Cerchiamo dunque di occuparci di questa materia, domandandoci in modo chiaro e risolutivo… chi paga le spese dell’autospurgo? L’inquilino o il proprietario?
Cosa dice la legge sulla ripartizione delle spese per l’autospurgo
Una risposta ci viene data dalla l. 392/78, che all’art. 9 (rubricato “Oneri accessori”) afferma come siano interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese che sono relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione di ascensore, fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento, condizionamento dell’aria e, per quanto ci riguarda, anche lo spurgo dei pozzi neri e delle fogne, nonché la fornitura degli ulteriori servizi comuni.
Lo stesso articolo ci rammenta poi che prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha sempre diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese con la menzione dei criteri di ripartizione, e che ha altresì sempre il diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
Insomma, stando a quanto afferma l’articolo di legge che sopra abbiamo rammentato, se nulla di diverso è stato concordato tra le parti, le spese per il pronto intervento autospurgo sono di norma a carico dell’inquilino.
Attenzione, però, a non commettere eccessive semplificazioni. È infatti necessario cercare sempre di comprendere quale sia stato il motivo che ha reso necessario il servizio dell’autospurgo: se tale intervento è stato richiesto per poter far fronte a spese straordinarie, la spesa dovrebbe essere in capo al proprietario.
Fin qui, peraltro, è valida l’ipotesi in cui le parti (locatore e locatario) non abbiano previsto nulla nel contratto di affitto. Niente però impedisce loro di disciplinare anche questo ambito della relazione di locazione, andando per esempio a prevedere che anche le spese comuni per lo spurgo delle fogne, di norma a carico dell’inquilino, siano pagate a carico del proprietario dell’appartamento. Oppure, è possibile che le parti si mettano d’accordo per dividere al 50% qualsiasi spesa – per interventi ordinari o straordinari – che sia determinata dal pronto intervento.
Detto ciò, è sempre buona norma cercare di andare a fondo, in maniera specifica, sulle cause che hanno reso necessario l’intervento dell’autospurgo. Eventualmente, può essere altresì utile coinvolgere l’amministratore del condominio, che potrà fornire al nuovo inquilino una storia più o meno recente degli interventi già effettuati sulle fognature, e che potrà altresì cercare di dirimere in via bonaria certe controversie sorte tra le parti, per quanto – in buona sostanza – non sia affatto obbligato a intervenire nella relazione privata tra locatore e locatario. In caso di dubbi e di dispute, è pur sempre opportuno muoversi in maniera bonaria, cercando di risolvere qualsiasi tipo di disagio in modo civile e conveniente.
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