Pensioni di invalidità: calcoli da rifare sugli assegni legati al reddito

Paolo Ballanti 31/07/23
Scarica PDF Stampa

Il diritto o meno alle prestazioni e pensioni di invalidità civile in ragione del reddito del beneficiario è un tema assai delicato, posto che eventuali errori od omissioni possono portare alla sospensione, alla revoca se non addirittura al recupero delle prestazioni indebitamente riconosciute.

A fronte delle numerose richieste di chiarimenti pervenute, l’Inps ha diffuso nel 2022 il Messaggio numero 1688 con cui sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di valutazione dei redditi, da considerare ai fini della spettanza o meno delle prestazioni assistenziali.

A parziale rettifica dei chiarimenti forniti, l’Istituto è intervenuto con il recente Messaggio numero 2705 del 18 luglio 2023.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Prestazioni di invalidità civile collegate al reddito

Le prestazioni di invalidità civile sono riconosciute in presenza di requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda. Eccezion fatta per

Nella determinazione del reddito rientrano tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini Irpef ed al netto degli oneri deducibili e ritenute fiscali.

Non sono invece ricomprese nella valutazione del reddito le seguenti prestazioni economiche:

  • l’importo stesso della prestazione di invalidità;
  • le rendite Inail;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • il reddito della casa di abitazione.

Pensioni di invalidità: calcolo redditi da rifare. Novità Inps

L’Inps è intervenuta con la rettifica del 18 luglio 2023 numero 2705 per chiarire che, a dispetto di quanto riportato poc’anzi, al fine di determinare “il limite reddituale per la concessione delle prestazioni di invalidità civilerilevano i redditi valutabili ai fini Irpef al lordo (e non al netto) delle ritenute fiscali.

Quest’ultima precisazione opera a parziale rettifica di quanto riportato nel Messaggio numero 1688/2022 in cui si è affermato che i redditi devono essere sempre computati “al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali”.

Per approfondire il tema del sostegno alle persone invalide e disabili in difficoltà consigliamo due libri: “La tutela dei soggetti disabili” (una guida a supporto dei familiari e ai professionisti che si occupano dell’assistenza e della tutela di un soggetto disabile; e “Agevolazioni fiscali e adempimenti per i soggetti disabili 2023”.

Pensioni di invalidità: redditi da conteggiare in fase di liquidazione

In sede di prima liquidazione delle prestazioni devono essere presi in considerazione i redditi dell’anno in corso. Quelli, per intenderci, relativi all’anno solare nel quale ricade la decorrenza della prestazione.

L’interessato, pertanto, è tenuto a rilasciare una dichiarazione in cui riporta una simulazione di quelli che saranno i redditi nell’anno di riferimento.

Pensioni di invalidità: redditi da conteggiare per gli anni successivi

Per gli anni successivi al primo, invece, sia per le liquidazioni che per le eventuali ricostituzioni, dev’essere necessariamente operata una distinzione tra i redditi da pensione e le altre tipologie reddituali.

Redditi da pensione
La verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito viene effettuata, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno (e fino al 31 dicembre del medesimo anno), tenendo conto:
–        Dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al D.P.R. numero 1388/1971, conseguiti nello stesso anno;
–        Dei redditi diversi da quelli di cui sopra, conseguiti nell’anno precedente.

In sostanza, precisa l’Inps, è necessario “tener conto dei redditi da pensione conseguiti dal beneficiario della prestazione assistenziale nello stesso anno” (Messaggio numero 1688/2022).

Altri redditi
Per tutte le altre tipologie di reddito, ad esempio redditi da lavoro dipendente, redditi da terreni e fabbricati, nonché altri redditi soggetti a Irpef devono essere considerati, al contrario, gli importi conseguiti nell’anno solare precedente. Questi ultimi vengono comunicati ogni anno dall’interessato con l’apposito modello RED.

Oneri deducibili
Per verificare se l’interessato rispetta o meno i limiti di reddito si valutano le sole somme rilevanti ai fini Irpef, vale a dire assoggettate a tassazione in quanto appartenenti alla base imponibile.

Quest’ultima, in particolare, è rappresentata dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili, verificati comunque dall’Inps in occasione della dichiarazione dei redditi presentata l’anno successivo dall’interessato.

Al fine di permettere all’Istituto di avere un puntuale riscontro degli oneri deducibili “l’interessato, in sede di domanda, è tenuto a comunicare il reddito effettivo” al netto degli oneri stessi (Messaggio Inps). Il reddito, così deputato, determinata la spettanza del beneficio assistenziale.

Redditi fondiari imponibili
Per quanto riguarda l’incidenza dei redditi da terreni, ai fini del modello RED ed in generale per determinare la spettanza del beneficio assistenziale, l’Inps ha precisato che sono da assumere:

  • i redditi dei terreni detenuti a titolo di proprietà, enfiteusi ed usufrutto;
  • il reddito dominicale, indicato come imponibile Irpef e rivalutato dell’80%, proporzionato alla percentuale ed ai giorni di possesso;
  • il reddito agricolo, indicato come imponibile Irpef e rivalutato del 70%, proporzionato alla percentuale ed ai giorni di possesso.

Per i redditi da fabbricati vanno invece inclusi solo quelli derivanti dal possesso di immobili diversi dalla casa di abitazione e le relative pertinenze.

Redditi fondiari non imponibili
Non sono da riportare nel modello RED, i redditi fondiari (di cui agli articoli 42 e 43 del TUIR) derivanti da:

–        Costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze, appartenenti al proprietario o all’affittuario se la destinazione di tali costruzioni rientra nei seguenti casi:
1)     Abitazioni per persone addette alla coltivazione della terra;
2)     Custodia fondi / bestiame / vigilanza lavoratori agricoli;
3)     Ricovero animali;
4)     Custodia macchine agricole;
5)     Protezione piante.
–        Immobili relativi ad imprese commerciali ovvero che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni.

Pensioni di invalidità: obbligo di dichiarazione

La normativa (Legge numero 14/2009) prevede, per i titolari di prestazioni collegate al reddito, un obbligo di dichiarazione nei confronti dell’Inps.
Tale obbligo è condizione imprescindibile per il diritto alla prestazione previdenziale erogata dall’Istituto.

A fronte infatti dell’omessa comunicazione, nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito, nel corso dell’anno successivo quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.

Se, entro sessanta giorni dalla sospensione, non è pervenuta alcuna comunicazione si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni ed al recupero di tutte le somme erogate nel corso dell’anno in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione.

Recupero delle prestazioni di invalidità civile indebite

Come anticipato, nel caso in cui colui che percepisce le prestazioni collegate al reddito non comunichi il reddito stesso all’Inps ovvero, in sede di controllo, renda dichiarazioni inesatte o incomplete, la prestazione è da considerarsi indebita. Questo significa che, successivamente alla sospensione e revoca, l’Inps è chiamato a recuperare quanto erogato.

Per restare aggiornato sulle novità in tema di invalidità e prestazioni Inps, puoi iscriverti gratis alla Newsletter di LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

Iscriviti alla newsletter

Si è verificato un errore durante la tua richiesta.

Scegli quale newsletter vuoi ricevere

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

Iscriviti

Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Paolo Ballanti