tutti i dipendenti delle amministrazioni provinciali e delle città metropolitane. Era evidente l’erroneità di tale chiave di lettura: se la mobilità “riservata” anticipa gli effetti della mobilità mediante piattaforma telematica e se questa è riservata, come impone la legge, ai soli dipendenti in sovrannumero, è chiaro – per semplicissimo sillogismo – che anche la mobilità “riservata” riguarda solo i dipendenti soprannumerari e non può riguardare gli altri.
Tuttavia, la “nota” non è condivisibile quando ritiene che “nel processo di trasferimento del personale presso altre amministrazioni, gli enti di area vasta, nell’esercizio dei poteri datoriali e tenendo conto della suddetta finalità, si attengono ai principi generali in materia di mobilità volontaria, valutando se adottare un provvedimento unico o piuttosto singoli provvedimenti di nulla osta per il trasferimento del personale interessato ai processi di mobilità volontaria”.
Se le mobilità, infatti, volontarie sono vietate e se, dunque, sono ammesse solo le mobilità “riservate”, come afferma la circolare 1/2015, allora possono transitare in mobilità solo i dipendenti in sovrannumero. Di conseguenza, non occorre alcun nulla osta: sarà sufficiente – e necessario – l’inserimento dei nominativi nella lista di soprannumerari.
Far apparire che le amministrazioni provinciali possano emettere nulla osta alle mobilità volontarie, significa lasciar credere che siano possibili mobilità “ordinarie”, invece da considerare sospese, e che le province dispongano di piena discrezionalità di scegliere se e chi far andare in mobilità, senza alcuna logica connessa all’applicazione della legge 190/2014.
Mobilità per interscambio
La “nota” sostanzialmente ammette la mobilità per interscambio, che in effetti, se realizzata con piena contestualità tra le amministrazioni interessate, non pregiudica la posizione dei dipendenti provinciali in sovrannumero.
La “nota” precisa che “a fronte della disciplina di carattere generale il Dipartimento della funzione pubblica si è già espresso nel senso di ritenere che rispetto alla mobilità per interscambio si possa prescindere dall’adozione di avvisi pubblici ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del d.lgs. 165/2011. In ogni caso, rimane ferma la necessità che le amministrazioni coinvolte accertino che non vi siano controinteressati al passaggio, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza già richiamati, eventualmente ricorrendo, a seconda della dimensione organizzativa e del numero dei dipendenti, ad un interpello interno finalizzato a verificare l’eventuale contestuale interesse alla mobilità di altri dipendenti da sottoporre a valutazione”.
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