Nei giorni scorsi, l’esecutivo si è reso protagonista di una serie di annunci che non hanno mantenuto i tempi prefissati. Dapprima, l’entrata in vigore del Jobs Act, la riforma del lavoro, che sarebbe dovuta partire dal primo marzo e, invece, è ancora ai box in attesa del via libera definitivo (atteso a breve).
In aggiunta, anche la riforma della scuola, annunciata con toni epocali per via dell’assunzione di circa 150mila precari entro pochi mesi, è stata rinviata di una settimana e, quasi sicuramente, non sarà costituita di un decreto per l’innesto dei docenti senza contratto, ma solo di un ddl per le questioni più generali.
Nelle ultime ore, nella sequela di rinvii è entrata anche la spinosa materia della prescrizione, che fa il paio con gli emendamenti all’anticorruzione, destinata al debutto in aula al Senato lo scorso martedì e invece derubricata al prossimo 17 marzo, dunque a due settimane dalla data inizialmente fissata. Sorte simile per la legge sulla prescrizione, che dovrebbe arrivare a Montecitorio lunedì 16.
Se sul Jobs Act il rinvio è stato essenzialmente un rallentamento dei tempi tecnici, e sul fronte della scuola il governo si è inceppato sullo strumento legislativo da utilizzare, riguardo l’impasse sul fronte giustizia e corruzione, invece, la spaccatura sarebbe tutta politica.
Anticorruzione e prescrizione
La Commissione Giustizia alla Camera dei deputati ha esaminato nei giorni scorsi il testo di riforma della prescrizione, che andrebbe a rivedere i termini di non punibilità del reato, per fattispecie particolarmente gravi, con uno spostamento dell’istituto “anche di 25-30 anni”, secondo gli esponenti dell’area centrista.
Nella sostanza, il Partito democratico vorrebbe correggere la famosa legge ex Cirielli, approvata dieci anni or sono sotto il governo di Silvio Berlusconi, che aveva stabilito come i tempi non potessero oltrepassare i margini previsti dalla legge aumentata di un quarto. Secondo la proposta di revisione di area dem, questo tetto sarebbe spostato a un mezzo.
A parere di Ncd e Forza italia, una simile modifica porterebbe però a un allungamento indefinito dei tempi di prescrizione, contravvenendo il principio di ragionevole durata del processo. Stando alle prime analisi, con il testo del Pd il reato di corruzione andrebbe in prescrizione non prima di 18 anni.
E qui si innesta il ddl anticorruzione che si trova al Senato, oggetto del rinvio di cui si diceva, che prevede una crescita delle pene per la corruzione semplice fino a 10 anni: aggiungendo a questa la metà – come vorrebbe il Pd – dei cinque anni, più i tre di sospensione previsti per tutti i reati nella proposta del governo, riconosciuti in due dopo la condanna del Tribunale e uno a seguito dell’identica sentenza di secondo grado, la temuta “mannaia” della prescrizione tarderebbe a entrare in azione. Ma le frizioni politiche sul tema sono appena all’inizio.
Gli emendamenti approvati alla Camera sulla prescrizione
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 2150 Ferranti, C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2767 Pagano.
EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifica all’articolo 157 del codice penale).
1. Al sesto comma dell’articolo 157 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter,».
*1. 50. (Nuova formulazione) Governo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifica all’articolo 157 del codice penale).
1. Al sesto comma dell’articolo 157 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter,».
*1. 2. (Nuova formulazione) Daniele Farina.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifica all’articolo 157 del codice penale).
1. Al sesto comma dell’articolo 157 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter,».
*1. 1. (Nuova formulazione) Giuseppe Guerini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifica all’articolo 157 del codice penale).
1. Al sesto comma dell’articolo 157 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter,».
*1. 9. (Nuova formulazione) Mattiello.
ART. 2.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che l’azione penale non sia stata precedentemente esercitata. In tal caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.
**2. 4. (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che l’azione penale non sia stata precedentemente esercitata. In tal caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.
**2. 1. Giuseppe Guerini.
ART. 3.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All’articolo 159, primo comma, del codice penale, i numeri 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1) autorizzazione a procedere, dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta, sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;.
3. 50. Il Governo.
Al comma 1,sostituire il numero 3-quater) con il seguente: 3-quater) perizie che comportino pareri di particolare complessità dal provvedimento di affidamento dell’incarico sino al deposito della perizia e comunque per un tempo non superiore a tre mesi».
3. 8. (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All’articolo 159, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall’articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall’articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computai ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento di responsabilità.
Se durante i termini di sospensione, di cui al secondo comma, si verifica un’ulteriore causa di sospensione, di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente».
3. All’articolo 159, il secondo comma è soppresso.
Conseguentemente dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Modifiche all’articolo 160 del codice penale). – 1. All’articolo 160 del codice penale, al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: pubblico ministero» sono aggiunte le seguenti: «o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero,».
3. 51. (Nuova formulazione) Governo.
Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima.
*3. 7. (nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.
ART. 4.
Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima.
*4. 1. (nuova formulazione) Sarro.
Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima.
*4. 02. (nuova formulazione) Pagano.
Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima.
*4. 05. (nuova formulazione) Il Governo.
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