Permessi per allattamento: importi, durata, domanda e incompatibilità

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Cosa sono i permessi per allattamento? Come funzionano? Chi ne può fruire? Spettano solamente alla madre lavoratrice o anche al padre? Specifichiamo innanzitutto che i cd. “permessi per allattamento” sono tutele riconosciute a entrambi i genitori (il padre ne fruisce solamente se la madre ne è impossibilitata) e spetta giornalmente. In pratica, i lavoratori o lavoratrici dipendenti hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per la cura e la custodia del figlio percependo un’indennità a carico dell’INPS in misura pari al 100% della retribuzione. La durata del permesso è di 1 o 2 ore, a seconda dell’orario del rapporto lavorativo

Queste ore di riposo prendono il nome di “Indennità per riposi giornalieri per padri e madri dipendenti” cosiddetti “riposi o permessi per allattamento”. La misura spetta entro determinati limiti di età del figlio e nel rispetto di una soglia giornaliera, che – come appena affermato – si differenzia in base all’orario contrattuale del beneficiario, se pari o inferiore a 6 ore.

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Ma andiamo in ordine e vediamo in dettaglio le regole, la fruizione e come fare domanda di permesso per allattamento.

Permessi per allattamento: quando spettano

Come anticipato, i permessi per allattamento spettano entro certi limiti, ossia entro il primo anno di vita del bambino. La misura si estende ai genitori adottivi o affidatari entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.

Sono ricomprese altresì le ipotesi di affidamento preadottivo o provvisorio.

Permessi per allattamento: durata

Quanto alla durata i permessi per allattamento sono pari a

  • 2 ore al giorno (anche cumulabili) in presenza di un orario giornaliero pari o superiore a 6 ore;
  • 1 ora al giorno, se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore.

Al fine di determinare la misura dei riposi, l’orario giornaliero da considerare è quello contrattualmente previsto e non effettivo.

Assume pertanto importanza la quantificazione dell’attività lavorativa prevista nel contratto di assunzione o nelle intese successivamente intervenute tra azienda e dipendente.

Le 2 ore di permesso possono essere distribuite in vario modo; ad esempio, il lavoratore può fruirne consecutivamente (ad esempio uscendo in anticipo) oppure spezzarle nell’arco della giornata (un’ora al mattino e una al pomeriggio).

Questa decisione va presa in accordo con il datore di lavoro, il quale non può rifiutarsi di concedere il permesso per allattamento ma può definirne le modalità di utilizzo.

Da specificare che i periodi di riposo raddoppiano in presenza di un parto gemellare, a prescindere dal numero dei figli nati.

I permessi sono estesi anche ai lavoratori part-time, ivi compresi coloro che, da contratto, sono tenuti ad effettuare una sola ora di lavoro nell’arco della giornata.

Permessi per allattamento: a chi richiederli

Di solito è la madre a richiederli, ma in alcune situazioni anche il padre può farne domanda.

Questo può succedere quando il figlio è affidato esclusivamente al padre, oppure se la madre è morta o gravemente malata. Il padre può farne richiesta anche quando la madre non è una lavoratrice dipendente, oppure quando lo è ma non si avvale del congedo parentale ad ore.

È l’INPS a riconoscere l’indennità alla lavoratrice che richiede il permesso, la quale a sua volta ha il dovere di comunicare la propria intenzione al datore di lavoro.

Permessi per allattamento: permessi allattamento e esigenze aziendali

La scelta di utilizzare queste ore è libera, non vi è nessun obbligo e al tempo stesso anche il periodo temporale di quando utilizzarle è a discrezione dei genitori. Questo significa che al termine dell’astensione obbligatoria la madre che intende tornare al lavoro senza beneficiare del congedo parentale può usufruire dei riposi di allattamento, come invece può decidere di utilizzare in modo frazionato il congedo parentale e, sempre entro il compimento dell’anno del figlio, decidere di utilizzare i riposi per allattamento.

Sicuramente le parti, lavoratrice o lavoratore e datore di lavoro devono concordarne la fruizione tenendo anche conto dell’organizzazione dell’attività lavorativa.

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Permessi per allattamento: casi di incompatibilità

È bene specificare che i permessi per allattamento non sono cumulabili con il congedo parentale, neppure quando questo viene fruito ad ore e per un figlio differente.

Si tratta infatti di uno strumento alternativo al congedo parentale e in parte più conveniente: le assenze giustificate dal congedo infatti sono retribuite al 30% dello stipendio, mentre quelle dei permessi per allattamento al 100%.

Permessi per allattamento: importo

Per il congedo ad ore l’indennità economica è pari all’ammontare dell’ora di allattamento. Quindi durante le ore di permesso la lavoratrice percepisce il 100% della retribuzione prevista dal contratto di lavoro.

L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro ma è totalmente a carico dell’INPS. Gli unici lavoratori ai quali l’indennità viene pagata direttamente dall’Istituto di Previdenza sono:

  • gli stagionali a tempo determinato;
  • gli agricoli a tempo determinato;
  • i lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine.

Permessi per allattamento: come fare domanda

A seconda dei soggetti beneficiari dei riposi la richiesta dev’essere presentata al datore di lavoro e / o all’INPS.

In particolare:

  • per le lavoratrici dipendenti è sufficiente inoltrare la domanda alla propria azienda;
  • per i padri lavoratori dipendenti, la richiesta va presentata sia al datore di lavoro che all’INPS, attraverso uno dei seguenti canali.

In quest’ultimo caso, è possibile utilizzare i seguenti canali:

  • online sul portale dell’Istituto accedendo al servizio “Indennità per riposi giornalieri per padri e madri dipendenti”;
  • il Contact center al numero 803.164 (da rete fissa) oppure 06.164.164 (da rete mobile);
  • i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.

Terza ipotesi è quella dei soggetti nei cui confronti l’indennità INPS è liquidata direttamente dall’Istituto, senza alcuna anticipazione ad opera del datore di lavoro. Nei casi citati, a prescindere dal destinatario (lavoratore o lavoratrice), la richiesta è presentata esclusivamente all’INPS, a mezzo dei canali sopra descritti.

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Daniele Bonaddio

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