I ricorrenti, otto studenti non ammessi ad iscriversi alle facoltà di medicina e di odontoiatria a causa del mancato superamento dell’esame di accesso, deducevano la violazione dell’articolo 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU, relativo al diritto di ogni individuo all’istruzione. La giurisprudenza europea è tuttavia chiara nel ribadire che la Convenzione non impone agli Stati alcun obbligo specifico relativo alla portata, all’organizzazione e al finanziamento dei mezzi di istruzione sul piano interno (in tal senso vedi per esempio la decisione della Commissione nel caso X c. Regno Unito, n° 8844/80, del 9 dicembre 1980). Il diritto di accesso all’istruzione è difatti garantito se e in quanto effettivamente disponibile nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno e pur sempre nel rispetto delle limitazioni nazionali. Inoltre, per quanto l’accesso alle istituzioni scolastiche superiori esistenti in un dato momento storico sia parte integrante del diritto all’istruzione, quest’ultimo non ha un carattere assoluto, ma può subire limitazioni da parte dello Stato a seconda delle esigenze e risorse della società, nonché delle caratteristiche proprie ai diversi livelli di istruzione. Naturalmente, come nel caso delle restrizioni apportate ad altri diritti riconosciuti dalla Convenzione, tali limiti devono essere previsibili, preordinati alla realizzazione di un obiettivo legittimo, e proporzionati.
Nella specie, la Corte ha prima di tutto ritenuto soddisfatto tanto il criterio della “previsibilità” delle restrizioni, imposte per via legislativa, che quello consistente nel perseguimento di un obiettivo legittimo, dato che tali limiti tendono a garantire un livello minimo e adeguato di istruzione in seno alle università italiane, conformemente all’interesse generale. Maggiori sviluppi sono stati dedicati alla verifica del rispetto del criterio di proporzionalità fra le restrizioni imposte e l’obiettivo perseguito. Da questo punto di vista, la Corte ha sottolineato come la previsione di un esame di accesso inteso a selezionare gli studenti più meritevoli costituisca una misura proporzionata per garantire livelli di istruzione universitaria adeguati. In passato la Corte aveva già avuto modo di affermare che l’articolo 2 del primo Protocollo addizionale consente allo Stato di subordinare l’accesso all’università al previo superamento di un concorso (Lukach c. Russia, decisione del 16 novembre 1999). Compete peraltro esclusivamente allo Stato determinare l’oggetto e la portata dei test di ingresso, nonché la loro appropriatezza. Allo stesso modo, i giudici hanno ritenuto che l’imposizione di un numero chiuso, determinato sulla base delle risorse materiali a disposizione delle università e delle effettive esigenze di una data professione in seno alla società, sia conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte secondo cui la regolamentazione del diritto di accesso all’istruzione è suscettibile di variare in funzione delle necessità e risorse della comunità e degli individui. Subordinando l’iscrizione alle facoltà di medicina e di odontoiatria a tali limiti, quindi, l’Italia non ha oltrepassato il margine di apprezzamento a sua disposizione per regolamentare l’accesso all’istruzione e non ha violato l’articolo 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU. Ricordiamo che la sentenza non è definitiva, in quanto i ricorrenti hanno la facoltà di chiedere il rinvio della causa dinanzi alla Grande Camera entro il termine di tre mesi dalla pronuncia ai sensi degli articoli 43 e 44 CEDU.
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