Nuovo lavoro occasionale, come funziona: le nuove regole

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In sede di conversione in legge del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (meglio conosciuto come “Decreto Dignità”, L. 9 agosto 2018, n. 96), il governo ha introdotto alcune interessanti modifiche anche in merito alla nuova disciplina del lavoro occasionale (art. 54 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96). Le modifiche volute dal Legislatore vanno verso la direzione di semplificare e rendere più agevole l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale (CPO) – che rappresenta uno dei due mezzi di pagamento insieme al libretto famiglia – sia nel settore agricolo che nel comparto turistico alberghiero.

Ma cosa cambia con il Decreto Dignità nel lavoro occasionale? Quali sono i nuovi limiti di utilizzo per gli imprenditori agricoli e per le strutture ricettive ed alberghiere che operano nel settore turistico? Ecco tutte le novità operative dal 12 agosto 2018 in tema di lavoro occasionale.

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Lavoro occasionale: è possibile autocertificare condizioni di svantaggio?

La prima vera novità riguarda la possibilità di poter autocertificare le condizioni soggettive di “svantaggio” dei prestatori di lavoro all’atto della registrazione degli stessi sul portale telematico dell’INPS. In particolare, si tratta di attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Per questi ultimi, la legge riconosce l’indubbio vantaggio di poter computare gli importi ricevuti in misura pari al 75%, in modo tale da raggiungere con meno facilità i limiti economici previsti. Si ricorda che l’attuale disciplina prevede l’obbligo per ciascun prestatore di non superare il tetto di 5.000 euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, ovvero 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore.

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Quindi chi intendesse godere di questo regime di vantaggio dovrà farlo presente all’atto della registrazione sul sito dell’INPS. Per quanto concerne i lavoratori agricoli, invece, il Decreto Dignità ha previsto l’obbligo di autocertificare la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD).

Lavoro occasionale: divieti meno stringenti per il settore turistico

Altra novità che riguarda più da vicino il settore turistico, è l’alleggerimento dei divieti imposti dalla norma in caso di utilizzo del contratto di prestazione occasionale. Sul punto, la nuova disciplina prevede il divieto di poter utilizzare lavoratori in maniera occasionale con il CPO, se l’utilizzatore ha alle proprie dipendenze più̀ di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Grazie al Decreto Dignità, tale limite è stato ora innalzato fino a 8 dipendenti esclusivamente per le aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo. A tal fine, però, è necessario che l’attività lavorativa sia resa dai soggetti su menzionati (cioè gli studenti, disoccupati e pensionati) per i quali si computano i compensi nella misura del 75%.

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Lavoro occasionale: come fare la comunicazione preventiva?

Continuando nella rassegna delle novità introdotte nel lavoro occasionale, è possibile segnalare quella riguardante la comunicazione preventiva per gli imprenditori agricoli, azienda alberghiera o struttura ricettiva che operano nel settore del turismo o di ente locale. In tal contesto, il Legislatore ha dato la possibilità ai predetti utilizzatori di poter indicare un arco temporale non superiore a dieci giorni dalla comunicazione preventiva. In precedenza tale termine era di 3 giorni dalla comunicazione preventiva. Si dà quindi più tempo per poter utilizzare il prestatore segnalato.

Si ricorda, a tal proposito, che la comunicazione telematico sul sito dell’INPS va fatta almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, e bisogna fornire le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • la misura del compenso pattuita;
  • il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • la durata della prestazione lavorativa;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

Lavoro occasionale: le nuove sanzioni 

Ulteriori novità si sono avute anche sul fronte delle sanzioni. Sempre in riferimento all’imprenditore agricolo, il Decreto Dignità ha previsto l’esclusione dell’applicazione della sanzione stabilita in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni  rese dai prestatori da impiegare nell’attività agricola (ossia delle condizioni di risultare disoccupati, studenti o pensionati e di non essere stati iscritti nell’anno precedente nell’elenco anagrafici dei lavoratori agricoli).

Lavoro occasionale: nuove modalità di pagamento

Infine, per quanto concerne le modalità di pagamento, su espressa richiesta del prestatore in fase di registrazione dello stesso sul sito dell’INPS, è data facoltà di stabilire – sia se il prestatore viene utilizzato con il contratto di prestazione occasionale che con il libretto famiglia –  la liquidazione dopo 15 giorni dal consolidamento della prestazione lavorativa per il tramite di qualsiasi sportello postale (a fronte della presentazione di apposita documentazione). In caso di utilizzo di tale procedura, gli oneri sono a carico del prestatore.

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Daniele Bonaddio

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