Entro il 31 gennaio 2026 i beneficiari l’indennità di disoccupazione NASpI sono tenuti a comunicare il reddito presunto per l’annualità corrente anche se questo è pari a zero.
La dichiarazione dev’essere resa all’INPS a mezzo del modello NASpI-COM in autonomia o avvalendosi degli enti di patronato.
L’omessa dichiarazione reddituale comporta la sospensione del sussidio.
Analizziamo la novità in dettaglio.
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Indice
Naspi e attività lavorative in corso di prestazione
In caso di svolgimento delle attività lavorative autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali, in concomitanza di percezione dell’indennità NASpI, qualora quest’ultima coinvolga più anni solari, stante la necessità di “disporre di dati necessari per procedere alla riduzione dell’80 per cento della prestazione in funzione del reddito previsto” l’Istituto ha imposto un’apposita campagna reddituale (Circolare INPS 12 maggio 2015, numero 94).
All’inizio di ogni nuovo anno di percezione della prestazione “successivo al primo” il beneficiario deve infatti fornire “una nuova comunicazione del reddito presunto tramite modello NASpI Com entro il 31 gennaio”.
La comunicazione per i redditi 2026
Come reso noto sul profilo ufficiale dell’INPS (“@INPS_it”) presente sul social network “X” (ex “Twitter”) entro il 31 gennaio 2026 i beneficiari NASpI dovranno dichiarare il reddito presunto per l’anno in corso, anche se pari a zero, utilizzando il modello NASpI-COM.
Come inviare la dichiarazione reddituale?
I beneficiari l’indennità NASpI che ricevono la comunicazione personalizzata inviata dall’Istituto possono trasmettere la dichiarazione reddituale utilizzando il modello NASpI-COM disponibile, in alternativa:
- sulla scheda servizio “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” del sito “inps.it – Lavoro” (necessarie le credenziali SPID, CIE o CNS);
- rivolgendosi agli enti di patronato.
Per gli utenti che procedono in autonomia all’invio della dichiarazione è disponibile sulla scheda servizio il tutorial “NASpI: comunicazione”.
Omesso invio del modulo
Nei confronti degli utenti che omettono di inviare il modulo o inseriscono informazioni incomplete o errate è prevista la sospensione dell’erogazione dell’indennità mensile NASpI spettante, chiarisce il Messaggio INPS numero 4353/2024.
La citata Circolare numero 94/2015 conferma che la “mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non determina tuttavia la decadenza della prestazione ma la sua sospensione fino all’acquisizione della nuova comunicazione”.
Campagna di comunicazione proattiva per i beneficiari NASpI
Come reso noto con Messaggio numero 4353/2024 dal mese di dicembre 2024 INPS, tramite la Piattaforma di Proattività, finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha avviato una campagna di comunicazione proattiva rivolta ai percettori dell’indennità mensile di disoccupazione NASpI.
In particolare, la campagna è rivolta ai beneficiari del sussidio “in corso di fruizione in riferimento” al quale “durante l’anno 2024, è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, con indicazione di reddito diverso da zero” (Messaggio INPS).
I beneficiari, afferma l’Istituto, ricevono “una comunicazione personalizzata che li informerà sulla necessità di dichiarare il reddito presunto per l’anno 2025, anche se pari a zero” entro il “31 gennaio 2025”, al fine di poter continuare a fruire dell’indennità NASpI.
INPS contatta i beneficiari della NASpI tramite e-mail o SMS, qualora siano disponibili l’indirizzo di posta elettronica o il recapito telefonico.
In assenza di tali recapiti l’utente riceve la comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) o con lettera cartacea.
Inoltre, a prescindere dal canale di comunicazione utilizzato, gli utenti possono visualizzare il messaggio personalizzato anche all’interno dell’area riservata “MyINPS” del portale istituzionale.
NASpI e attività di lavoro autonomo
Il lavoratore che avvia un’attività di lavoro autonomo continua a percepire la NASpI in misura ridotta purché:
- Il reddito annuale derivante da tale attività non superi la soglia attualmente pari a 5.500,00 euro;
- Comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività (o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente) il reddito annuo previsto.
L’indennità è di conseguenza ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella in cui termina il periodo di godimento del sussidio o, se antecedente, la fine dell’anno.
La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
NASpI e lavoro subordinato
In caso di attività di lavoro subordinato in corso di fruizione della NASpI gli effetti su quest’ultima differiscono a seconda del reddito annuale percepito, come descritto in tabella:
| Attività lavorativa | Durata del rapporto di lavoro | Effetti sull’indennità NASpI |
| Con reddito annuo superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (attualmente pari a 8.500,00 euro) | Superiore a sei mesi | Decadenza |
| Fino a sei mesi | Sospensione d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro | |
| Con reddito annuo fino alla soglia esclusa da imposizione (8.500,00 euro) | / | Mantenimento della NASpI in misura ridotta (*) se il lavoratore comunica all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto e il datore di lavoro è diverso da quello con cui è cessato il rapporto che ha determinato il diritto alla NASpI |
| Più rapporti a tempo parziale, di cui uno si interrompe per una causa che conferisce all’interessato il diritto alla NASpI (ad esempio licenziamento) e il reddito è pari o inferiore alla soglia di 8.500,00 euro | / | Il sussidio è ridotto di un importo pari all’80% del reddito previsto (*) a patto che il dipendente comunichi all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto |
| (*) La riduzione è pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi | ||
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