Prestazione occasionale e libretto di famiglia: nuove regole Inps

Paolo Ballanti 06/11/18
Scarica PDF Stampa
Passata in secondo piano per via della riforma epocale che ha investito il contratto a tempo determinato e in somministrazione anche la prestazione occasionale ha subito alcune parziali modifiche da parte del cosiddetto Decreto dignità (D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni in L. n. 96/2018).

Le novità, inserite solo in sede di conversione in legge, riguardano principalmente le deroghe per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo (qui l’organico massimo passa da cinque a otto dipendenti), l’estensione da tre a dieci giorni consecutivi dell’arco temporale che può essere comunicato in via anticipata sulla piattaforma INPS, la possibilità di pagare il compenso tramite gli sportelli postali oltre a disposizioni di favore per particolari categorie svantaggiate.

Sulle modifiche è intervenuta anche l’INPS con circolare n. 103/2018: un’occasione per approfondire le novità.

Leggi anche “Nuovo lavoro occasionale, come funziona: le nuove regole”

Prestazione occasionale: deroghe per il turismo

Prima dell’avvento della riforma ad opera del Decreto dignità, la normativa (art. 54-bis comma 14 D.L. n. 50/2017 convertito in L. n. 96/2017) vietava il ricorso al contratto di prestazione occasionale per i datori con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.

Il nuovo testo del comma 14 concede dal 12 agosto 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione) l’utilizzo di prestazioni occasionali da parte di aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo che abbiano alle proprie dipendenze fino a 8 dipendenti a tempo indeterminato, in luogo dei cinque previsti per la generalità degli utilizzatori.

Tutte le novità sul Decreto dignità

In questo regime di deroga rientrano coloro che hanno come attività principale o comunque prevalente uno dei seguenti codici Ateco2007, che, si ricorda, qualificano il settore di appartenenza dell’azienda:

  • Alberghi (55.10.00);
  • Villaggi turistici (55.20.10);
  • Ostelli della gioventù (55.20.20);
  • Rifugi di montagna (55.20.30);
  • Colonie marine e montane (55.20.40);
  • Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
  • Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulette (55.30.00).

Si rammenta (e lo fa anche la circolare INPS) che il settore di attività deve essere quello presente nell’archivio del Registro Imprese (peraltro verificabile scaricando un’apposita visura camerale).

La deroga per il turismo opera solo con riferimento alle prestazioni rese dai seguenti soggetti:

  • Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • Giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • Disoccupati;
  • Destinatari di prestazioni integrative del salario, del reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno al reddito.

Prestazione occasionale: nuova comunicazione preventiva

Altra novità è l’estensione da tre a dieci giorni del periodo che l’utilizzatore può comunicare preventivamente all’INPS. Dal 12 agosto scorso, infatti, l’imprenditore agricolo e l’azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore turismo o l’ente locale, tra le informazioni da trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione (tra cui dati anagrafici, luogo, oggetto della prestazione, compenso) possono comunicare la data di avvio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni, in luogo del precedente limite di tre.

Prestazione occasionale: modalità di pagamento

Tra le modalità di pagamento ora ammesse, il Decreto dignità dispone che, a richiesta del prestatore, il compenso per prestazioni di lavoro occasionale può essere riscosso, oltre che con i mezzi già noti (bonifico bancario su conto corrente o domiciliato), anche presso gli sportelli postali, a fronte della presentazione di univoco mandato o autorizzazione di pagamento emessa dalla piattaforma INPS e stampata dall’utilizzatore, che riporti i dati delle parti, luogo, durata della prestazione e importo del compenso.

Prestazione occasionale: categorie svantaggiate e lavoratori agricoli

Il Decreto dignità dispone che i compensi erogati alle categorie ritenute svantaggiate e citate sopra (pensionati, studenti under 25, disoccupati, destinatari di prestazioni di sostegno al reddito) si computano in misura pari al 75% ai fini del rispetto del tetto massimo di 5 mila euro annui. Di conseguenza, se tutti i prestatori appartenessero alle categorie citate, l’utilizzatore potrebbe erogare 6.666,67 euro annui in luogo dei 5 mila. I soggetti in questione dovranno autocertificare la loro particolare condizione in sede di registrazione nella piattaforma INPS. Stesso obbligo introdotto anche nelle imprese agricole, dove il prestatore è tenuto ad autocertificare di non essere stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

La circolare INPS invita i prestatori ad aggiornare la propria scheda anagrafica, qualora gli stessi rientrino nelle categorie “svantaggiate” o siano lavoratori agricoli. Dal 1° gennaio 2019 il sistema non accetterà più dichiarazioni di inizio attività senza che i dati anagrafici siano stati aggiornati.

Potrebbe inoltre interessarti:

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento