Prestazioni occasionali: come fare per ottenere il rimborso?

Hai versato una somma in eccesso sul tuo portafoglio virtuale INPS per pagare lavoretti riconducibili alla nuova disciplina delle prestazioni occasionali? Ti sei accorto che l’importo extra non ti servirà nel breve periodo e vorresti chiederne il rimborso ma non sai come fare? In un recente intervento di prassi (Messaggio n. 2121 del 25 maggio 2018), l’INPS ha spiegato passo-passo come gli utilizzatori delle somme versate e non utilizzate devono comportarsi per riavere tali somme.

A tal fine, l’INPS ha comunicato di aver rilasciato sulla propria piattaforma INPS un’apposita funzionalità per consentire il rimborso agli utilizzatori delle somme versate e non utilizzate. Chiaramente è possibile chiedere la restituzione soltanto delle somme effettivamente versate dall’utilizzatore, in quanto non è possibile pretendere il rimborso delle somme di cui si ha la titolarità nel portafoglio virtuale in seguito alla concessione di benefici o bonus (ad esempio, bonus baby sitting). Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio come fare per il rimborso delle prestazioni occasionali.

Rimborso libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale

Come anticipato pocanzi, per chiedere il rimborso è necessario accedere alla piattaforma INPS, nella sezione “prestazioni occasionali”, e autenticarsi mediante:

  • PIN rilasciato dall’INPS;
  • identità SPID;
  • oppure tramite una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

A questo punto, nell’apposita sezione dell’anagrafica “Modalità di rimborso”, è necessario indicare il codice Iban sul quale si vuole ottenere il rimborso delle somme in questione. Da notare che è possibile inserire i dati relativi alla modalità di riscossione anche in fase di compilazione della richiesta stessa, come di seguito indicato:

  • per chi utilizza il contratto di prestazione occasionale (Cpo), sarà obbligatorio indicare l’Iban riferito ad un conto corrente;
  • per chi utilizzo invece il libretto famiglia, è possibile indicare indifferentemente l’Iban di una carta prepagata, di un libretto postale o di un conto corrente.

In ogni caso è assolutamente necessario che i suddetti strumenti di pagamento devono essere intestati o cointestati all’utilizzatore che chiede il rimborso.

Una volta terminata la domanda telematica, la piattaforma restituirà un file pdf che riassume i dati inseriti in procedura ai fini del rimborso.

Libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale: procedura di rimborso

La domanda sarà lavorata dalla Struttura territoriale competente, la quale viene individuata sulla base della residenza dell’utilizzatore nel caso del libretto famiglia e della sede legale della persona giuridica nel caso del contratto di prestazione occasionale.

Ai fini della corretta restituzione delle somme versate in eccesso sul portafoglio virtuale, è molto importante che importo chiesto a rimborso e quello che effettivamente viene liquidato. Infatti, qualora si chiede a rimborso una somma eccedente l’importo disponibile la restituzione potrà avvenire solo nei limiti dell’importo effettivamente presente nel portafoglio dell’utilizzatore. In caso di reiezione, l’operatore indicherà i motivi nel campo note.

Rimborso prestazioni occasionali: è possibile modificare di dati della domanda?

E se l’utilizzatore si accorge di aver sbagliato ad indicare un dato e volesse correggerlo? È possibile farlo? Certamente. I dati inseriti nella domanda possono essere modificati dall’operatore, su istanza dell’utilizzatore, nel caso in cui si renda necessario rettificare:

  • l’Iban;
  • l’indirizzo e-mail;
  • o l’importo chiesto a rimborso.

In quest’ultimo caso, l’importo massimo rimborsabile non può essere corretto digitando un importo superiore a quello originariamente richiesto dall’utilizzatore (ad esempio, se l’utilizzatore ha originariamente chiesto un rimborso di 3.000 euro, l’importo può essere corretto a 2.000 euro ma non a 4.000 euro).

Rimborso prestazioni occasionali: quando avviene?

Dopo aver verificato la congruità della domanda, l’operatore dovrà attivare l’apposita funzione di “accoglimento” e successivamente di “liquidazione”. Dopo tale operazione la domanda assume lo stato “da liquidare”. Pertanto, solo al termine dell’elaborazione da parte della procedura la domanda assume lo stato di “liquidata”. Fin quando la domanda si trova nello stato di “accolta” la stessa può essere ancora modificata tramite l’apposita funzionalità.

La domanda non può più essere modificata, invece, dopo che è stata inviata in liquidazione. E’ opportuno precisare che nel periodo intercorrente tra la liquidazione e il perfezionamento del rimborso non è possibile modificare l’Iban dell’utilizzatore nell’apposita sezione dell’anagrafica.

Daniele Bonaddio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento