Previdenza sociale e Unione Europea

I signori Tizio e Sempronio di cittadinanza polacca, con relativo domicilio in Polonia, risultano essere coperti dal regime previdenziale di tale Stato. Ebbene, per un periodo di tempo, il sig. Tizio, padre di due figli e agricoltore autonomo, lavora ‘’stagionalmente’’ presso un’impresa orticola in Germania; anche, il sig. Sempronio, padre di una figlia, svolge un’esperienza lavorativa ‘’distaccata’’ in Germania, di circa dieci mesi. Entrambi, lavoratori nello Stato tedesco, chiedono di essere integralmente assoggettati all’imposta, interna, sui redditi: domandando, successivamente, il relativo versamento delle prestazioni per i figli a carico (di un importo pari ad euro 154,00 per figlio). Le loro, rispettive, domande vengono respinte con una medesima motivazione: ‘’(…) in base al Regolamento (ex CEE) nr. 1408/1971, in tali circostanze, dovrebbe trovare applicazione il diritto polacco e non il diritto tedesco’’. La Corte tributaria federale tedesca, chiamata in causa, infatti, pone alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea i seguenti due quesiti: 1) ‘’il diritto dell’Unione Europea impedisce, in qualche modo, alla stessa Germania di concedere assegni familiari?’’; 2) ‘’uno Stato membro può escludere il diritto agli assegni familiari qualora assegni analoghi possano essere percepiti in un altro Stato membro?’’ La Corte di Giustizia coglie l’occasione per fare chiarezza!

Ebbene, il Regolamento 1408/1971, agli artt. 13 e ss., rubricato ‘’applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori emigranti’’, afferma che: ‘’i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato membro in cui sono occupati’’. ‘’Tuttavia, coloro che sono distaccati in un altro Stato membro al fine di svolgervi un lavoro (lavoratori ‘’distaccati’’), o di svolgervi un lavoro temporaneo (lavoratori ‘’temporanei’’), rimangono soggetti alla legislazione in materia di previdenza sociale del paese in cui lavorano ‘’abitualmente’’, e non a quella dello Stato membro in cui lavorano effettivamente’’ (…). L’intento della disciplina è quello di consentire ai lavoratori ‘’in mobilità-in circolazione’’ di continuare a godere delle varie prestazioni in qualunque Stato membro si trovino a risiedere o a lavorare. Il Reg. 1408/1971 concepisce, quindi, ‘’la sicurezza sociale’’ come un mezzo per la realizzazione della libera circolazione della stessa mano d’opera. Il Legislatore comunitario, adottando ‘’i mezzi necessari per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori’’, si pone in stretta armonia con l’art. 48 TFUE. Quest’ultima disposizione, ‘’cd. di mero coordinamento’’, afferma, infatti, che: ‘’il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto: le differenti prestazioni (…)’’. Mediante il Reg. in quaestio si intende, dunque, garantire parità di trattamento tra i lavoratori migranti e nazionali e ‘’assicurare al lavoratore che si sposta all’interno dell’Unione che i propri vantaggi previdenziali lo seguiranno nei suoi spostamenti’’. In tale ambito, il diritto tedesco, Legge relativa all’imposta sui redditi ‘’EStG’’, artt. 62 e ss., dispone diversamente!: ‘’le prestazioni per i figli a carico’’ non trovano, per l’appunto, effettiva applicazione nel settore coperto dal Reg. 1408/71. Una sentenza del 20 maggio 2008, Bosmann (C-352/06 ), successiva ad alcuni ricorsi dinanzi al Bundesfinanzhof, fissa, nei suoi punti 29 e ss., un utile criterio: ‘’uno Stato membro, seppure non competente in forza degli artt. 13 e ss. del Reg. in quaestio, ha nondimeno la facoltà di concedere prestazioni familiari ad un lavoratore emigrante in applicazione del suo diritto nazionale (…)’’.

Di recente, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 12 giugno del 2012, cause riunite C-611/10, ricorda che ‘’il diritto dell’Unione Europea mira in particolare a far sì che gli interessati siano, in linea di principio, soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare il cumulo di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne’’. A giudizio della medesima Corte ‘’la circostanza che i signori Tizio e Sempronio non siano decaduti dai loro diritti alle prestazioni previdenziali, né abbiano subito una riduzione dell’importo delle medesime per il fatto di avere esercitato il loro diritto alla libera circolazione, poiché hanno conservato il loro diritto a prestazioni familiari in Polonia, non priva lo Stato membro non competente (in questo caso la Germania) della possibilità di concedere siffatte prestazioni’’. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ne deduce che ‘’un’interpretazione del Regolamento 1408/71, che consente ad uno Stato membro di concedere prestazioni familiari in una situazione come quella in esame, non possa essere esclusa!, poichè è atta a contribuire al miglioramento del tenore di vita e delle condizioni lavorative dei lavoratori emigranti, concedendo loro una tutela previdenziale più ampia! di quella risultante dall’applicazione del summenzionato Regolamento’’. Per tali ragioni, ‘’la Repubblica Federale tedesca ha la facoltà, ma non l’obbligo, di concedere prestazioni per i figli a carico, conformemente al suo diritto nazionale, ad un lavoratore distaccato che svolge un lavoro temporaneo sul suo territorio (…)’’.

Insomma, dall’esame delle differenti normative (comunitaria e nazionali), in materia di sicurezza sociale, emergerebbe abbastanza chiaramente come le garanzie offerte dal diritto comunitario operino in maniera ‘’approssimata’’ a seconda del tipo di prestazione (…e, quindi, a seconda del beneficiario). Più specificatamente, ci si domanda: in che modo si potrebbe attuare un ‘’eguale’’ livello di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale per le differenti tipologie di prestazioni?

…L’intento sarebbe quello di predisporre una tutela sociale ‘’transnazionale’’ ad hoc, nelle sue differenti prestazioni, per rimuovere, così, gli evidenti intralci che il principio di territorialità riesce ancora oggi a porre alla libertà di circolazione dei lavoratori.

Giovanna Cuccui

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