Permessi 104 per dipendenti pubblici e privati: come richiederli, calcolo ore, cumulabilità

Paolo Ballanti 31/03/20
Scarica PDF Stampa
L’estensione dei permessi 104 ad opera del Decreto legge “Cura Italia” riporta d’attualità il tema della richiesta di assentarsi dal lavoro per dipendenti disabili o loro familiari.

Ricordiamo che è di pochi giorni fa l’introduzione di ulteriori dodici giorni complessivi di permessi 104 per i mesi di marzo e aprile, in ragione dell’emergenza epidemiologica scatenata dal diffondersi del Coronavirus.

Per fruire dei permessi nella formula 6 + 12 non è necessario presentare alcuna ulteriore domanda, posto che valgono quelle già attualmente in atto. Discorso diverso per chi ha presentato richiesta nei mesi scorsi e non ha ancora ricevuto riscontro. In questo caso tutto dipende dalla data di decorrenza dei permessi, contenuta nel provvedimento di autorizzazione rilasciato dall’INPS.

Vediamo nel dettaglio come ottenere e calcolare i permessi mensili previsti dalla Legge 104 per lavoratori del settore privato, del settore pubblico e per personale impiegato nella sanità per Coronavirus.

Le ultime novità sui Permessi 104

Permessi 104 per dipendenti settore privato: a chi spettano

I tre giorni di permessi retribuiti mensili previsti dalla Legge 104 spettano a:

  • Lavoratori disabili in situazione di gravità (in alternativa è possibile fruire di una o due ore al giorno);
  • Genitori (adottivi o affidatari) di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni (in alternativa al prolungamento del congedo parentale ovvero alla fruizione per una o due ore al giorno);
  • Genitori (adottivi o affidatari) di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni (in alternativa è possibile richiedere il prolungamento del congedo parentale);
  • Genitori (adottivi o affidatari) di figli disabili in situazione di gravità di età superiore ai dodici anni;
  • Coniuge, genitori, convivente di fatto, parte dell’unione civile o parenti e affini entro il secondo grado (qualora i soggetti citati manchino, siano deceduti, ultra 65 enni ovvero affetti da patologie invalidanti, i permessi possono estendersi a parenti e affini entro il terzo grado).

I permessi spettano a condizione che:

  • Il beneficiario sia lavoratore dipendente del settore privato;
  • Il lavoratore stesso o il familiare da assistere sia affetto da handicap grave;
  • Il portatore di handicap non dev’essere ricoverato a tempo pieno.

Permessi 104: come vengono pagati

L’INPS si fa carico della retribuzione persa dal dipendente per l’assenza dal lavoro in due modi:

  • Rimborsando l’azienda che anticipa la retribuzione in busta paga;
  • Pagando direttamente il dipendente senza alcun intervento dell’azienda.

Il pagamento diretto è previsto per operai agricoli a tempo determinato, operai agricoli a tempo indeterminato, lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine.

Permessi 104: certificazione

Per aver diritto ai permessi è necessaria la certificazione della disabilità grave del lavoratore richiedente o del familiare da assistere, ad opera dell’apposita commissione ASL.

La certificazione dev’essere rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta. Qualora la commissione non si pronunci entro i successivi quarantacinque giorni, l’interessato potrà presentare una certificazione provvisoria rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’ASL da cui il soggetto è assistito.

L’accertamento provvisorio produce effetti fino al rilascio di quello definitivo.

Dietro richiesta dell’interessato è possibile ottenere un certificato provvisorio già al termine della visita di accertamento.

In caso di soggetti affetti da patologie oncologiche, la certificazione provvisoria potrà essere richiesta anche dopo soli quindici giorni dalla presentazione della domanda alla commissione ASL.

La certificazione provvisoria legittima la richiesta dei permessi 104. Tuttavia, l’INPS si riserva il diritto di recuperare le somme indebitamente riconosciute nel caso in cui l’accertamento definitivo dia esito negativo.

Permessi 104: domanda all’INPS

Per ottenere i permessi 104 è necessario inoltrare apposita domanda all’INPS, attraverso uno dei seguenti canali:

  • Collegandosi al portale INPS “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”, accessibile tramite PIN INPS, credenziali SPID, CIE, CNS;
  • Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803164 (da rete fissa) o 06164164 (da cellulare);
  • Avvalendosi dei patronati.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti lo stato di disabilità.

I soli operai a tempo determinato (cosiddetti “OTD”) oltre a presentare la domanda devono inviare ogni mese all’INPS il modello HAND.AGR.

Ricorso

In caso di esito negativo, è possibile presentare ricorso al Comitato provinciale territorialmente competente. Al tempo stesso si può eventualmente ricorrere in giudizio.

Revisione del verbale di accertamento

L’accertamento della disabilità soggetto a verifica periodica dà comunque titolo a fruire dei permessi fino al completamento dell’iter di revisione, con le seguenti distinzioni:

  • I lavoratori cui il trattamento economico è anticipato in busta paga dal datore di lavoro potranno continuare a usufruire dei permessi nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del verbale e il completamento della revisione;
  • I lavoratori che ricevono il pagamento diretto INPS per ottenere i permessi mensili durante l’iter di revisione sono tenuti a presentare una nuova domanda.

Esito positivo

In caso di esito positivo, l’INPS comunica all’interessato e all’azienda (via pec o raccomandata) il verbale di accoglimento con l’indicazione di:

  • Soggetto per il quale vengono riconosciuti i permessi;
  • Decorrenza del diritto a fruire dei permessi;
  • Scadenza della validità dell’accoglimento.

Permessi 104: comunicazione all’azienda

Il destinatario dei permessi è tenuto a comunicare preventivamente al datore di lavoro i giorni di assenza e la fruizione degli stessi come permessi Legge 104. È opportuno informare l’azienda con missiva scritta o via mail a seconda delle prassi aziendali.

Fruizione dei permessi 104

I giorni di assenza possono essere goduti in maniera continuativa o frazionata. È altresì concessa la fruizione oraria sia pur nel limite dei tre giorni mensili.

Per determinare le ore il calcolo per i dipendenti full time è il seguente:

Orario medio settimanale / numero dei giorni lavorativi nella settimana * 3.

Ipotizziamo un dipendente il cui orario sia di 40 ore settimanali su cinque giorni. Le ore di permesso 104 spettanti saranno pari a:

(40 / 5) * 3 = 24.

Nei confronti dei dipendenti part-time le ore si determinano dividendo l’orario medio settimanale per i giorni mediamente lavorabili nella settimana. Il risultato dev’essere moltiplicato per 3.

Pensiamo a un dipendente con orario part-time orizzontale pari a 30 ore distribuito su cinque giorni. Il calcolo sarà:

(30/5) * 3 = 18.

Le stesse modalità di calcolo devono essere utilizzate per i dodici giorni aggiuntivi introdotti dal decreto legge “Cura Italia” per marzo e aprile 2020, come chiarito dall’INPS nella circolare n. 45/2020. Basterà solo sostituire il moltiplicatore “3” con “12”.

Cumulabilità Permessi 104

I permessi 104 possono essere cumulati nel caso in cui lo stesso lavoratore assista più familiari. In questo caso, per ciascun mese avrà diritto a 3 + 3 giorni di permesso. Analogamente, a marzo ed aprile 2020 potrà richiedere 24 giorni complessivi e aggiuntivi di assenza.

La cumulabilità vale anche qualora il dipendente fruisca dei permessi per sé stesso e per assistere un familiare.

Permessi 104 per Dipendenti pubblici

Le formalità necessarie per richiedere i permessi 104 da parte dei dipendenti statali variano in base all’Amministrazione pubblica di appartenenza. Di norma, viene predisposto un modulo da compilare per iscritto e consegnare al proprio responsabile di area o all’ufficio personale. Nel documento, l’interessato dovrà dichiarare di voler usufruire dei permessi mensili per lavoratori disabili o loro familiari specificando:

  • Il nominativo del familiare da assistere;
  • Il grado di parentela.

Alla dichiarazione si dovrà allegare:

  • Verbale della Commissione ASL;
  • Dichiarazione del familiare che attesti che il lavoratore beneficiario è l’unico soggetto che lo assiste;
  • Dichiarazione sull’assenza di ricoveri a tempo pieno.

Una volta accolti dall’Amministrazione di appartenenza, la fruizione dei permessi sottintende ad una programmazione generalmente mensile da comunicare al proprio responsabile di area o all’ufficio personale.

Permessi 104 e Coronavirus

È opportuno aggiungere che il decreto “Cura Italia” prevede all’art. 24 l’aggiunta di dodici giornate di permessi per marzo e aprile 2020 senza operare alcuna distinzione tra dipendenti pubblici e privati.

Unica eccezione per i dipendenti del comparto sanità impegnati nell’emergenza COVID-19.

Nei loro confronti la fruizione dei permessi dovrà avvenire compatibilmente con le esigenze del sistema sanitario.

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento